CONTABILITÀ & BILANCIO

Procedure di sovraindebitamento: novità della L. 155/2017

Con la L. 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2017, n. 254, il Parlamento ha conferito al Governo i poteri necessari per la stesura dei decreti legislativi, finalizzati ad imprimere una profonda rivisitazione del diritto concorsuale, estesa anche alle procedure di sovraindebitamento. 1 Con riferimento a queste ultime i soggetti destinatari sono attualmente  imprenditori e consumatori , che non possono accedere alle procedure concorsuali presenti  disciplinate nel nostro ordinamento (R.D. 267/1942 e succ. mod.).  Se inizialmente erano stati pensati come accordi negoziali validi solo per i creditori che avevano preso parte ed accettato l’accordo, oggi le stesse si presentano come procedimenti più marcatamente concordatari i quali sfociano in un risultato obbligatorio per tutti i creditori al raggiungimento di una maggioranza qualificata di consensi.

Crisi di impresa e insolvenza: accordi di ristrutturazione dei debiti

La L. 19 ottobre 2017, n. 155 « Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza » trae origine dal disegno di legge della Commissione Rordorf.  La norma si ispira ai principio di favorire l’ accesso precoce alle procedure di ristrutturazione al fine di anticipare l’emersione della crisi di impresa e di evitare il « default ». Appare evidente che la legge delega è ispirata ai principi contenuti nella «Raccomandazione della Commessione» 12 marzo 2014 (2014/135/UE), che prevede espressamente che il debitore dovrebbe avere accesso ad un quadro che gli consenta di ristrutturare la propria impresa al fine di evitare l’insolvenza: - accesso alla ristrutturazione in una fase precoce , non appena sia evidente che sussiste probabilità di insolvenza; - mantenimento del controllo della gestione corrente dell’impresa; sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali.

Finanza prededucibile nella crisi di impresa

Nell’ambito della crisi di impresa, ed in modo particolare negli accordi di ristrutturazione del debito ovvero nei concordati preventivi che prevedono la continuazione dell’esercizio dell’impresa, la chiave di successo è rappresentata dall’erogazione di nuova finanza ; e proprio con il preciso intento di agevolare la continuità dell’impresa in crisi, il Decreto Sviluppo ha esteso il riconoscimento della prededucibilità a qualsiasi tipologia di finanziamenti, ricomprendendo pertanto anche quelli erogati da soggetti differenti dagli intermediari finanziari. - finanziamenti prededucibili in esecuzione del piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182- quater , co. 1, L.f.; - finanziamenti prededucibili in funzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182- quater , co. 2, L.f.; - finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 182- quinquies , co. 1, corredati da un’ attestazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L.f., dalla quale emerga che tali finanziamenti siano funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione del ceto creditorio; finanziamenti prededucibili in via d’urgenza , ai sensi dell’art. 182- quinquies , co. 3, L.f., ottenibili senza alcuna attestazione speciale.

Piani di risanamento: principi per imprese e consulenti

Il Cndcec ha approvato un documento a cura di Aidea, Andaf, Apri e Ocri, che fornisce utili indicazioni operative per la predisposizione del piano di risanamento, che deve soddisfare i requisiti di tempestività, sistematicità, coerenza ed attendibilità. In particolare, è segnalata l’importanza della descrizione del quadro di partenza , in quanto fondamentale per un adeguato sviluppo delle successive fasi del processo di elaborazione del piano: la definizione della strategia generale di risanamento ed il relativo impatto specifico, la manovra finanziaria , l’ action plan , il modello previsionale economico-finanziario e patrimoniale, nonché la dimostrazione della sostenibilità dello stesso. I « Principi per la redazione del piano di risanamento» riportano, inoltre, alcune utili tavole sinottiche, contenenti le possibili semplificazioni per micro, piccole e medie imprese.

Scritture contabili e bilanci degli enti del Terzo settore

Il Codice del Terzo Settore ( D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ) ha previsto a carico degli enti che risultano iscritti nel Registro Unico la tenuta di scritture contabili e la predisposizione di bilanci . La modulistica relativa ai bilanci non è stata ancora pubblicata dal Ministero del Lavoro. La tematica relativa alla predisposizione dei bilanci degli enti in esame era stata già affrontata con i seguenti lavori: La complessità della normativa in materia richiede un esame particolare al fine di determinare i termini e le forme di contabilità e bilancio. Al riguardo si deve precisare che esiste una differenza sostanziale non solo fra gli enti commerciali e non commerciali , ma anche fra gli enti non commerciali che non usufruiscono di benefici fiscali e quelli che possono beneficiare di tali benefici. Inoltre si deve precisare che sono stati imposti degli obblighi di deposito dei bilanci e della loro pubblicazione nei siti web. Inoltre nella redazione delle scritture contabili è indispensabile tenere distinte le voci relative alle attività di interesse generale (art. 5, Codice) da quelle relative ad attività diverse (art. 6, Codice).

Privacy: quando la nomina di un Rpd è obbligatoria

Il Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali 679/2016 introduce un nuovo importante «soggetto privacy»: il responsabile della protezione dei dati ( Rpd , o Dpo se si utilizza l’acronimo inglese « Data Protection Officer », o più semplicemente « Privacy Officer » ). Questa nuova figura è al centro del nuovo quadro giuridico delineato dal Legislatore europeo in ambito privacy , in quanto è chiamato a facilitare l’osservanza delle disposizioni del Regolamento europeo da parte del titolare/responsabile del trattamento. Il Rpd riflette l' approccio responsabilizzante ( accountability ) che è proprio del Regolamento Ue e svolge un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all’interno dell’azienda o dell’organismo, e contribuisce a dare attuazione agli elementi essenziali del Regolamento. La nomina di un Rpd è obbligatoria in 3 specifici casi : Inoltre, anche ove la nomina di un Rpd non sia obbligatoria , può risultare utile procedere a tale designazione su base volontaria .

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Credito d'imposta ricerca e sviluppo Ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con due recenti documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’ambito applicativo del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo , di cui all’art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 [CFF8469] , attuato con il D.M. 27 maggio 2015. Con la R.M. 9 ottobre 2017, n. 121, è stato preliminarmente precisato che qualora venga modificata la durata dell’ esercizio sociale (rendendola non più coincidente con l’anno solare), la media dei costi agevolabili sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti deve essere ragguagliata, per omogeneità, con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio . Con la successiva R.M. 10 ottobre 2017, n. 122, sono stati forniti, invece, taluni chiarimenti con particolare riferimento al settore delle biotecnologie . Tra le principali indicazioni si segnala quella secondo cui la spesa per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili su mercato, quand’anche impiegati per la realizzazione di prototipi, non è ammissibile all’agevolazione. Sono ammissibili , invece, le quote di ammortamento di tutti i beni materiali ammortizzabili (e non solo di « strumenti e attrezzature di laboratorio » in senso stretto), il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione di un prototipo.

Ammesso il cambio di strategia di finanziamento dell'investimento

La conversione in legge del D.L. 91/2017 ha esteso il termine ultimo previsto per l’ effettuazione degli investimenti agevolabili ai fini dell’ iper ammortamento - in presenza delle particolari condizioni - al 30 settembre 2018 1 , in luogo del termine del 30 giugno del medesimo anno inizialmente fissato dall’ art. 1, co. 9, L. 11 dicembre 2016, n. 232 [CFF6283] e poi prorogato al 31 luglio 2018 dalla versione non definitiva dello stesso D.L. 91/2017. Nell'ambito di tale finestra temporale l'Agenzia delle Entrate ha permesso al contribuente la facoltà di cambiare la tipologia di finanziamento dell'investimento senza perdere i benefici fiscali.

PRINCIPI CONTABILI

Oic: emendamenti ai principi contabili nazionali

L’Oic, l’Organismo italiano contabilità, ha approvato,  il 9 ottobre scorso,  la bozza di consultazione del principio n. 11 dal titolo « Finalità e postulati del bilancio d’esercizio » con il quale sono stati approvati gli emendamenti riguardanti alcuni principi contabili tra i quali: Oic 12 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio; Oic 13 – Rimanenze; Oic 16 – Immobilizzazioni materiali; Oic  17 – Bilancio Consolidato e metodo del Patrimonio Netto; Oic 19 – Debiti; Oic 21 – Partecipazioni; Oic 24 – Immobilizzazioni immateriali; Oic 25 - Imposte sul reddito; Oic 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio; Oic 32 – Strumenti finanziari derivati. Le modifiche sono in linea generale retroattive ; questo significa che si applica il principio Oic 29 con riferimento all’ informazione comparativa in relazione all’esercizio precedente. Eventuali osservazioni sulle bozze in commento, da parte dei soggetti interessati avrebbero dovute essere inviate entro il 13 novembre scorso.

REVISIONE LEGALE

Sempre più estesa la responsabilità dei sindaci

La Suprema Corte, sulla scia di un consolidato indirizzo di diritto, è ritornata sul delicato tema della responsabilità dei sindaci , allargando i confini della vigilanza degli stessi e, conseguentemente, la loro responsabilità in ambito civilistico affermando che a tale fine non serve una particolare condotta, essendo sufficiente il semplice mancato riconoscimento e relativa segnalazione di evidenti irregolarità.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione d'azienda: «asset deal»

Dal punto di vista fiscale, la cessione d’azienda : - genera in capo al cedente una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi; - è irrilevante ai fini Irap , nel senso che l’eventuale plusvalenza realizzata non concorre a formare la base imponibile Irap (e così pure l’eventuale minusvalenza realizzata non può essere dedotta dalla base imponibile Irap); - è esclusa dal campo di applicazione Iva e, per il principio di alternatività, soggetta all’ imposta di registro con le aliquote proporzionali applicabili in ragione degli elementi patrimoniali che compongono il complesso aziendale.

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