CONTABILITÀ & BILANCIO

Società & Bilancio

Crisi di impresa e insolvenza: procedura di allerta

Lo scorso 30 ottobre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 30 ottobre 2017, n. 254) la L. 19 ottobre 2017, n. 155 con la quale è stata conferita la « Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza ». Il termine prefissato dalla Legge è di dodici mesi dall’entrata in vigore della medesima, periodo entro il quale il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali individuate nella Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione dei privilegi e delle garanzie.

Libri sociali obbligatori per gli enti del Terzo settore

La legislazione italiana ha disciplinato in forma giuridica il Terzo settore, con L. 6 giugno 2016, n. 106 e D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. In base a dette disposizioni un ente ha titolo di appartenere al Terzo settore se possiede i seguenti requisiti : avere natura giuridica privata, dimostrare di esercitare l’attività senza alcuno scopo di lucro sia diretto che indiretto, disporre di un atto costitutivo o uno statuto, perseguire in forma esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attuare concretamente il principio di sussidiarietà, promuovere e realizzare attività di interesse generale, attuare forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità in favore della collettività con particolare riferimento alle fasce più deboli. Gli enti del Terzo settore si distinguono concettualmente sia dallo Stato e dalla Pubblica Amministrazione (Primo settore), in quanto l’attività è di tipo privatistico , sia dal Mercato (Secondo settore), in quanto l’interesse primario non è quello del profitto ma dell’intervento nel sociale . Le nuove norme prevedono che gli enti in esame debbano essere iscritti in un apposito Registro Unico e dimostrino di risultare in possesso di una certa organizzazione (con la tenuta e conservazione di apposite scritture sociali con la relativa documentazione), e la redazione di scritture contabili che comprovino l’attività espletata con la redazione di appositi bilanci/rendiconti annuali. Il presente studio si propone l’esame delle scritture sociali obbligatorie al fine di fornire un quadro generale che gli enti interessati debbono tenere presenti.

Antiriciclaggio: aggiornato il sistema sanzionatorio

Con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, il Legislatore è intervenuto in tema di antiriciclaggio di proventi di attività criminose e per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo. Nell’ottica di porre un argine a fenomeni che spesso hanno una dimensione sovranazionale sono state dunque apportate una serie di modifiche di notevole rilievo. In particolare si è sostituita integralmente la parte del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 relativa alle sanzioni  di natura penale e amministrativa.

Autoriciclaggio: aumentano le ipotesi di reato

Configurabilità del reato di autoriciclaggio anche in capo al professionista che non ha adempiuto all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e in caso di interposizione fittizia di quote societarie. Con due recentissime pronunce depositate a settembre 2017, infatti, la Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esteso le ipotesi in cui si può configurare il reato di autoriciclaggio. In particolare, con la recente sentenza 18 settembre 2017, n. 42561 i giudizi della Sezione Penale della Corte Suprema hanno ravvisato la configurabilità del reato di autoriciclaggio in capo al consulente, in concorso con il titolare dell’impresa, laddove, occupandosi della tenuta della contabilità e della redazione dei bilanci su cui sono transitate somme provenienti da bancarotta, non abbia adempiuto all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette . Inoltre, secondo quanto statuito dalla Sezione Penale della Corte di Cassazione nella recente sentenza 21 settembre 2017, n. 43144 anche l’interposizione fittizia di quote societarie può rappresentare il reato presupposto dell’autoriciclaggio, non essendo necessario a tal fine il riciclo o l’impiego di somme derivanti da illecite attività economiche. Questo nuovo e rigoroso orientamento giurisprudenziale di legittimità impone una riflessione sulle possibili implicazioni ai fini della possibile configurazione dei reati di autoriciclaggio e ricicclaggio a fronte di determinate condotte (omissive e commissive) sia da parte di terzi soggetti, quali i consulenti, che da parte dello stesso imprenditore.

Principi contabili

Oic 11: bozza del «framework» per la redazione del bilancio

La revisione dell’Oic 11, Finalità e postulati del bilancio , completa nella sostanza la riscrittura dei principi contabili nazionali di «base» per la redazione del bilancio d’esercizio (e consolidato), avvenuta a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 , implementativo della direttiva 2013/34/UE. La revisione dell’Oic 11, Finalità e postulati del bilancio, è stata particolarmente attesa in quanto, oltre a completare il progetto di revisione dei Principi «storici», definisce il nuovo quadro sistematico ( Framework ) entro cui i principi contabili nazionali applicati si muovono. La parte centrale del documento analizza i postulati di bilancio, fornendo una rivisitazione «aggiornata» e corretta del significato dei principi generali, alla luce anche delle novità normative anche dei principi contabili della « sostanza sulla forma » e della « rilevanza ».

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Ace: disciplina normativa e novità

L’ art. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 [CFF6244] , ha introdotto lo strumento dell’Ace per incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio , attenuando il trattamento di sfavore rispetto al capitale di terzi. Le modificazioni apportate dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, hanno ridotto le aliquote per il calcolo del rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio ed hanno arricchito l’Ace di un ulteriore obiettivo : evitare che le variazioni in aumento del capitale investito agevolabili vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie e non per rafforzare la struttura patrimoniale. Con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, sono state ulteriormente ridotte le aliquote per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il Decreto attuativo D.M. 3 agosto 2017, emanato in sostituzione del precedente D.M. 14 marzo 2012, ha introdotto, da un lato, una serie di novità riguardanti la disciplina dell’Ace, e dall’altro ha affinato alcune norme di attuazione contenute nel precedente D.M. 14 marzo 2012, avendo quest’ultimo sollevato incertezze nella determinazione dell’Ace. Nel presente intervento ci si concentrerà sulla disciplina Ace applicabile ai soggetti Ires .

Dividendi e plusvalenze da partecipazioni: nuove percentuali di imponibilità

La Legge di Bilancio 2017 ha operato, a decorrere dall'esercizio 2017, la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24% , circostanza che spiega necessariamente i propri effetti anche sulle percentuali di concorso al reddito degli utili e dei capital gain derivanti dal possesso di partecipazioni (solo) qualificate detenute da soggetti diversi da società di capitali ed enti commerciali, in modo da mantenere inalterato il livello di tassazione complessivo degli utili prodotti dai soggetti Ires. A margine di ciò, la rideterminazione delle percentuali di imponibilità fissate dal D.M. 26 maggio 2017 ha altresì prodotto un'ulteriore stratificazione nei periodi di produzione degli utili non distribuiti, di cui bisognerà tener conto in sede di successiva ripartizione. Verranno quindi esaminate, in un’ottica progressiva, le conseguenze derivanti dai provvedimenti adottati dal Legislatore e le possibili (involontarie) storture introdotte nel sistema di tassazione dei dividendi.

Deduzione delle spese di emissione del prestito obbligazionario

Con l’arrivo della crisi economica, già grave da almeno un decennio circa, le imprese hanno dovuto modificare le loro abitudini anche per quanto concerne il ricorso al credito. È noto che nei tempi pre-crisi le banche finanziavano le aziende senza particolari problemi, basando le loro decisioni più sulla personalità dell’imprenditore e/o dell’amministratore o degli amministratori, che non sui risultati e sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa. Con l’avvento della profonda crisi economica che ha colpito la maggior parte dei Paesi industrializzati, nonché con l’aggravarsi della situazione delle banche, la gestione del credito a favore delle imprese è cambiata completamente. Alle stesse imprese viene attribuito un rating , che consiste in una valutazione fredda delle stesse senza entrare nel merito, perlomeno nella maggior parte delle volte, di chi siano i soci o gli amministratori. In un contesto così mutato, il Legislatore sia civile che fiscale ha cercato di creare ed incentivare l’utilizzo di canali alternativi per la raccolta di capitale di rischio, tra cui si possono sicuramente annoverare i prestiti obbligazionari.

Plusvalenza da «lease back» imponibile in base al contratto

La R.M. 23 giugno 2017, n. 77/E ha chiarito che la plusvalenza derivante da una retrolocazione finanziaria – conseguita da una società soggetta al cd. principio di derivazione rafforzata ( art. 83, co. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF5183] ) – concorre alla formazione del reddito del cedente secondo la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico , ovvero sulla base della durata del contratto di leasing (art. 2425-bis, c.c.). Rimangono, tuttavia, i dubbi interpretativi per le micro-imprese (art. 2435-ter, c.c.) – che non possono applicare il principio di derivazione rafforzata – in virtù del differente orientamento di prassi e giurisprudenza di legittimità: infatti, la C.M. 30 novembre 2000, n. 218/E ha sostenuto l’assoggettamento della plusvalenza all’art. 86, Tuir [CFF5186] , mentre la Cass. 23 agosto 2016, n. 35294 ha più recentemente affermato l’ ammissibilità di un unico criterio , rappresentato dalla ripartizione della plusvalenza in funzione dell’orizzonte temporale di riferimento della locazione finanziaria.

«Branch exemption»: nuovo regime di esenzione

Il «Decreto internazionalizzazione» ( D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ) ha introdotto un nuovo regime di esenzione fiscale per i redditi conseguiti dalle stabili organizzazioni estere di imprese residenti in Italia: la branch exemption. L’istituto permette alle imprese italiane che operano all’estero, attraverso proprie stabili organizzazioni, di escludere dalla base imponibile domestica gli utili realizzati da tali unità , in parziale deroga al principio di tassazione dei redditi mondiali (« worldwide taxation principle ») e rafforzando il principio di territorialità. La finalità di tale intervento normativo risiede nel contrastare l’insorgere di casi di doppia imposizione : il risultato realizzato dalla stabile organizzazione estera, essendo quest’ultima giuridicamente parte integrante della casa madre residente in Italia, concorre a formare il reddito imponibile di quest’ultima, subendo l’imposizione fiscale non solo nello Stato di localizzazione della branch , ma anche nel nostro Paese. Le imprese residenti in Italia e operanti all’estero attraverso stabili organizzazioni possono, in tal modo, godere dello stesso livello di tassazione a cui sono assoggettati i competitors locali, beneficiando di un’aliquota fiscale sul reddito realizzato dalla branch più bassa rispetto al livello impositivo italiano e favorendo, pertanto, la competitività delle società italiane nel contesto internazionale. Il presente contributo ha il fine di esporre sinteticamente le modalità applicative del regime in esame, disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 2017/165138) pubblicato il 28 agosto 2017, al quale il Legislatore ha espressamente rinviato.

Trattamento di fine mandato: tassazione in caso di rinuncia

La R.M. Agenzia delle Entrate 13 ottobre 2017, n. 124/E ci fornisce la sua interpretazione sulla corretta tassazione, in capo alla società e in capo ai creditori, della rinuncia dei crediti per trattamento di fine mandato (Tfm) fatta dagli amministratori , distinguendo a seconda che la rinuncia sia effettuata da amministratori soci o non soci. L'Agenzia delle Entrate, partendo dal concetto di « incasso giuridico », stabilisce che la rinuncia ai crediti, derivanti da redditi imponibili per cassa, fa scattare la tassazione in capo all'amministratore socio. Nessun «incasso giuridico» invece per la rinuncia al Tfm da parte di amministratori non soci: in questo caso sarà tassata la sopravvenienza attiva in capo alla società beneficiaria.

REVISIONE LEGALE

Collegio sindacale nelle società quotate

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria posti in essere dalle autorità di vigilanza sugli intermediari (nel caso in esame si trattava della Consob ) la Cassazione definisce i confini di responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società quotate, evidenziando le differenze rispetto alla disciplina codicistica prevista per le società cd. chiuse.  Il membro del collegio sindacale non può ritenere assolto il suo dovere di diligenza soltanto perché si è rivolto ad un esperto indipendente affidandosi alle valutazioni di quest’ultimo: le sue prerogative individuali di vigilanza risultano comunque esercitate in modo incompleto. La vigilanza dei sindaci impone l’esercizio di un controllo sulla gestione , che pur non potendo riguardare il merito del dell’operazione posta in essere dagli amministratori, viene comunque effettuato per segnalare e far emergere la contrarietà dell’operazione rispetto agli elementari principi di regolare amministrazione anche in termini di rischiosità dell’ operazione. La Corte di Cassazione con la sentenza 28 agosto 2017 , n. 20437 ha confermato la sanzione inflitta dall’ autorità di vigilanza sugli intermediari (Consob) per una questione di consulenza, decise dall’amministratore delegato della società, in favore di uno dei soci di riferimento con compensi piuttosto elevati.

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