CONTABILITÀ & BILANCIO

Corruzione tra privati e conseguenze in ambito 231

Come noto, il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la Disciplina della responsabilità giuridica delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di responsabilità penale della persona giuridica , conseguente alla commissione di un reato. Si tratta di una responsabilità dell’Ente derivante dalla commissione di illeciti da parte di coloro che, preventivamente investiti di tale potere, agiscono in nome e per conto dell’Ente che rappresentano. È una responsabilità di fatto penale , anche se formalmente definita come amministrativa , infatti ha le caratteristiche proprie della responsabilità penale quali la connessione diretta con la commissione di reati e l’autonomia della responsabilità della persona giuridica. Condizione essenziale affinché si configuri responsabilità in capo all’Ente è che il reato sia stato commesso a vantaggio o nell’interesse dell’Ente. Non è prefigurabile alcun reato qualora la persona fisica che ha commesso il reato ha agito nel proprio esclusivo interesse o di terzi. Inoltre questa responsabilità non sorge in relazione a tutti i reati ma solo per quelli espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001. Infatti il D.Lgs. 231/2001 negli artt. da 24 a 25-duodecies, prevede i cd. reati presupposto , cioè i reati che ove accertati danno luogo oltre che alla sanzione in capo all’autore anche alle specifiche e distinte sanzioni in capo all’Ente, a condizione che siano commessi ad interesse o vantaggio dell’Ente e salvo la presenza di un valido Modello Organizzativo. Nell’ambito dei cd. reati presupposto è incluso anche il reato di corruzione fra privati (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001), che è stato oggetto di una rilevante modifica normativa da parte del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 in vigore dal 14.4.2017.

Gestione documentale delle note spese e dei relativi giustificativi

Con la R.M. 21 luglio 2017, n. 96/E , l’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa fornisce alcuni interessanti spunti sulla gestione documentale delle note spese e dei relativi giustificativi . L’interpello, cui fornisce risposta la Risoluzione in commento, viene infatti formulato da una società operante nel settore dell’archiviazione elettronica e digitale al fine di verificare la correttezza del processo interamente digitale di gestione delle note delle spese prodotte dai trasfertisti e dei pertinenti giustificativi. L’esigenza per l’istante di ricorrere allo strumento dell’interpello nasce dalla necessità di verificare la compatibilità del nuovo processo, prossimo all’implementazione, con il rispetto delle norme contenute nel D.M. 17 giugno 2014 rubricato « Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005 » pubblicato sulla G.U. Serie Generale 26.6.2014, n.146. Prima di esaminare nel dettaglio la Risoluzione Ministeriale e inquadrare la fattispecie nell’ambito delle norme che riguardano la digitalizzazione documentale, appare utile fare brevemente il punto sulla disciplina fiscale attualmente prevista per i rimborsi spese ai dipendenti.

Impresa sociale: riforma del D.Lgs. 112/2017

L’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano dell’istituto dell’« impresa sociale » avviene ad opera della L. 13 giugno 2005, n. 118 . Con detta Legge, l’allora Legislatore delegava il Governo all’adozione di una disciplina organica della stessa per il tramite di appositi decreti legislativi da adottarsi nel rispetto dei principi e criteri a tal fine dal Parlamento allora approvati. Dopo dieci anni e sulla scorta delle esperienze nel frattempo maturate, il Legislatore ha ritenuto di introdurre correttivi e modifiche alla normativa disciplinante detto istituto giuridico, contestualmente al riordino normativo del Terzo settore e del Servizio civile universale.

«Compliance Privacy»: rafforzati i diritti degli interessati

ll Regolamento Ue 27 aprile 2016, n. 679 , recante la nuova disciplina europea sulla protezione dei dati personali , già in vigore dal 24 maggio 2016, ma che sarà pienamente efficace a partire dal 25 maggio 2018, dedica interamente il Capo III ai « Diritti dell’interessato» . Il Legislatore europeo fornisce non solo una configurazione diversa dei diritti in capo agli interessati già previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice dalla Privacy) ma ne aggiunge di nuovi . Si è scelto, infatti, di rafforzare la posizione dell’ interessato , vale a dire del soggetto cui i dati personali si riferiscono, tutelandolo maggiormente attraverso l’attribuzione in suo favore di nuove prerogative e diritti . Per essere compliance con la nuova normativa sulla privacy, è essenziale che le imprese conoscano ed imparino a gestire la « nuova veste» dei diritti già esistenti e le nuove prerogative degli interessati .

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Bilancio e fisco: novità del D.M. 3 agosto 2017

Con il D.M. 3 agosto 2017, pubblicato sulla G.U. 11 agosto 2017, n. 187 sono state emanate le « Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’Ires e dell’Irap dei soggetti Ita Gaap e dei soggetti Ias adopter, ai sensi dell’art. 13 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ». Il Decreto, emanato in attuazione dell'art. 13-bis, co. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 [CFF6284] , reca disposizioni: Di seguito un sintetico commento delle novità introdotte dal Decreto che possono riguardare anche la prossima dichiarazione dei redditi, se si ritiene di non utilizzare la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 3 del Decreto, che fa salvi ai fini Ires e Irap eventuali comportamenti adottati in modo non coerente (ovvero coerente) con le disposizioni contenute nel Decreto per il periodo d'imposta 2016. Il D.M. 3 agosto 2017 è stato già commentato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nell’Informativa periodica n. 8 pubblicata l’8 agosto 2017.

IVA

Contabilità semplificata e regime di Iva per cassa

La C.M. n. 11/E dello scorso 13 aprile ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo regime normativo, introdotto dalla Legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232 all’art. 1, co. da 17 a 23 [CFF1875] ), che prevede la determinazione del reddito d’impresa delle imprese minori applicando il criterio di cassa – già previsto per i redditi di lavoro autonomo - al fine di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi di pagamento, ormai cronici, e avvicinando, in tal modo, il momento del sorgere dell’obbligazione tributaria a quello dell’incasso.

Assegnazione beni ai soci: ultimi chiarimenti ministeriali

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto un regime fiscale agevolato volto ad estromettere dal regime di impresa, mediante assegnazione o cessione agevolata, taluni beni immobili e i beni mobili iscritti nei pubblici registri. La stessa norma ha consentito inoltre di trasformare in società semplici quelle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Le agevolazioni previste per le assegnazioni e le cessioni dei beni si applicavano in prima battuta alle assegnazioni effettuate entro il 30 settembre 2016 , termine successivamente prorogato al 30 settembre 2017 dall’ art. 1, co. 565, Legge di Bilancio per l’anno 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232 ) [CFF8476] .

PRINCIPI CONTABILI

Chiusura liti pendenti: doppi chiarimenti delle Entrate e primo step concluso

La C.M. 22 emanata dall’Agenzia delle Entrate il 28 luglio 2017 analizza comma per comma la norma introduttiva della procedura di definizione delle liti fiscali pendenti , la cui prima fase si è conclusa lo scorso 2 ottobre. Adesso spetta all’Amministrazione controllare l’ operato dei richiedenti , al fine di formulare l’eventuale diniego entro il prossimo 31 luglio, per così terminare o continuare la fase contenziosa originariamente pendente. A completamento dei chiarimenti già forniti, si aggiunge la C.M. 23/E/2017 , con la quale l’Agenzia ha risposto ai dubbi ancori rimasti aperti. 

IVA

Contabilità semplificata e regime di Iva per cassa

La C.M. n. 11/E dello scorso 13 aprile ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo regime normativo, introdotto dalla Legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232 all’art. 1, co. da 17 a 23 [CFF1875] ), che prevede la determinazione del reddito d’impresa delle imprese minori applicando il criterio di cassa – già previsto per i redditi di lavoro autonomo - al fine di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi di pagamento, ormai cronici, e avvicinando, in tal modo, il momento del sorgere dell’obbligazione tributaria a quello dell’incasso.

REVISIONE LEGALE

Relazione sui bilanci di previsione negli enti locali Linee di indirizzo Relazione sui bilanci di previsione negli Enti locali

L’armonizzazione contabile costituisce  un elemento essenziale ad un efficace coordinamento della finanza pubblica ed è stata costruita, nella sua disciplina formale e sostanziale, secondo un criterio logico che consente di cogliere gli aspetti di congruenza delle gestioni degli enti locali ; la Corte dei Conti indica ,  con una propria delibera, le linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni delle città metropolitane e delle province  sui bilanci di previsione 2017/2019 .  Il nuovo sistema di acquisizione dei documenti di bilancio degli Enti territoriali, nel suo corretto funzionamento a regime, renderà disponibile la totalità delle informazioni relative alla rappresentazione contabile dei fatti di gestione di tutti gli Enti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati alla Bdap.  È compito dell’organo di revisione dei vari enti vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati gravanti sugli enti locali ed assicurare l’attendibilità dei dati ed attestare le congruenze di quelli inseriti nella banca dati dell’amministrazione pubblica (Bdap) e in altre banche con quelli presenti nei documenti contabili dell’ente.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non elusiva la sequenza scissione – cessione di partecipazioni

La R.M. 97/E/2017, discostandosi da precedenti arresti di prassi, ha riconosciuto che la sequenza scissione – cessione delle partecipazioni non integra abuso del diritto se riguarda compendi aziendali: in ragione del principio del legittimo risparmio di imposta , infatti, un’azienda (o un ramo di azienda) può circolare indistintamente in via diretta o in via indiretta, perché il contribuente, ove il sistema offra più percorsi alternativi tutti legittimi, può scegliere quello fiscalmente meno oneroso .

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