La società semplice si può prestare a fungere da «collettore» per la detenzione di investimenti , immobiliari o finanziari, da parte di persone fisiche residenti in Italia che, in particolare per gli investimenti di carattere finanziario, utilizzano le società semplici cd. «di gestione finanziaria », ossia società che acquistano o si prestano comunque ad essere soggetti aventi causa di beni finanziari con la finalità di detenzione e di investimento per la loro valorizzazione e per il loro godimento. Nelle pagine che seguono si rappresenta il caso di una persona fisica residente in Italia che, insieme ad un soggetto non residente nel territorio italiano, costituisce una société civile di diritto lussemburghese avente per oggetto sociale la proprietà diretta o indiretta nonché la gestione di un portafoglio di valori mobiliari (Sicav, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari in genere) e di liquidità. Può accadere che la société civile lussemburghese intenda affidare in amministrazione, con intestazione, ad una fiduciaria italiana , le attività finanziarie, esercitando l’opzione per l’applicazione del regime di risparmio amministrato dell’art. 6, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 [CFF5648] e, a tal fine, nella verifica della fattibilità di tale opzione, si analizzano le relative conseguenze fiscali e l’applicabilità del regime di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 .