CONTABILITÀ & BILANCIO

Linee guida per i commercialisti delle aziende in crisi

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento « Informativa e valutazione nella crisi d’impresa », al fine di superare i limiti tuttora presenti, secondo tale categoria professionale, nella definizione aziendalistica di crisi d’impresa rispetto ai profili giuridici della stessa. Le Linee Guida del Cndcec evidenziano le possibili conoscenze economico-aziendali che gli operatori, o i soggetti che hanno rapporti con un’azienda in difficoltà, possono acquisire in merito al reale rischio di default dell’impresa. È, infatti, evidente, tra gli aziendalisti, come vi sia notevole «opacità» nella definizione di «crisi d’impresa» e, ancora di più, carenza di conoscenza da parte dei soggetti che non hanno dimestichezza con la gestione dinamica aziendale.

Amministrazione straordinaria per le imprese in crisi

Il D.Lgs. 1° ottobre 2015, n. 154 entrato in vigore lo scorso 1° ottobre ha modificato l’art. 57, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 sull’ amministrazione straordinaria (cd. “Prodi bis”) per evitare che al termine della scadenza del programma approvato dal Mise (12 mesi se indirizzato alla cessione, 24 se finalizzato alla ristrutturazione economico-finanziaria) si arrivi all’ automatico fallimento dell’azienda qualora il programma non sia stato realizzato in tutto o in parte. Per ovviare al problema, il nuovo comma 4 bis prevede la facoltà per il Mise, nell’ipotesi di un programma di cessione di complessi aziendali, di prorogare la scadenza dello stesso sino a 12 mesi, al fine di consentire la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa senza pregiudizio per i creditori.

Presupposto della continuità aziendale e sua verifica

Nella redazione del bilancio di esercizio, la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuità aziendale ( art. 2423-bis, Codice civile). La valutazione in ordine alla capacità dell’impresa di operare quale entità in funzionamento (quanto meno per i successivi dodici mesi ), compete all’organo amministrativo, al quale è a tal fine richiesto di tenere conto di tutte le informazioni in quel momento disponibili, basandosi anche sui più appropriati strumenti di valutazione, fra i quali il rendiconto finanziario . L’abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio di esercizio, per l’adozione dei criteri di liquidazione, consegue all’avvio della gestione liquidatoria , coincidente con la nomina dei liquidatori. Al revisore legale dei conti , il Principio di revisione 570 attribuisce oneri e responsabilità connessi alla verifica dell’appropriato utilizzo, da parte dell’organo amministrativo, del presupposto di continuità aziendale nella formazione del bilancio.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Rinunce dei crediti da parte dei soci e riduzione dei debiti

La lett. a) del comma 1 dell’art. 13 del decreto legislativo sulla crescita e internazionalizzazione delle imprese - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 [CFF6272b] – ha modificato il regime delle sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia ai crediti da parte dei soci e dalla riduzione dei debiti dovuta a crisi di impresa. A seguito delle modifiche apportate dall’art. 13 in commento, il comma 4 dell’art. 88, Tuir  [CFF5188] è stato sostituito da tre commi: il comma 4, che, in estrema sintesi, dispone che i versamenti in denaro o in natura fatti dai soci non costituisco sopravvenienze attive (regime che non ha subito modifiche); il comma 4-bis, che tratta della rinuncia ai crediti da parte dei soci; il comma 4-ter, che detta le regole per la riduzione dei debiti delle società in crisi. Nel presente contributo, si intende approfondire il contenuto dei commi 4-bis e 4-ter, le cui disposizioni risultano applicabili a decorrere dall’ esercizio 2016 , come specificato dal comma 2 dell’articolo oggetto di approfondimento.

Attività per imposte anticipate dopo il D.L. 83/2015

L’ art. 17, D.L. 27 giugno 2015, n. 83 ha disposto il blocco della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (cd. « deferred tax asset » o Dta), relative al valore dell' avviamento e delle altre attività immateriali , iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore dell’articolo 17 citato). 

PRINCIPI CONTABILI

Regole per la capitalizzazione dei costi per «software»

La capitalizzazione del software secondo le regole dei principi contabili Oic richiede l’individuazione di specificità che condizionano il trattamento contabile dei beni, la loro classificazione e il periodo di ammortamento da considerare. Inoltre, complesse implementazioni di software gestionali o di sistemi informativi integrati Erp ( Enterprise Resource Planning ) possono generare, oltre ai costi della licenza d’uso , ulteriori costi accessori legati all’ implementazione e messa in funzione del bene immateriale che, per essere capitalizzati, devono rispettare regole specifiche.

REVISIONE LEGALE

Codice di autodisciplina delle società quotate

Assonime ha pubblicato la circolare 6 novembre 2015, n. 31, dal titolo « Le novità del Codice di autodisciplina 2015 per la governance delle società quotate» ; va ricordato, infatti, che nel luglio scorso, il Comitato per la c orporate governance ha approvato una modifica strutturale del Codice di autodisciplina , introducendo una regola sulla cadenza temporale delle future revisioni del Codice.  Il Comitato ha colto l’occasione per approvare alcune ulteriori modifiche al Codice di autodisciplina per aggiornarlo alle recenti novità sul piano normativo e autoregolamentare , sia a livello nazionale che a quello europeo e internazionale.  Per quel che concerne poi le modifiche al testo, esse hanno interessato tra le altre questioni:  l’introduzione di uno specifico riferimento al principio di sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività d’impresa,  compreso il riferimento ad alcuni aspetti legati alla responsabilità sociale dell’impresa;  il recepimento di alcune best practies in materia di controlli interni,  evidenziando l’importanza generale dell’obbligo legislativo degli amministratori di agire secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze, collegando alla stessa, un’adeguata competenza e preparazione degli stessi.  

OPERAZIONI STRAORDINARIE

VALUTAZIONE D'AZIENDA

Valutare le società in perdita

Molto spesso la realtà professionale è non poco distante dal mondo ideale che si trova sui testi di valutazione dove, salvo poche e lodevoli eccezioni, sembra quasi che le operazioni societarie riguardino aziende in utile e dalle solide prospettive. È frequente, invece, doversi misurare con la valutazione di un’ azienda in perdita . Basti pensare al caso in cui la proprietà voglia procedere alla riorganizzazione del proprio gruppo mediante operazioni straordinarie di fusione o cessione totale o anche solo di un ramo d’azienda considerato ormai non strategico o non risanabile, ovvero che si pianifichi un’operazione di ristrutturazione finalizzata a salvaguardare l’impresa mediante piani attestati di risanamento o accordi di ristrutturazione.

loader