CONTABILITÀ & BILANCIO

Amministratori: stop ai compensi eccessivi

I compensi corrisposti agli amministratori non in linea con il volume d'affari e i ricavi dichiarati dall'azienda rappresentano costi troppo elevati ed ingiustificati per la società: risultano così non credibili e, pertanto, non deducibili ; il Fisco è infatti legittimato a negarne la deducibilità totale o parziale dal reddito d'impresa, valutandone congruità ed inerenza. In proposito, è irrilevante che tali compensi siano stati regolarmente deliberati e che non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici dell’azienda ed è parimenti irrilevante che i manager destinatari degli ingenti pagamenti abbiano pagato maggiori tasse. Ad affermare questi importanti principi è la Cassazione nella sentenza 30 novembre 2016 , n. 24379 . 

«Rating» di legalità: vantaggi per le imprese

Il riconoscimento dei diversi livelli di rating di legalità , convenzionalmente misurati in « stellette» , assegnati, su richiesta dell’impresa interessata, dall’Autorità Garante per la concorrenza e del mercato, attribuisce alla società una serie di vantaggi in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni , nonché in sede di accesso al credito bancario . Il rating di legalità costituisce un sistema di valutazione che certifica l’esistenza di particolari requisiti e condizioni in capo all’ente collettivo, che sono indice di legalità e trasparenza del modus operandi dei soggetti che agiscono nella società e nell’impresa, e, in generale, di correttezza nella gestione del business. Tali requisiti e condizioni sono dettagliatamente previste dal Regolamento di attuazione AGCM 14 novembre 2012, n. 24075 , recentemente modificato dalla Delibera n. 26166 del 13 luglio scorso , emanata dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di promuovere e rilanciare l’utilizzo dello strumento

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Iperammortamento: nuova agevolazione per l'«Industria 4.0»

La Legge di bilancio 2017 introduce una nuova agevolazione denominata «iperammortamenti» destinata ad incentivare lo sviluppo e la trasformazione tecnologica dei processi produttivi in attuazione del piano nazionale «Industria 4.0». L’incentivo consente il riconoscimento di una maggiorazione del costo di acquisizione pari al 150% calcolata sul costo fiscale del bene materiale nuovo da effettuarsi in via extra contabile mediante l’indicazione in dichiarazione dei redditi. L’agevolazione è riconosciuta per tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi caratterizzati da un alto contenuto tecnologico effettuati entro il 30 giugno 2018 a condizione di versare al venditore entro il 31 dicembre 2017 un acconto pari ad almeno il 20%. In aggiunta, per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento è prevista un’ ulteriore agevolazione pari alla maggiorazione del 40% calcolata sul costo di acquisto di beni immateriali strumentali che sono strettamente connessi con il bene che usufruisce dell’ agevolazione del 150%. Tali misure, sommate al «superammortamento», sono finalizzate ad incentivare gli investimenti in nuova tecnologia da parte delle imprese e dei professionisti per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano nazionale «Industria 4.0», ossia, arrivare ad una produzione quasi integralmente basata su un utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad internet .

Contabilità semplificata per cassa

L’art. 1, co. 17 e segg. della Legge di bilancio 2017 ha previsto importanti novità per le imprese minori attualmente in regime di contabilità semplificata . Tra queste, la riforma del regime di determinazione del reddito ai fini Irpef e del valore della produzione ai fini Irap , con l’adozione del criterio di cassa in luogo di quello di competenza. Dal 1° gennaio 2017 questo regime diverrà il regime «naturale» ferma restando la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di contabilità ordinaria.

Imposta sul reddito d'impresa (Iri)

Era già stata prevista molti anni fa, ma ora l’imposta sul reddito d’impresa (cd. Iri), per società di persone e imprenditori individuali , diventa operativa, come emerge dalla Legge di bilancio per il 2017, all'art. 1, co. 547 e 548. Si tratta di una tassazione «alternativa» con imposizione reale , e non più proporzionale, sul reddito che altrimenti verrebbe colpito da Irpef in capo al socio o allo stesso imprenditore. Come è noto, infatti, il reddito derivante dalle società di persone e, naturalmente, quello dell’imprenditore individuale, viene imputato, rispettivamente, ai soci o all’imprenditore stesso mediante il principio della cd. trasparenza fiscale. Nel caso delle società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, tali ultimi soggetti non sono quindi soggetti passivi d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito del persone fisiche. Con la nuova tassazione ossia con l’Iri viene quindi stravolto questo principio, divenendo soggetti passivi d’imposta proprio le società di persone e non, quindi, i loro soci.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La Legge Bilancio 2017, all'art. 1, co. 565, prevede la riapertura dei termini per l’ assegnazione/cessione di beni ai soci e per l’ estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale. In particolare è consentita l'applicazione delle disposizioni in tema di regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci, previste dalla Legge di stabilità 2016 ( art. 1, co. da 115 a 120, L. 28 dicembre 2015, n. 208   [CFF6277] ) anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017 . I relativi versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovranno effettuati, rispettivamente, en tro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018 .

Società commerciale in società semplice

L’ agevolazione fiscale per la trasformazione delle società commerciali in società semplici ( art. 1, co. 115, L. 28 dicembre 2015, n. 208 [CFF6277] ha rinvigorito il dibattito sull’ attività esercitabile dalla società semplice e in particolare se essa possa avere come oggetto l’attività di gestione di beni mobili e immobili . Il dibattito è di ancora maggior attualità se si considera che l’ art. 1 della Legge di bilancio per il 2017 prevede la riapertura 1 , al 30 settembre 2017 , del beneficio introdotto con la Legge di Stabilità per il 2016 che - oltre alle agevolazioni per l’assegnazione e cessione ai soci di taluni beni immobili e mobili registrati - ha previsto anche l’ agevolazione per la trasformazione in società semplice delle società commerciali che gestiscono in via esclusiva o principale tali beni 2 . Pare quindi di interesse commentare le due recenti Massime emanate dal Comitato notarile Triveneto O.A.11 3 e G.A.10 4 in cui si afferma che l’ « attività di gestione di beni » (mobili o immobili) se intesa come « attività non commerciale » può essere oggetto sia di una società «commerciale» sia di una società semplice .

PRINCIPI CONTABILI

Vigilanza bancaria sull'Ifrs 9

L’ Ifrs 9 , che entrerà in vigore in via obbligatoria il 1° gennaio 2018 - anche a livello di Unione Europea, stante la pubblicazione del Regolamento Ue 2016/2067 nella G.U. Ue 29 novembre 2016, n. L323 - sostituisce lo Ias 39 con un modello che presenta, tra gli altri aspetti, nuove regole vincolanti per la classificazione degli strumenti finanziari in funzione del test Sppi (« Solely Payments of Principal and Interest »). Tale test, in estrema sintesi, dovrebbe classificare gli elementi partendo dal verificare se l’aspettativa di ritorno dello strumento è articolata principalmente sui pagamenti legati al rimborso del capitale e degli interessi o, al contrario, su altri elementi legati a fattori di diversa variabilità; adozione di un nuovo criterio di valutazione delle perdite attese ( impairment ) e definizione di nuove regole di rilevazione degli strumenti di copertura ( hedge accounting ). Di seguito, si riportano - in via funzionale all’analisi svolta dal Comitato di Basilea - alcuni lineamenti delle novità.

REVISIONE LEGALE

Revisione del bilancio consolidato

La revisione legale del bilancio consolidato di gruppo richiede al revisore per l’espressione del giudizio finale uno sforzo organizzativo per la pianificazione della propria attività di verifica . La necessaria comprensione delle diverse componenti che rientrano nel bilancio di gruppo, la valutazione e ponderazione del rischio risulteranno inevitabilmente molto articolate rispetto a quanto possa richiedere l’attività di verifica svolta per un bilancio d’esercizio.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Bilancio finale di liquidazione

Il completamento dell’attività liquidatoria determina l’insorgere dell’ obbligo di redazione del bilancio finale – con l’indicazione dell’eventuale riparto spettante a ciascun socio – predisposto e sottoscritto dai liquidatori. Il documento, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati, deve essere, infine, depositato presso il Registro delle Imprese. Nei 90 giorni successivi all’iscrizione camerale, ogni socio può proporre reclamo al Tribunale: decorso tale termine, e in assenza di reclami, il bilancio finale di liquidazione s’intende approvato e i liquidatori – salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo eventualmente risultante dal bilancio – sono liberati nei confronti dei soci.

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