CONTABILITÀ & BILANCIO

Nuovi documenti e schemi del bilancio d'esercizio

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 , emanato in approvazione della Direttiva Europea 2013/34, introduce numerosità novità nella struttura e negli schemi che compongono il bilancio d'esercizio. Già il nuovo art. 2423, Codice civile accoglie la nuova struttura del bilancio che, oltre ai consueti schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, comprenderà, dal prossimo anno, per le non piccole il rendiconto finanziario . In sostanza, il rendiconto finanziario diviene parte integrante del bilancio. La struttura ed i contenuti del rendiconto finanziario sono poi oggetto di specifica regolazione dettata dall'art. 2425-ter, c.c. introdotto  ad hoc dal D.Lgs. 139/2015. 

Rendiconto finanziario alla luce del «Decreto Bilanci»

Dal 1° gennaio 2016, l’ obbligo di redigere il rendiconto finanziario , attualmente in vigore per le sole società quotate, si estende a tutte le società di maggiori dimensioni . A prevederlo è la rinnovata versione dell’art. 2423, c.c. introdotta a norma del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 a ricezione della Direttiva 2013/34/Ue. Tale documento diventa parte integrante del bilancio e ad esso è dedicato il nuovo art. 2425-ter, c.c . , dove si precisa che in tale documento devono evidenziarsi tutte le disponibilità liquide ed i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento, per l’esercizio a cui il rendiconto fa riferimento e per quello precedente. Il presente contributo, partendo dalla descrizione delle caratteristiche e specificità del prospetto in sé, procede con la disamina della novizia legislativa soffermandosi sulle specificità che da questa hanno origine.

Novità in materia di bilancio per le Pmi

In attuazione della Direttiva 2013/34/Eu, in data 4 settembre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cd. «Decreto Bilanci», ovvero il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con il quale sono state introdotte nel nostro ordinamento giuscontabile rilevanti novità in materia di bilancio che dovranno essere applicate a partire dal 1° gennaio 2016 . Data la numerosità e l’importanza delle piccole e medie imprese all’interno del mercato europeo, si evince come la direttiva europea 2013/34/Ee, e di conseguenza il D.Lgs. 139/2015, si siano mosse pensando innanzitutto alla realtà imprenditoriale odierna . Il risultato è stato quello di aver dedicato un’attenzione particolare alle Pmi . Il presente articolo si propone di analizzare le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 con riferimento al bilancio delle già menzionate Pmi. Si precisa sin da subito come questa attenzione alla realtà abbia portato alla creazione della definizione di micro-impresa e alle relative semplificazioni in materia di bilancio.

Costi di ricerca e sviluppo

La nota dell’ Accademia Romana di Ragioneria analizza le novità contenute nel recente D.Lgs.18 agosto 2015, n. 139, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/Ue, relativamente alle importanti modifiche attuate in materia di trattamento dei costi di ricerca e sviluppo in bilancio; le recenti modifiche apportate al Codice civile prevedono che a partire dall’ anno 2016 , le spese di ricerca, applicata e di base, dovranno subire il medesimo trattamento contabile. La novità dovrà essere valutata con molta attenzione soprattutto nei casi in cui le imprese presentano alla chiusura di bilancio al 31 dicembre 2015 , costi di ricerca applicata capitalizzati. La nota analizza, inoltre, il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo .

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Perdite da crisi d'impresa e «mini-crediti»

L’ art. 13, co. 1, lett. c) e d), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha novellato il co. 5 dell’art. 101, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF5201] , con effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015, stabilendo l’estensione della rilevanza fiscale immediata – in deroga al principio generale degli «elementi certi e precisi» – alle perdite su crediti derivanti da piani attestati di risanamento e procedure estere equivalenti a quelle indicate in tale norma, purchè siano previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. È stato, inoltre, introdotto il co. 5-bis che chiarisce le regole in materia di periodo di competenza fiscale delle perdite su crediti di modesta entità e di quelle derivanti da soluzioni della crisi del debitore.

Immobiliari di gestione: deducibilità degli interessi passivi

Con il Decreto per la crescita e l’internalizzazione ( D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2015, n. 220), si chiarisce che l’ integrale deducibilità degli interessi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione , spetta alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare , intendendosi per tali quelle il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione  e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione.  Per quanto concerne, inoltre, l'ambito oggettivo della disposizione in esame si ritiene che, con la locuzione « interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione », il Legislatore faccia riferimento sia agli immobili patrimoniali che agli immobili strumentali per natura, purché destinati all'attività locativa, non essendo determinante la natura dell'immobile posto a garanzia dell'impegno assunto.

Correzione degli errori contabili

L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 8 giugno 2015, n. 57 , ha reso pubblica una interessante risposta ad un interpello presentato da una società che chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità di attuare una correzione contabile con valenza fiscale secondo la procedura individuata nella C.M. 24 settembre 2013, n. 31 . La società istante riteneva di poter correggere un errore contabile effettuato in un esercizio fiscale ancora accertabile in quanto per tale annualità sono stati rilevati fatti che hanno comportato l’ obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331, Codice di procedura penale. L’errore commesso nel 2008 derivava da un’errata rappresentazione in bilancio degli effetti patrimoniali ed economici di una complessa operazione consistente in un aumento di capitale seguito dalla concessione in usufrutto delle azioni di nuova emissione. 

PRINCIPI CONTABILI

Transizione agli Ias/Ifrs

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (Decreto Competitività) ha di fatto esteso la facoltà di adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs a tutte le imprese non incluse nell’elenco dei soggetti obbligati (permane il divieto di adozione per le imprese che possiedono i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata). Analisi dei principali aspetti operativi legati al passaggio agli Ias/Ifrs per una piccola media impresa , dei vantaggi di tale passaggio e delle evoluzioni attese per il futuro. 

REVISIONE LEGALE

Principio Sa Italia 250B: documento applicativo

Nel luglio di quest’anno il Cndcec ed Assirevi hanno diffuso il documento applicativo del principio di revisione Sa Italia 250B , a supporto dell’attività di verifica periodica cui l’organo di controllo è tenuto ai sensi del’ art. 14, co. 1, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il documento è estremamente utile per sindaci e revisori, ed è pertanto opportuno fare il punto e comprenderne contenuto e modalità di utilizzo, con riferimento soprattutto al vasto ambito delle cd. « non quotate ». Il documento applicativo contiene anche una serie di allegati, utilizzabili alternativamente per il collegio sindacale o per il revisore , che agevolano sia la formazione dei verbali che la strutturazione delle informazioni raccolte. Procediamo quindi con ordine, ricostruendo pur rapidamente il quadro in cui le novità si innestano, e analizzando poi contenuti del principio Sa Italia 250B e del documento applicativo.

VALUTAZIONE D'AZIENDA

Come misurare il valore di una «start up»

Accade sempre più di frequente nella pratica professionale di trovarsi di fronte alla necessità di formulare una valutazione di una start up e magari di una « start up innovativa », termine che è stato legittimato, anche sul piano giuridico, dal cd. Decreto Crescita bis ( D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ), che ne tratta con l’ambizione di incentivare nel nostro Paese la nascita e lo sviluppo di imprese con tali caratteristiche, all’art. 25 [CFF8467] . Articolo, per altro, che è stato più volte modificato, di recente anche l’ art. 4, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, a conferma di quanto sia l’interesse del Legislatore sul tema. Al di là della questione normativa, comunque, e tanto più quando si tratta di una start up di contenuto tecnologico, è chiaro che la difficoltà, tutta particolare, della valutazione di una impresa di questo genere è essenzialmente dovuta al fatto che non si possiede una serie storica di dati che consenta di valutarne in concreto una redditività che, al momento della misurazione del valore, spesso è solo potenziale. E questo, per chi come noi è abituato a misurare il futuro passando da una osservazione che si fonda (anche e spesso, soprattutto) sul passato non può che essere motivo di difficoltà e fonte di incertezza. Vengono meno, in sostanza, i consueti « test » che si possono fare sull’attendibilità degli stessi piani aziendali, la cui affidabilità di regola si è abituati a verificare con un metodo semplice: vedere se le «promesse» passate sono state mantenute, e se quanto si afferma di voler fare «tiene» alla luce della struttura aziendale che si è ormai andata consolidandosi in un’azienda «matura». Da qui l’interesse ad approfondire, senza alcuna pretesa di scientificità, il caso in questione.

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