CONTABILITÀ & BILANCIO

«Report» integrato: prassi operativa

 La crescente necessità di rendicontare, la diffusa esigenza di assecondare i propri stakeholder ed i cambiamenti nei modelli di rendicontazione societaria lasciano emergere una nuova forma di reportistica: il Report integrato . Questo è caratterizzato dalla sinteticità che descrive come strategia, governance , performance e prospettive di un organizzazione consentano di creare valore nel breve, medio e lungo periodo. La mancanza di una regolamentazione pressante in materia di rendicontazione integrata, lascia chi si avventura nella redazione di tale tipologia di report, dinanzi a non poche insidie. Il Framework dell’Iirc cerca, seppur solo in linea di principio, di tracciare pochi, ma salienti, punti cardine dai quali, per redigere un Report integrato, bisogna assolutamente passare.

Composizione delle crisi da indebitamento

Il sistema italiano limita da sempre gli istituti cd. concorsuali (fallimento, concordato, ecc.) alle imprese con determinati limiti, dimensionali, escludendo le imprese al di sotto di tali limiti, nonché tutti i soggetti privati e simili, le imprese agricole ed i professionisti (debitori civili). La crisi di questi ultimi anni ha indotto il Legislatore italiano ad approntare uno strumento specifico da applicare al caso di insolvenza civile (L. 27 gennaio 2012, n. 3). Da ultimo il D.M. 24 settembre 2014 (attuativo della L. 3/2012 ) ha istituito il registro degli organismi autorizzati alla composizione della crisi da sovraindebitamento.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Società in perdita sistematica: novità del decreto semplificazioni

Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha apportato una limitata, ma significativa modifica al regime delle società in perdita sistematica . È stato infatti elevato da tre a cinque il numero degli esercizi «di osservazione» del risultato conseguito. Dal 2014, le società sono considerate di comodo se nei cinque esercizi recedenti hanno dichiarato una perdita fiscale ovvero quattro volte una perdita e una volta un reddito inferiore al minimo. Con la nuova disposizione, diventa inoltre più ampio l’arco temporale su cui ci si può avvalere di cause di disapplicazione automatica previste dal provvedimento 11 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate.

Cessione del credito e consolidato fiscale

Il presente articolo, prendendo le mosse dalla R.M. dell’Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2014, n. 117/E affronta il tema della cessione dei crediti tributari in pendenza di regime del consolidato fiscale nazionale . La cessione dei crediti tributari è, a livello generale, regolata dalla particolare procedura di cui all’art. 43-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 [CFF7243a] e sono previste alcune deroghe specifiche tra cui si evidenziano quelle relative alla cessione dei crediti tributari tra soggetti appartenenti ad un gruppo (per cui vige una procedura semplificata regolata dall’art. 43-ter, D.P.R. 602/1973 [CFF7243b] ) e quelle concernenti la gestione delle eccedenze Ires maturate in pendenza di consolidato fiscale nazionale. In questo contesto si inseriscono i contenuti della risoluzione commentata, da cui pare possibile trarre alcuni principi generali , in virtù dei quali emerge come il concetto di «credito fiscale risultante da dichiarazione» debba essere inteso in senso sostanziale ed estensivo, soprattutto nei casi in cui un provvedimento successivo riconosca retroattivamente un diritto al rimborso d’imposta.

PRINCIPI CONTABILI

Immobilizzazioni immateriali: nuovo Oic 24

L’Organismo di contabilità italiana ha elaborato la versione definitiva del nuovo Oic 24 (Immobilizzazioni immateriali). Rispetto alla bozza posta in consultazione nel 2013 è stato riproposto il trattamento originario di avviamento e marchi in attesa che si definiscano i criteri con i quali verrà recepita la nuova Direttiva contabile europea.

Nuovi emendamenti Iasb sul bilancio consolidato

Lo Iasb ha pubblicato nuovi emendamenti concernenti la redazione del bilancio consolidato da parte di società controllate da enti di investimento e alcune considerazione generali sulla presentazione dei dati di bilancio. Le previsioni entreranno in vigore, nel caso in cui l’Unione Europea omologhi tali pronunciamenti, a partire dal 1° gennaio 2016 . Gli emendamenti sugli enti di investimento sono finalizzati a chiarire che, soddisfatte talune condizioni, sono esentate dalla predisposizione del bilancio consolidato anche le società controllanti che risultano controllate da un’entità di investimento. Gli emendamenti che riguardano la redazione del bilancio interessano più specificamente il concetto e l’applicazione del principio di rilevanza ( materiality ), il contenuto dei prospetti della posizione finanziario-patrimoniale e del conto economico complessivo, nonché la modalità di esposizione delle informazioni nelle note al bilancio ( disclosure initiative ).

Assirevi pubblica le «check list» per i bilanci 2014

L’Assirevi, l’Associazione revisori contabili ha pubblicato il « Quaderno Assirevi n. 14» , relativo alle liste di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio e consolidato delle imprese industriali, commerciali e di servizi secondo i Principi Contabili Italiani. Il Quaderno è composto anche da una serie di check-list predisposte da Assirevi a supporto dell’attività di revisione dei bilanci e rappresenta, contestualmente, uno strumento utile anche per l’attività di redazione degli stessi. Le liste di controllo presentate da Assirevi sono aggiornate a seguito dell’evoluzione dei principi contabili di riferimento; durante il 2014 , infatti, molti principi contabili, già modificati e integrati dall’Oic per riflettere i cambiamenti intervenuti a seguito della riforma del diritto societario , sono stati oggetto di un'importante attività di revisione e aggiornamento .

REVISIONE LEGALE

I nuovi Isa Italia: una «rivoluzione» nella attività di revisione

La fine del 2014 è stata caratterizzata, per il revisore legale, da una vera rivoluzione pratica nell’esercizio dell’attività di revisione contabile, attualmente non ancora forse pienamente percepita dalla categoria professionale. Infatti sono stati emanati, dalle categorie professionali a ciò preposte, i nuovi principi di revisione internazionali, la cui prima applicazione sarà resa obbligatoria con i bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o nel corso del 2015 , ad eccezione dei principi - SA Italia – 250 B ed - Iscq 1 Italia – che entreranno in vigore al 1° gennaio 2015 - come da recente Determina del Mef – dipartimento della Rgs – Ispettorato generale della finanza - del 23 dicembre 2014, prot. 100736 .

Principi di revisione internazionali dai bilanci 2015

È stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato - la Determina del 23 dicembre 2014 con la quale sono stati adottati i principi di revisione internazionali (Isa Italia) e il principio internazionale sul controllo della qualità (Isqc Italia), risultanti, così come previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dalla collaborazione con le associazioni e gli ordini professionali l'Associazione italiana revisori contabili (Assirevi), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), l'Istituto nazionale revisori legali (Inrl) su base convenzionale e Consob. I principi elaborati, secondo quanto previsto nell’art. 11, co. 3, D.Lgs. 39/2010, dovranno essere osservati dai soggetti iscritti al Registro dei revisori legali nello svolgimento della revisione svolta ai sensi del decreto stesso a partire dai bilanci 2015.

Reati 231 e misure cautelari interdittive

Con la sentenza 37712/2014, depositata il 15 settembre 2014, la Cassazione, ha ribadito alcuni importanti principi in materia di presupposti per l’ applicazione all’impresa di una misura cautelare interdittiva ex D.Lgs. 231/2001 (nella specie il «divieto di contrattare con la Pa per un anno»). La Cassazione, in particolare, ha stabilito che sostituire , in apparenza, l’amministratore della società imputato del reato, non serve alla società per farsi revocare le misure cautelari applicate in conseguenza alla commissione di un reato che abbia fruttato un notevole profitto. Ciò è possibile solo se la sostituzione dell’amministratore: non sia strumentale e contestuale alla difesa; siano motivate in seno al verbale di assemblea le ragioni del cambiamento; sia scelto con attenzione del nuovo vertice, in considerazione delle competenze, professionalità ed esperienza del soggetto nominato; sia modificata la denominazione/ragione sociale eliminando il riferimento al soggetto indagato; sia allontanato da ogni operatività, presenza in azienda, influenza del soggetto indagato. Importanti principi sono stati riportati anche dalla sentenza 10561/2014 della Cassazione, in materia di confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per reati tributari integrati dai propri legali rappresentanti , che ha altresì colto l’occasione per evidenziare un vuoto normativo nel D.Lgs. 231/2001 consistente nel mancato inserimento dei reati tributari all’interno del decreto stesso e, pertanto, una diminuita possibilità di aggressione dei beni della società per reati fiscali commessi dagli amministratori.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Relazione giurata anche nella scissione

Il 14 giugno 2013 la Commissione europea ha chiesto all’Italia, aprendo apposita infrazione (procedura Eu Pilot 5062/13/Mark) di assicurare l’applicazione di alcune specifiche disposizioni contenute nella direttiva 2009/109/Ce , che non risultavano recepite in modo corretto nella legislazione nazionale. Si tratta, più precisamente, della verifica dei valori dei beni in natura o dei crediti conferiti alla società beneficiaria in occasione di un’operazione di scissione e della richiesta delle relazioni previste dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies, Codice civile nonché della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater, c.c., in caso di fusione per incorporazione transfrontaliera tra una società che detiene almeno il 90 per cento, ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell’assemblea, della società incorporata, solo se ciò è richiesto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata. Con l’ art. 27, L. 30 ottobre 2014, n. 161 , il Legislatore è intervenuto recependo quanto previsto a livello comunitario.

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