CONTABILITÀ & BILANCIO

Falso in bilancio sotto la lente dei revisori

Il Quaderno 20/2016 di Assirevi si propone di fornire elementi utili per un compiuto inquadramento del concetto di « bilancio non corretto » , concetto strettamente connesso all’ elemento oggettivo della fattispecie criminosa del falso in bilancio . Non rientrano invece nella trattazione le osservazioni sull’elemento soggettivo del reato, materia riservata ai tecnici penalisti.

Delibera di approvazione del bilancio: impugnazione

Ai sensi dell’art. 2379, c.c., la delibera di approvazione del bilancio di esercizio può essere dichiarata nulla per illiceità del suo oggetto, laddove siano violati i principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio. L’ annullabilità della delibera di assemblea che approva il bilancio è invece prevista dall’art. 2377, c.c. in quei casi in cui siano state violate le norme procedurali richiamate dalla legge o dallo statuto, laddove possano essere ritenuti pregiudicati i diritti di informazione e di esame del socio. Giova tuttavia sottolineare che l’art. 2434-bis, c.c. introduce una particolare disciplina in tema di impugnazione della delibera che approva il bilancio di esercizio, la quale si discosta dalle ordinarie disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni assembleari, sia per quanto riguarda i soggetti legittimati ad impugnare, sia con riferimento ai termini di impugnazione. Per quanto concerne, infine, le S.r.l., la disciplina in tema di impugnabilità delle decisioni dei soci è delineata dall’art. 2479-ter, c.c. rubricato « Invalidità delle decisioni dei soci ».

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Rinuncia dei compensi da parte dei soci amministratori

Spesso, soprattutto in situazioni di crisi, accade che gli amministratori che sono anche soci di società di capitali a stretta base famigliare, decidono di rinunziare ai propri crediti per compensi mai ritirati. Questa situazione va analizzata attentamente in quanto potrebbe determinare un rischio reddituale in capo al socio-amministratore rinunciatario, pur dovendosi puntualizzare che l’Agenzia delle Entrate sul punto non si è mai pronunciata in maniera completamente chiara, sempre concentrandosi su fattispecie simili, così come la Giurisprudenza (recente Cassazione, Ordinanza 1335/2016).

Emissione di fatture false: necessità di prove

Il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, (reati tributari in materia di imposte dirette ed Iva), prevede la sanzione penale relativa all’emissione ed all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti rispettivamente agli artt. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) [CFF9527h e 9527b] . Il comportamento penalmente sanzionato attiene all’ uso fraudolento di fatture formalmente corrette ma in realtà afferenti operazioni oggettivamente inesistenti . Al fine di provare questo comportamento fraudolento, l’ onere della prova incombe sull’Amministrazione finanziaria, la quale dovrà evidenziare, nei processi verbali di constatazione o negli avvisi di accertamento, gli elementi che costituiscono dimostrazione inequivocabile dell' inesistenza oggettiva dell’operazione commerciale.

Assegnazione agevolata degli immobili

Nel documento intitolato « L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi », il Cndcec ha evidenziato il comportamento contabile che, a suo avviso, deve essere ritenuto corretto nella gestione dell’ assegnazione agevolata degli immobili prevista dall’ art. 1, co. da 115 a 120, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). Il trattamento contabile in questione è stato delineato alla luce delle disposizioni del Codice civile e dei pertinenti Principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità (Oic). Nello specifico, le tre ipotesi analizzate nel documento in esame riguardano: l’assegnazione del bene ad un valore pari al suo valore netto contabile; l’assegnazione del bene ad bene un valore superiore al suo valore netto contabile; l’assegnazione del bene ad un valore al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile. Analizzate le tre casistiche, a parere del Cndcec, l’assegnazione del bene comporta: se si tratta di una rimanenza (bene merce), la rilevazione di un provento a fronte dell’estinzione dell’obbligazione della società nei confronti del socio a cui il bene è assegnato; se si tratta di un’ immobilizzazione , l’eliminazione del bene con la rilevazione della eventuale plusvalenza o minusvalenza, a fronte dell’estinzione dell’obbligazione della società nei confronti del socio a cui il bene è assegnato. La tematica in esame è stata oggetto anche dello Studio n. 20/2016 – T del Consiglio Nazionale del Notariato.

PRINCIPI CONTABILI

Bozza del nuovo Oic 29 in consultazione

Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a seguito delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 di recepimento della Direttiva 34/2013/Ue, è stata pubblicata in consultazione la bozza del principio contabile Oic 29  « Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio » disponibile fino al 31 maggio 2016. La bozza anticipa un sostanziale allineamento della disciplina interna rispetto alla prassi internazionale , prevedendo le modifiche in conseguenza al cambiamento dei principi applicati e come questo incida sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si verifica il cambiamento. Il lavoro di revisione è infatti teso ad allineare l’Oic 29 con le disposizioni previste dallo Ias 8.

REVISIONE LEGALE

Relazione unitaria del collegio sindacale

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ( Cndcec ) ha pubblicato nel mese di marzo 2016, un documento, dal titolo « La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti », con la finalità di cercare di fornire le risposte ai molti problemi legati ai differenti sistemi di regole sui risultati della vigilanza sindacale rispetto a quelli fissati per la revisione legale . L’introduzione dell’istituto del controllo contabile e poi della revisione legale ha avuto, come effetto, quello di prevedere un’ ulteriore relazione al bilancio, quella del revisore, che vede attualmente nel solo art. 14, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, una tipizzazione della struttura, della forma e del contenuto . In questo contesto, i sindaci che siano anche incaricati della revisione legale sono tenuti a predisporre, oltre alla relazione di revisione, la relazione ex art. 2429, co. 2, Codice civile.  La dottrina e le fonti professionali hanno suggerito di predisporre una relazione unitaria che tenga conto in modo puntuale delle peculiari e non simmetriche funzioni svolte dal collegio sindacale. Il documento contiene, inoltre, un facsimile di relazione applicabile anche da parte degli organi di controllo monocratici. 

Responsabilità 231: funzioni apicali e confisca

Analizzando la Sentenza della Corte di Cassazione, 25 marzo 2016, n. 12653 vengono in evidenza due importanti temi con riferimento alla responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001. In primo luogo, si considerano i reati commessi nell’ interesse o a vantaggio dell’amministrazione (persone con funzioni apicali oppure sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti con le funzioni predette) e la relativa responsabilità dell’ ente , intesa come autonoma e non sussidiaria rispetto a quella dell’autore del reato. Con la medesima Sentenza, la Suprema Corte ha statuito anche un importante principio in materia di confisca prevista dal D.Lgs. 231/2001: nel caso prospettato dalla pronuncia in commento vengono chiarite le modalità della confisca, puntualizzando che quest’ultima deve essere sempre parametrata al profitto conseguito dalla società.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Pratica del trust in Italia e crisi d'impresa

Un recente studio del Notariato sul trust liquidatorio offre spunti per una riflessione, in generale, sul ruolo del notaio nelle operazioni di trust e, in particolare, sull’impiego del trust liquidatorio ed a supporto delle procedure concorsuali . 1 Questo studio, da una parte, riconosce l’obiettiva difficoltà da parte del Notariato di gestire, con sicurezza, uno strumento quale il trust che, oltre a presentare le difficoltà tecniche dovute al fatto di essere regolato da una legge straniera (che, a dire il vero, raramente si conosce veramente a fondo) è spesso impiegato, in pratica, nell’esperienza italiana in modo assai eterodosso rispetto all’esperienza straniera. Infatti, lo studio del Notariato in questione giunge alla conclusione – a dire il vero, sconsolante – che « il notaio contemporaneo può̀ e deve esercitare in funzione di terzo imparziale, un ruolo di consiglio e di informazione, con il fine ultimo di dare alle parti non una utopistica certezza ma, più realisticamente, la minore incertezza possibile ». 2

Concordato: ripetibilità dei pagamenti

Le recenti modifiche apportate alla normativa fallimentare dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , non hanno affrontato la tematica relativa al trattamento delle somme riscosse dai creditori durante l’ esecuzione del concordato preventivo che viene successivamente risolto, aprendosi conseguentemente il relativo fallimento; si tratta di un argomento delicato, per il quale la Cassazione si era già espressa in passato (Sentenza 16738/2014), ma per il quale è possibile trovare orientamenti tra di loro discordanti e, pertanto, ci si auspica che l’attuale riforma alla Legge fallimentare possa riformulare tale disposizione che, a volte,  ha «originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento» così come specificato all’art. 2, lett. j) del disegno di legge delega. 

Concordato di gruppo: inammisibilità e modifiche normative

La Sentenza 20559/2015 della Cassazione «boccia» il concordato di gruppo omologato dai giudici di merito, per mancanza di una disciplina positiva. Contemporaneamente la commissione Rordorf ha elaborato un disegno di legge, in corso di approvazione, sull’ammissibilità della domanda di concordato di gruppi d’impresa . Nel presente articolo si procederà al commento della sentenza in parola e agli spiragli che lascia intravedere il disegno di legge in corso di approvazione in Parlamento.

Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni

Il Cndcec ha fornito alcune istruzioni per la vendita dei crediti , presenti e futuri, anche se formano oggetto di contestazione o condizione, ad eccezione di quelli indisponibili: in particolare, è stata evidenziata la necessità di stimare il fair value dei crediti prima del trasferimento e di adottare adeguate procedure competitive . È stata, inoltre, analizzata l’ipotesi alternativa, rappresentata dal conferimento ad un soggetto specializzato del mandato per la loro riscossione. Il documento si è, inoltre, soffermato sull’alienazione delle azioni revocatorie i cui giudizi sono in corso, nonché sulle modalità di cessione delle quote sociali, distinguendo il caso della partecipazione nella S.r.l. – soggetto alla disciplina dell’ art. 2471, Codice civile – da quello nella società azionaria o personale.

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