CONTABILITÀ & BILANCIO

Il falso in bilancio alla luce delle recenti novità legislative

Il Ddl anticorruzione approvato alla Camera il 21 maggio scorso ritorna sul falso in bilancio emendando gli artt. 2621 e 2622 , Codice civile , nella direzione di un ripotenziamento del reato rispetto alla riforma del 2003 e del conseguente inasprimento delle pene (reclusione 3-8 anni per le quotate, 1-5 per le non quotate). Eliminate le soglie, pertanto, per cui il reato è ora sempre punibile per t ut te le imprese , non solo quelle quotate in borsa, con attenuazione della pena per i «fatti di lieve entità» a discrezione giudiziale ovvero per le società non fallibili ex art. 1, Legge fallimentare. Le ultime determinazioni del Governo aprono così la strada ad un'annunciata riforma dei reati penali commerciali anche nell'ambito del falso in bilancio consumato nelle imprese in crisi.

Contabilizzazione dei movimenti relativi al denaro contante

Un aspetto molto importante è costituito dalla contabilizzazione dei movimenti relativi al denaro contante a disposizione delle imprese. In primo luogo va fatto presente che tali importi non debbono mai rappresentare un valore considerevole ed in ogni caso esso deve trovare una giustificazione oggettiva nella realtà gestionale. Un altro importante aspetto è quello della gestione del portafoglio delle varie monete di conto a disposizione derivanti da versamenti dei clienti e da prelevamenti da parte dei soci o titolari. In ambito internazionale va tenuto presente che i movimenti di contanti debbono osservare le disposizioni sulla circolazione del contante e le relative comunicazioni. Per quanto concerne i valori assimilati al denaro contante va precisato che se gli stessi provengono da Paesi esteri si debbono tenere presenti anche le differenti disposizioni che regolamentano la loro circolazione.

Utilizzo del «report» integrato nel settore sanitario

Negli ultimi decenni, le aziende pubbliche e non profit sono state interessate da profondi cambiamenti in ambito gestionale ed operativo . La loro attività è monitorata in modo sempre più attento da parte di tutti coloro che interagiscono costantemente con esse. La crescente necessità di rendicontare e la diffusa esigenza di coinvolgimento dei i propri stakeholder divengono ancora più pressanti in quelle aziende che per propria natura sono, come le aziende che operano nell’ambito sanitario, vicine ai cittadini in maniera univoca e diretta. Non è un caso che molte aziende sanitarie siano particolarmente attive nella produzione di documenti di informativa non-finanziaria , quali bilanci sociali e bilanci di missione. Il presente contributo introduce il tema dell’applicazione delle linee guida del report integrato della International Integrated Reporting Council alla realtà delle aziende sanitarie.

Responsabilità dell'amministratore se opera senza cautele

Con sentenza 2 febbraio 2015, n. 1783, la Cassazione ha condannato un amministratore a risarcire, alla società che gestiva, i danni alla stessa occorsi per aver lo stesso chiuso con una transazione un procedimento arbitrale di cui era parte la società, senza usare la diligenza richiesta nel valutare ed accettare la proposta e senza essersi consultato con i legali ed esperti in materia, determinando un danno alla società stessa. Ha precisato, infatti, la Cassazione che « sottoscrivere una transazione non valutando attentamente le possibili negatività ivi contenute espone l’ amministratore della società alla richiesta di risarcimento dei danni da parte della società».

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Transazione fiscale: chiarimenti delle Entrate

Con la C.M. 6 maggio 2015, n. 19/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente alle modifiche legislative e agli interventi giurisprudenziali (di Corte di Cassazione e Corte Costituzionale) in materia di transazione fiscale , nonché ai nuovi istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure concorsuali . Con il presente siamo a commentare la C.M. 19/E/2015 quanto all'aspetto della transazione fiscale come prevista dall'art. 182-ter, Legge fallimentare.

Assicurazioni estere operanti in Italia

Ai sensi dell’ art. 1, co. 2, D.L. 24 settembre 2002, n. 209 [CFF5978] e dell’ art. 68, co. 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , sulle riserve matematiche del ramo vita iscritte in ciascun bilancio d’esercizio delle compagnie di assicurazione, è previsto il versamento annuale dell’imposta sulle riserve matematiche (Irm). A partire dal 2012, al versamento dell’imposta sono tenute anche le compagnie operanti in Italia in regime di «libera prestazione di servizi» (Lps) ai sensi dell’art. 24 del Codice delle Assicurazioni private 1 (d’ora innanzi, «Cap») che abbiano esercitato l’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi ex art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF6326b] . In particolare, è dovuta l’imposta sostitutiva dello 0,45 per cento sulle riserve tecniche esistenti al 31.12 di ogni anno dei rami vita relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia.

PRINCIPI CONTABILI

Oic 29: versione definitiva del nuovo principio contabile

L'Organismo di contabilità italiana (Oic) ha elaborato la versione definitiva del nuovo Oic 29 (Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio). Come per gli altri principi rivisti lo scopo dell'Oic è stato quello di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali Oic.

Linee operative contabili di Confindustria

Confindustria, Area Politiche fiscali, ha pubblicato le prime due linee operative contabili al fine di supportare l’ operatività delle imprese e dei loro professionisti nella gestione quotidiana dei fatti amministrativi legati alla fiscalità. Le prime due linee operative contabili elaborate dal Gruppo di lavoro sui principi contabili Oic, costituito da Confindustria con medie e grandi imprese, riguardano: il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall’art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91  (Linea 1 del febbraio 2015) ove Confindustria  suggerisce di utilizzare il metodo indiretto del contributo in conto impianti anche per una migliore gestione delle riprese in aumento e in diminuzione ai fini fiscali; la gestione contabile delle fasi post verifica fiscale (Linea 2 del marzo 2015) ove Confindustria raccomanda l’applicazione integrale del principio contabile Oic 12 . Di seguito si riportano sinteticamente le due linee contabili, che contengono anche una check list operativa, a cui si rimanda.

REVISIONE LEGALE

Collegio sindacale: nuove norme di comportamento

Due mesi dopo la chiusura della pubblica consultazione, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ,  ha varato la versione definitiva delle « Norme di comportamento del collegio sindacale delle società quotate »;  le nuove norme poste in pubblica consultazione nel dicembre 2014  ed approvate nella seduta del Consiglio nazionale il 15 aprile scorso, sono destinate a sostituire i vecchi principi di comportamento di società quotate adottate quasi dieci anni fa dagli allora distinti Consigli  nazionali di commercialisti e ragionieri.  Le nuova versione delle norme di comportamento non sono tuttavia, immediatamente applicabili ; in ragione delle numerose novità introdotte il Consiglio Nazionale ha previsto un apposito periodo di vacatio . Le Norme inizieranno a trovare applicazione solo a partire dal 30 settembre 2015 .

loader