CONTABILITÀ & BILANCIO

Nuovo Codice degli appalti: «incentivo» per il Modello 231

Il nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 incentiva l’adozione del Modello 231 e la richiesta del rating di legalità da parte degli enti collettivi, in quanto prevede delle importanti agevolazioni , nell’ambito della partecipazione alle gare pubbliche , per i soggetti che possiedono tali strumenti. In particolare, gli operatori economici partecipanti a gare pubbliche potranno beneficiare di uno « sconto» del 30% sull’importo della garanzia fideiussoria nel caso in cui essi abbiamo adottato il Modello organizzativo 231 oppure siano in possesso del rating di legalità .

Finanziamenti pubblici per scopi diversi: scatta la 231

La Corte di Cassazione con la  Sentenza 9 giugno 2016 , n. 34900,  depositata il successivo 16 agosto, ha chiarito che una società è responsabile per malversazione ai danni dello Stato se i suoi amministratori impiegano i  finanziamenti pubblici per scopi diversi  da quelli per i quali sono stati erogati. In particolare, la  Suprema Corte ha ritenuto fosse pacificamente intervenuta l’elusione del vincolo di destinazione  imposto con il finanziamento pubblico erogato alla S.r.l., essendo stato  stravolto l’obiettivo  per il quale il progetto industriale era stato finanziato.

Potere di controllo dei soci non amministratori nella Srl

La riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 con effetto dall’1.1.2004 ha reso la società a responsabilità limitata , una fattispecie autonoma e distinta rispetto alla S.p.a. A differenza quindi dell’assetto precedente non siamo più di fronte da un tipo societario da intendere come una piccola Spa, con caratteristiche e tratti simili alla Spa. La Srl è invece una categoria societaria autonoma che si rifà alle norme della Spa, solo se compatibili e solo se non diversamente previsto e che sempre più è una società di capitali con connotazioni che molto l’avvicinano alle società di persone. In tale ottica va letto e inteso il potere individuale riconosciuto ai soci non amministratori dall’art. 2476, c.c.

Diritti particolari sugli utili nella Srl

Con l’atto costitutivo di S.r.l. si possono attribuire a singoli soci individuati nominativamente, ovvero per categorie omogenee, particolari diritti inerenti l’ amministrazione della società o la distribuzione degli utili (art. 2468, co. 3, c.c.). Tali diritti possono essere modificati unicamente con il consenso unanime dei soci, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. In ipotesi di trasferimento dell’intera quota , i diritti particolari si estinguono, mentre a seguito del parziale trasferimento della partecipazione, gli stessi rimangono in capo al dante causa. Il diritto particolare inerente la distribuzione degli utili può essere statutariamente regolamentato con le più diverse formulazioni ma, in ogni caso, nel rispetto del divieto del patto leonino .

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Consolidato fiscale e C.M. 40/2016

Con la C.M. 26 settembre 2016, n. 40/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito, nella prima parte, una serie di chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina del consolidato nazionale Ires apportate dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e, nella seconda parte, ha reso pubblici alcuni orientamenti interpretativi forniti in risposta a specifiche istanze di interpello o di consulenza giuridica, riguardanti la nozione di controllo rilevante e la continuazione del consolidato nel caso in cui la partecipazione nella consolidata sia vincolata in pegno o posta sotto sequestro, ovvero in caso di scissione della consolidante. Un altro chiarimento riguarda poi la possibilità per le società neoacquisite di aderire al regime della tassazione di gruppo , in qualità di consolidate, sin dall’esercizio in cui la società o ente consolidante ne acquisisce il controllo di cui agli artt. 117 e 120, Tuir [CFF5217 e 5220] . Nel presente intervento si approfondiranno gli aspetti relativi alle novità legislative introdotte dal D.Lgs. 147/2015.

«Capital gain» nelle cessioni di partecipazioni sociali

Nella categoria dei redditi diversi , tassativamente elencati dall' art. 67, Tuir [CFF5167] , sono di fatto inquadrati tutti i redditi che costituiscono incrementi di ricchezza derivanti dall' impiego di capitale . È utile rammentare che ai sensi dell’alinea del comma 1 dell'art. 67, Tuir è stabilito un principio di carattere generale in base al quale le fattispecie ivi elencate costituiscono redditi diversi se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità̀ di lavoratore dipendente.

PRINCIPI CONTABILI

Nuovo Oic 21: Partecipazioni

L’Organismo italiano di contabilità ha elaborato una nuova edizione dell’Oic 21, allo scopo di disciplinare i criteri per la valutazione, classificazione, valutazione delle partecipazioni , nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il principio contabile Oic 21, « Partecipazioni» , pubblicato in bozza il 13 giungo 2016, interviene a modificare il trattamento contabile delle holding alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ; in particolare, i dividendi prima dovevano essere rilevati secondo il principio della competenza economica quindi nell’esercizio in cui sorgeva il diritto alla riscossione in capo alle società partecipate. Va ricordata l’esistenza di due eccezioni , ovvero che le holding avevano la possibilità di anticipare la contabilizzazione del dividendo rispetto all’esercizio di effettiva maturazione, purchè il progetto di bilancio della controllata fosse approvato dall’organo amministrativo anteriormente alla data del progetto di bilancio della controllante. Inoltre, era possibile anticipare la rilevazione del dividendo sulla base della proposta di distribuzione, formulata dagli amministratori della controllata, purchè, anche in questo caso, la delibera fosse di data anteriore all’approvazione del progetto di bilancio della controllante.

Intermediari finanziari non Ifrs

Con la pubblicazione sulla G.U. 21 ottobre 2016, n. 246, del Provvedimento 2 agosto 2016 della Banca d’Italia , recante « Disposizioni per gli intermediari non Ifrs , ai fini della redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato », sono operative le novità alle quali gli intermediari finanziari non Ifrs si devono attenere per la redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato. Le disposizioni si applicano a partire dal bilancio dell’impresa e dal bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016 ,  con esclusione delle informazioni contenute nella  nota integrativa « Variazioni nell’esercizio delle Attività per imposte anticipate» , «Variazioni nell’esercizio delle Passività per imposte differite» della Parte B,  « Informazioni sullo stato patrimoniale » e i dati di flusso contenuti nella Parte D,  « Altre informazioni », Sezione 1,   «Riferimenti specifici sull’attività svolta»,   che  decorrono dai bilanci riferiti all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017. Le restanti informazioni richieste in forma tabellare nella nota integrativa possono essere fornite in forma libera, anziché secondo le previste tabelle contenute nel provvedimento in esame, soltanto nel bilancio dell’impresa e nel bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016 .

REVISIONE LEGALE

Revisione del bilancio consolidato

Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 (in recepimento della Direttiva Europea Revisione 2014/56/UE) ha apportato alcuni cambiamenti al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 anche in merito alle attività di revisione legale svolta nell’ambito dei gruppi d’impresa che redigono il bilancio consolidato . L’individuazione della normativa di riferimento per la redazione del bilancio consolidato e la corretta definizione della struttura dei controlli per le diverse componenti del gruppo impattano sull’attività che il revisore dovrà svolgere per l’espressione del giudizio sul bilancio consolidato.

Rapporti di collaborazione e sinergie fra funzioni di controllo

Il sistema di controllo interno , il suo effettivo funzionamento e la sua affidabilità, rappresentano il cardine dell’attività di vigilanza demandata ai diversi organi e funzioni di controllo. A seguito della valutazione del controllo interno, tanto il revisore legale, quanto il collegio sindacale, programmano l’esecuzione, nel corso dell’esercizio, delle più opportune procedure di conformità , attivandosi tempestivamente affinché siano superati i punti di debolezza riscontrati. Allorché al collegio sindacale sia attribuita anche la funzione di organismo di vigilanza (ex D.Lgs. 8 giugno, 2001, n. 231 ), i flussi informativi allo stesso assicurati per il tramite, fra l’altro, della partecipazione alle riunioni degli organi sociali ed il periodico scambio di informazioni anche con il revisore legale, consente un efficace coordinamento fra le due funzioni, eliminando duplicazioni di controlli ed offrendo altresì l’opportunità di indirizzare l’attività di vigilanza sulle aree maggiormente meritevoli di attenzione.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fondo per costi e oneri di liquidazione

Il fondo per costi e oneri della liquidazione deve indicare l’ammontare complessivo dei componenti negativi di reddito che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si stima di conseguire. In sede di costituzione, e di successivo adeguamento, la contropartita del fondo è rappresentata dal conto « Rettifiche di liquidazione », da imputare a patrimonio netto , che accoglie le differenze tra il valore di funzionamento e quello di liquidazione delle attività e passività: l’utilizzo deve essere operato tramite un apposito conto reddituale . L’informativa sulla consistenza e dinamica del fondo deve essere fornita nella nota integrativa : la rilevanza fiscale, ai fini del reddito d’impresa, è riconosciuta al momento dell’effettivo sostenimento del costo.

Operazioni straordinarie concatenate

In presenza di una pluralità di obiettivi associati ad una riorganizzazione societaria di un’azienda o di un gruppo, la prassi professionale ha sapientemente colto da tempo le opportunità di combinare in modo congiunto vari istituti di gestione straordinaria, grazie alle pieghe offerte dalle disposizioni civilistiche in materia e al principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322, Codice civile. Da tale approccio si profilano diverse opportunità : elevato spessore comunicativo del progetto soprassedendo da eventuali titubanze di portatori di interessi particolari legate alla singola operazione, anche a volte per malintese interpretazioni della volontà aziendale; omogeneità della metodologia professionale di supporto affidata ad un unico advisor o collegio di consulenti; riduzione dei tempi dell’intervento da operare e, con ogni probabilità, dei costi effettivi e figurativi (risorse e tempo da dedicare al piano, trattative con gli stakeholders , ecc.), così da consegnare all’imprenditore il nuovo quadro organizzativo societario ottimizzato.

loader