CONTABILITÀ & BILANCIO

Nuovo principio di rilevanza

La corretta fruizione della facoltà di derogare agli obblighi in tema di rilevazione , valutazione , presentazione e informativa in bilancio introdotta dal nuovo art. 2423, co. 4, Codice civile sarà più complessa di quello che può sembrare, anche perché la novità deriva da una scelta del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, non condivisa, di perseguire una «armonizzazione contabile» con gli Ias/Ifrs.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Con due recenti sentenze la Corte di Cassazione si è pronunciata sul reato di occultamento o distruzione di documenti contabili. Con la Cass. 15900/2016 , è stato affermato che il giudice non può punire l’ amministratore di una società per la mancata tenuta delle scritture contabili per il solo fatto che ha accettato il ruolo di «testa di legno» . Con la Cass. 19106/2016 invece, la Suprema Corte ha stabilito che il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili si prova anche mediante il rinvenimento presso il fornitore di fatture che invece l’acquirente non è in grado di esibire.

Concordato preventivo e reati fiscali

La Sentenza 16 aprile 2015, n. 15853 della Suprema Corte che si andrà ad analizzare ed approfondire va ad indagare un tema molto scottante e dibattuto e apre uno scenario diverso ed innovativo rispetto all’orientamento consolidato della giurisprudenza: se il debitore presenta domanda di concordato prima del perfezionarsi del termine per il pagamento dell’Iva (prima pertanto del 27 dicembre dell’anno di scadenza), semplicemente il reato non si concretizza .

Fatture false: responsabile anche il professionista

Per il reato di fatture false anche il professionista può essere considerato colpevole qualora si dimostri che egli ha suggerito ai propri clienti di utilizzare tali documenti al fine di consentire il risparmio d’imposta: è quanto ha stabilito la sentenza 28 aprile 2016, n. 17418 della Terza Sezione Penale della Cassazione . La Corte ha anche precisato che non rileva la prova dell’ effettivo inserimento in dichiarazione delle fatture false , data la natura di reato di pericolo del delitto di emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all ’art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [CFF9527h] . Questa posizione della giurisprudenza di legittimità è avallata anche dall’ Amministrazione finanziaria che, con la recente C.M. 28 aprile 2016, n. 16/E , fornisce agli uffici periferici gli indirizzi operativi da seguire per contrastare l’evasione fiscale, andando anche nell’ottica di punire i professionisti e gli intermediari che dovessero facilitare o suggerire metodologie fraudolente ai propri clienti.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Realizzo dei crediti tributari del fallimento

Il Cndcec ha fornito alcune istruzioni per la riscossione dei crediti fiscali del fallimento , soffermandosi in particolare sulla gestione del credito Iva e di quello per imposte dirette , con peculiare riguardo alle procedure da attivare ai fini della verifica dell’effettiva esistenza degli stessi. Tale attività è fondamentale, in quanto consente al curatore, ad esempio, di compensare correttamente il credito, evitando di incorrere nel rischio di richieste di versamento, in prededuzione, di somme per l’utilizzo di un credito inesistente. L’alternativa è rappresentata dalla cessione del credito, previa istanza di rimborso: qualora l’oggetto del trasferimento comprenda anche crediti futuri, è opportuno stipulare un atto preliminare, in attesa che il credito si formi definitivamente, consentendo di addivenire alla formalizzazione del contratto di vendita dello stesso.

Spese di manutenzione straordinaria: criteri di deducibilità

Con la Sentenza n. 7885 dello scorso 20 aprile , la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla deducibilità delle spese di manutenzione straordinaria , affermando che anche per le spese di manutenzione di natura incrementativa il contribuente, in conformità a quanto statuito dall’ art. 102, co. 6, Tuir [CFF5202] , può scegliere tra la capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, in quest’ultimo caso deducendo l’eventuale eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

PRINCIPI CONTABILI

Nuovo principio contabile sui derivati

La novità introdotta dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 in materia di contabilizzazione dei derivati ha provocato, anche per espressa volontà legislativa, la pubblicazione da parte di Oic di proposte di regole contabili ad hoc . La bozza di principio contabile Oic XX - Strumenti finanziari derivati affronta tutti gli aspetti contabili legati ai contratti derivati. Il principio contabile risulta dunque particolarmente articolato, spaziando dalla definizione di derivato, alla separazione del derivato incorporato in un altro contratto, alla valutazione al fair value , fino alle regole per la contabilizzazione delle operazioni in cui i derivati sono utilizzati con finalità di copertura da specifici rischi. Stante l’impossibilità di soffermarci sull’intero iter seguito dal principio contabile, si intende, in questo intervento, rappresentare le peculiarità del modello contabile delle coperture e come l’Oic ha tentato di semplificarne l’applicazione. Sia per la copertura di fair value sia per la copertura di flussi finanziari si illustrano i tratti salienti della regola contabile indentificando i passaggi in cui sono inserite le semplificazioni, per poi concludere con le semplificazioni previste dall’Oic in sede di prima applicazione del principio contabile. 

Nuovo Oic 16: immobilizzazioni materiali

La bozza del documento Oic 16 « Immobilizzazioni materiali » è stata posta in consultazione fino al 4 giugno 2016; la sua pubblicazione esce subito dopo quella relativa all’Oic 24 pubblicato il 3 maggio 2016. Rispetto alla versione precedente il nuovo principio specifica l’ambito di applicazione della «sostanza economica»; in particolare recepisce le novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, connesse principalmente all’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico e alla riformulazione del principio della sostanza economica. La principale novità riguarda infatti l’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del D.Lgs. 139/2015 e la riformulazione del principio della sostanza economica. Più precisamente il D.Lgs. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica , pertanto nella bozza dell’Oic sono riformulate e chiarite le regole da seguire al momento dell’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni. La revisione dell’Oic 16 è stata anche l’occasione per fornire alcune precisazioni su specifici punti, nonché riformulare diversi paragrafi del principio migliorandone il wording, allo scopo di chiarire portata e senso delle previsioni ivi contenute.

Nuovo Oic 24: immobilizzazioni immateriali

L'Organismo italiano di contabilità ha posto in pubblica consultazione, fino al 4 giugno 2016, la bozza del principio contabile Oic 24 «Immobilizzazioni immateriali », che è stato revisionato proprio per adeguarlo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con decorrenza dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Viene rivista anche la struttura dell’Oic 24 con lo scopo di distinguere le disposizioni di portata più generale rispetto a quelle trattate in apposite appendici relative a fattispecie più specifiche che, sotto il profilo dispositivo, possono costituire, o meno, parte integrante del principio contabile.

Cambiamenti di principi contabili

La bozza del nuovo Principio Contabile 29 , diffusa dall’Oic e attualmente in fase di consultazione fino al 31 maggio 2016, stabilisce la rilevazione tra gli utili a nuovo degli effetti derivanti dai cambiamenti di principi contabili . Conseguenti impatti sulla rappresentazione contabile delle modifiche derivanti dall’emanazione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139. 

Bozza dell'Oic 31: prime considerazioni di sintesi

A seguito della Direttiva europea 34/2013, recepita dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 , si è avviato un progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali. Nell’ambito di tale attività si è proceduto con l’aggiornamento del principio contabile Oic 31, « Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto », rispetto alla versione di quest’ultimo dell’agosto 2014, in linea con quanto predisposto dalla direttiva, ad oggi in bozza per la consultazione. Il presente contributo vuole evidenziare, in maniera sintetica, come la nuova versione dell’Oic 31 – ancora in bozza alla data odierna - recepisce le novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015.

loader