CONTABILITÀ & BILANCIO

Comparabilità delle voci di bilancio con l'esercizio precedente

Nella redazione del bilancio d’esercizio occorre prestare attenzione all’obbligo contemplato dall’art. 2423 ter, co. 5, Codice civile, che al fine di rendere intellegibile l’effettiva dinamica delle voci da un periodo all’altro richiede di procedere all’ adattamento di quelle dell’anno precedente caratterizzate da una non corretta classificazione negli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico previsti, ovvero di astenersi dal confronto qualora risulti impossibile apportare la rettifica. In entrambe le circostanze risultano di particolare ausilio per il lettore del documento le precisazioni da inserire in nota integrativa.

Rivalutazione dei beni e riallineamento degli «intangibles»

Ancora una volta, la Legge di Stabilità per il 2016 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni , non detenuti in regime d’impresa . Si tratta di un'opportunità che evita al possessore dei predetti beni di subire, in caso di loro alienazione, una tassazione progressiva che potrebbe rivelarsi elevata. Sul fronte delle imprese , invece, viene modificata la norma che consente il riallineamento dei valori fiscali a quelli civili , con riferimento a determinati asset . Anche in questo caso non si tratta di una novità assoluta, visto che la originaria norma è datata 2008, ma bensì di una modifica al precedente regime, in senso favorevole al contribuente. Di questi aspetti se ne è occupata la recente C.M. 18 maggio 2016, n. 20/E.

Contabilità in nero rinvenuta presso terzi: l'accertamento è legittimo

La documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi e comprovante l'esistenza di una contabilità parallela può giustificare l’inattendibilità della contabilità aziendale e legittimare l'adozione da parte dell'Amministrazione finanziaria di un accertamento di tipo induttivo : è quanto afferma la recente ordinanza 30 agosto 2016 , n. 17420 della Cassazione . In proposito, la Corte ha ritenuto che sono sempre utilizzabili nei confronti del contribuente file informatici rinvenuti presso la sede di un suo fornitore: essi, in presenza di ulteriori elementi indiziari, sono idonei a provare una contabilità in nero che disattende quella ufficiale. 

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Chiarimenti delle Entrate sul bonus ricerca e sviluppo

L’Agenzia delle Entrate con la C.M. 16 marzo 2016, n. 5 ,  ha illustrato  la disciplina agevolativa contenuta nell’art. 3,  D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 [CFF8469] ,  che ha introdotto un credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo . La Legge di Stabilità 2015, veicolata nella L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha riscritto la disciplina di tale credito di imposta che ora è riconosciuto a tutte le imprese per investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 , a condizione che nel periodo di imposta in cui si intende accedere all'agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a € 30.000 . Il credito di imposta compete in riferimento alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Il credito spetta nella misura del 50% della spesa incrementale relativa all' assunzione di personale altamente qualificato e a contratti di ricerca « extra muros »  e nella misura del 25% della spesa incrementale relativa alle quote di ammortamento delle spese per l'acquisizione o l'utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio e alle spese di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione, fino ad un importo massimo annuale di € 5 milioni per ciascun beneficiario.

Nuovo regime forfetario 2016

La C.M. 4 aprile 2016, n. 10/E è una guida fiscale sulle modalità di applicazione del regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (e poi modificato dalla Legge di Stabilità 2016) che prevede un regime premiale, con l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15%, per imprenditori e professionisti con ricavi sotto precisi limiti. La Circolare offre lo spunto per esaminare gli effetti introdotti dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi 111-113 dell’unico articolo , e chiarisce alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso dell’applicazione del nuovo regime, che, lo ribadiamo, è il regime naturale per i soggetti in attività con ricavi ridotti (salvo opzione, con vincolo triennale, per l’applicazione del regime ordinario).

PRINCIPI CONTABILI

Oic 10: Rendiconto finanziario

Il 25 luglio 2016, l’Organismo di contabilità italiano ha pubblicato in consultazione fino al 15 settembre 2016 le bozze dei principi contabili Oic 10 « Rendiconto finanziario»  e  Oic 18 « Ratei e risconti» proseguendo con il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali avviato a seguito delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 di recepimento della Direttiva 34/2013/Ue.

Oic 13: Rimanenze di magazzino

Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali , avviato a seguito delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 di recepimento della Direttiva 34/2013/Ue, l’ Organismo italiano di contabilità il 4 luglio ha pubblicato la bozza in consultazione  dei seguenti principi contabili Oic 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio , Oic 13 Rimanenze e Oic 28 Patrimonio netto.

REVISIONE LEGALE

Principio Isa Italia 700

Nel presente contributo, viene esaminato il contenuto del principio Isa Italia 700 che concerne la formazione – da parte del revisore – del giudizio sul bilancio , che deve basarsi sugli elementi probatori acquisiti, nonché la predisposizione della relazione sul bilancio , dalla quale deve chiaramente emergere il giudizio espresso dal revisore e gli elementi posti alla base del giudizio stesso. Con il principio in commento, applicabile a decorrere dalle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente, si è voluto da un lato, favorire l’ uniformità delle relazioni di revisione per facilitarne la comprensione da parte degli utilizzatori, dall’altro, dare centralità all’ opinion , ovvero al paragrafo contenete il giudizio del revisore.

Revisori più scettici e indipendenti dopo la riforma della revisione

Con il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 il Legislatore ha recepito in Italia la Dir. 2014/56/UE, approvata in modifica della originaria direttiva sulla revisione (2006/43/CE). Si tratta di un intervento mirato, che incide su alcuni aspetti specifici, e che non rivoluziona l’intero impianto, fortunatamente. In un momento in cui, per i revisori più che per le società di revisione, si impone un periodo non facile di recepimento delle indicazioni tecniche contenute nei principi di revisione Isa Italia che la Determina 23 dicembre del 2014 della Ragioneria dello Stato ha reso obbligatori, una seconda rivoluzione avrebbe avuto il sapore del colpo di grazia. Così non è, anche se le modifiche sono per alcuni aspetti determinanti. Le ragioni dell’intervento comunitario sono indicate nel primo dei trentaquattro considerando della Direttiva 2014/56/UE, e sono sintetizzabili nella necessità di: armonizzare le regole sulla indipendenza e obiettività dei revisori, aumentare il livello minimo di convergenza metodologica nello svolgimento delle attività di revisione legale, precisando maggiormente i riferimenti tecnici obbligatori e gli organismi deputati alla loro emanazione e manutenzione, consolidare il livello di controllo pubblico sull’attività dei revisori, e con esso i requisiti di indipendenza dei soggetti autorizzati.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Bilancio iniziale di liquidazione

Il liquidatore è obbligato a redigere una situazione patrimoniale , riferita alla data di iscrizione camerale della propria nomina, il cui contenuto – compresa la valutazione delle attività e passività – è strettamente correlato alle modalità mediante le quali intende procedere al realizzo del pa­tri­mo­nio sociale , che potrebbe anche prevedere una fase di prosecuzione dell’attività attraverso l’esercizio provvisorio o l’affitto dell’azienda o di rami della stessa. Il bilancio finale di liquidazione non è soggetto all’approvazione dell’assemblea dei soci, né al deposito presso il Registro delle Imprese, essendo sufficiente che venga riportato sul libro degli inventari, entro un tempo ragionevole, necessario per l’accertamento e la valutazione di tutti i componenti del patrimonio sociale.

Responsabilità del liquidatore: posizioni della Suprema Corte

L’art. 36 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 individua una responsabilità del liquidatore del soggetto all’imposta delle persone giuridiche che non adempie all’ obbligo di pagare , con le attività di liquidazione, le imposte dovute . Si tratta di una responsabilità ben delimitata, in merito alla quale la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte indicando l’ambito di applicazione. Nel presente articolo si avrà modo di affrontare due sentenze, le quali circoscrivono la responsabilità del liquidatore, escludendo la stessa in presenza di determinati presupposti. In particolare, con la Sentenza 27 aprile 2016, n. 8334 la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il liquidatore può ritenersi sussidiariamente responsabile solo se era in carica quando il bilancio si è chiuso e quando è stata fatta la dichiarazione dei redditi. Con Sentenza 26 maggio 2016, n. 21987 , invece, è stata prevista una responsabilità del liquidatore solo nell’ipotesi in cui egli distragga l’ attivo della società, destinandolo a scopi differenti rispetto al pagamento dei debiti.

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