CONTABILITÀ & BILANCIO

Modifiche per le procedure concorsuali

La pubblicazione della conversione in L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, Supplemento ordinario n. 50, ha fissato il 21 agosto quale data di efficacia del corposo Decreto « Omnibus » sulla giustizia civile ed in particolare per il « riordino » dei fallimenti , dell’organizzazione giudiziaria, dei procedimenti esecutivi e della continuità aziendale per le aziende oggetto di procedure concorsuali . Numerose le novità introdotte nel provvedimento, a cominciare dall’ambito del concordato preventivo, che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom dovuto alla crisi economica e alla chiusura di tantissime aziende sull’orlo del fallimento. In generale, è la parte riservata alle novità in ambito fallimentare a rivestire speciale importanza, dal momento che si affrontano anche i capitoli di finanziamenti alle imprese in difficoltà, si interviene sulle tempistiche di chiusura della procedura fallimentare, sui requisiti per la nomina del curatore fallimentare, sugli effetti dei contratti di esecuzione ex art. 169-bis, Legge fallimentare, nonché sugli accordi di ristrutturazione dei debiti , sulle modalità delle vendite ed infine sulla semplificazione delle azioni revocatorie. Gli altri titoli attengono poi a novità inerenti gli interventi in materia di procedure esecutive , le disposizioni in materia fiscale , la proroga dei termini per l’efficienza della giustizia e le disposizioni per il processo telematico ed infine, le disposizioni finanziarie, transitorie e finali.

Il fallimento dopo la conversione del D.L. 83/2015

La revisione della materia fallimentare parte dall’incontestabile « fallimento » della privatizzazione delle procedure concorsuali dell’ultimo decennio, dove la continuità di impresa è stata troppo spesso interpretata a danno dei creditori. La riforma rimette la centralità del processo proprio nelle mani del Tribunale , sotto vari aspetti, non solo nell’apertura alla concorrenza (si veda l’obbligatoria ricerca di offerte concorrenti quando è proposta la cessione dell’azienda o di un ramo, un modo anche per sottrarre il gioco ai soliti «specialisti») ma anche nell’obbligo di trasmissione continua degli atti procedimentali alla Procura della Repubblica (individuando sul nascere condotte di bancarotta). Aumenta poi la tutela dei creditori storicamente meno protetti (i chirografari ) che avranno diritto di ottenere almeno il 20% delle loro credito.

Crisi da sovraindebitamento: recenti chiarimenti

La crisi economica di questi ultimi anni ha indotto il Legislatore italiano ad approntare uno strumento specifico da applicare al caso di insolvenza civile (L. 27 gennaio 2012, n. 3), colmando una lacuna del nostro sistema. Con la C.M. 6 maggio 2015, n. 19/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente a questo nuovo istituto riguardante la crisi dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure concorsuali. La Circolare è particolarmente interessante in quanto presenta una completa panoramica della materia dal punto di vista fiscale soffermandosi sulle varie fasi della procedura.

Società fiduciaria: segreto fiduciario, trasparenza e novità legislative

Disciplinata dal nostro Legislatore in modo disorganico e frammentario , la società fiduciaria è un istituto ancora poco conosciuto dai professionisti anche se, in occasione delle regolarizzazioni delle attività detenute illecitamente all’estero (con le varie edizioni degli scudi fiscali e più recentemente, con la procedura di voluntary disclosure ), vi è stato un crescente utilizzo del mandato fiduciario. Il settore è stato oggetto di recenti modifiche normative relative alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della Banca d’Italia .

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Le società agricole: gestione fiscale

Le società agricole ai fini civilistici sono società commerciali per natura giuridica (S.r.l., S.n.c. o S.a.s.) aventi oggetto sociale di tipo agricola e denominazione/ragione sociale che contenga il riferimento agricola. Tali società possono godere di un regime fiscale peculiare e diverso da quello delle altre società commerciali. L'articolo che segue vuole, quindi, soffermarsi sulla gestione fiscale della società agricola con particolare riguardo alle peculiarità e agli adempimenti da rispettare.

Sponsorizzazioni: limiti e regole per la deducibilità

La differenza tra costi di rappresentanza e costi di pubblicità assume particolare rilevanza con riferimento agli orientamenti mostrati dalla giurisprudenza negli ultimi anni.  Le spese di rappresentanza rappresentano dei costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite. Le spese di pubblicità hanno il fine di esaltare le caratteristiche dei prodotti, al fine di incrementare le vendite.  Ai fini fiscali la differenza tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza assume fondamentale rilievo in quanto, mentre le prime sono completamente deducibili, le seconde sono sottoposte a specifici limiti. Con la sentenza n. 10914/2015 dello scorso 27 maggio , la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di reddito d'impresa e, segnatamente, in tema di spese per sponsorizzazioni individuando i criteri in base ai quali stabilire se le stesse possono essere portate integralmente in deduzione, alla stregua delle spese di pubblicità o propaganda, oppure solo nei limiti previsti dalla legge per le spese di rappresentanza.

PRINCIPI CONTABILI

Contabilizzazione dei crediti e debiti in valuta

Le imprese debbono osservare con attenzione le modalità operative relative alla contabilizzazione dei crediti e debiti in valuta alla luce della normativa contenuta nel Codice civile: artt. 2426 e 2427, co.1, punto 6 bis; Principi contabili nazionali: n. 6, n. 7, n. 9; Principi contabili internazionali: Ias 39 . Un primo problema è quello della definizione dei crediti e debiti . L’art. 2424, c.c. espone i crediti nel bilancio in base alla seguente classificazione: Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, Crediti verso la clientela (crediti commerciali), Crediti verso società collegate e controllate, Altri crediti. Per quanto concerne i debiti l’art. 2424, c.c. espone i debiti nel bilancio in base alla seguente classificazione: Debiti verso fornitori, Debiti di finanziamento (es. mutui passivi e prestiti obbligazionari), Altri debiti (es. debiti verso: dipendenti, Erario, Istituti previdenziali; fondo indennità di anzianità e di fine mandato, fondi accesi a costi per manutenzioni cicliche e garanzia prodotti, ecc.), Ratei e Risconti passivi, Ricavi sospesi e Passività potenziali. L’esame del presente studio si limita solo alla contabilizzazione dei crediti e debiti in valuta con le relative problematiche operative.

REVISIONE LEGALE

Nuovi principi di revisione Isa Italia

Con l’emanazione dei nuovi principi di revisione internazionali cd. Isa Italia dal 2015 le procedure di revisione dei bilanci sono riviste, in modo da garantire un migliore supporto al revisore. In particolare, si è intervenuti sui «macroprincipi»: incarico di revisione, controlli qualità, obiettivi generali della revisione e responsabilità del revisore.

Responsabilità 231 delle imprese: nuovi reati

Con L. 22 maggio 2015, n. 68 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) e L. 27 maggio 2015, n. 69 (disposizioni in materia di reati societari) sono stati inseriti come reati presupposto della D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, idonei a determinare la responsabilità delle imprese, nuovi reati ambientali e societari . È necessario pertanto l'adeguamento, da parte delle imprese, dei modelli organizzativi 231 in essere al fine di prevedere protocolli preventivi volti ad evitare il compimento di tali nuovi reati.

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