CONTABILITÀ & BILANCIO

Responsabilità degli amministratori non delegati nelle società di capitali

Uno dei temi più cruciali ed anche dibattuti nell’ambito della responsabilità degli amministratori di società di capitali è quello della responsabilità degli amministratori privi di deleghe ( amministratori non delegati ). In altre parole rappresenta questione cruciale quella di riuscire a ben definire i confini fra responsabilità dei deleganti e dei delegati, sia dal punto di vista civile che dal punto di vista penale. In questo un interessante supporto proviene da un recente Studio della Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti (Documento di data 30 novembre 2016), che analizza i principali punti di riferimento della disciplina applicabile agli amministratori non delegati e ai sindaci nella normativa vigente post riforma del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Non è responsabile l'amministratore per scelte gestionali

Con il presente articolo si è voluto analizzare ed approfondire la responsabilità degli amministratori ed i limiti entro i quali può essere circoscritta la sua diligenza e l’ambito in cui pertanto va ad operare. Si ritiene pertanto, alla luce anche di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’amministratore non è responsabile per sue scelte gestionali ma solo se è dimostrato e comprovato che non è stato sufficientemente diligente nel valutare il rischio .

Omesso versamento di ritenute

L' art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [CFF9527L] , nella formulazione vigente dal 22 ottobre 2015 , ha esteso il perimetro di tipicità del reato anche alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera indicazione nel Modello 770 . Tale novella conferma l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale il reato previsto dall'art.10-bis, nella formulazione previgente , non si consumava con la mera indicazione delle ritenute operate nel Modello 770, essendo altresì richiesta la prova dell' elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, prova che non poteva essere costituita dalla mera indicazione nel Modello 770 delle ritenute operate. L’ estensione della tipicità del reato opera solo dopo il 22 ottobre 2015 , data di entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e non ha efficacia retroattiva in relazione alle condotte poste in essere in precedenza. La novella legislativa ha inoltre innalzato la soglia di punibilità da € 50.000 ad € 150.000 : ciò significa che per le violazioni inferiori a tale soglia non si è più in presenza di un reato, ma solo di un illecito amministrativo.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Trasferimento di eccedenze di Ace nelle operazioni straordinarie

La Legge di bilancio 2017 estende alle eccedenze di deduzione Ace e agli interessi passivi indeducibili i limiti già previsti per il riporto delle perdite fiscali in talune operazioni straordinarie: trasferimento del controllo della società con modifica della attività esercitata, fusioni e scissioni, anche transnazionali. Le eccedenze di Ace dovranno inoltre essere considerate, al pari delle perdite e degli interessi, per determinare la parte di sopravvenienza attiva non tassata nei concordati in continuità aziendale. Non sono chiare le decorrenze delle novità normative.

Nuova rivalutazione dei beni di impresa

I commi da 556 a 564 della Legge di Stabilità 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) riaprono i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, con una disciplina analoga a quella contenuta nella manovra dello scorso anno. Le principali regole possono essere così sintetizzate: la rivalutazione va eseguita nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa « categoria omogenea »; l’operazione comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili, da versare in un’ unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; gli effetti fiscali della rivalutazione sono differiti ai fini degli ammortamenti dal periodo d’imposta 2019 (3° periodo successivo); ai fini delle plusvalenze (da cessione/destinazione a finalità estranee) dal periodo 2020. Limitatamente agli immobili , il riallineamento dei valori civilistici a quelli fiscali è riconosciuto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018 (quindi 2018 per i soggetti solari). I tratti salienti delle nuove disposizioni ricalcano, in buona sostanza, quelle precedenti e, pertanto, possono tornare utili i chiarimenti che in più riprese hanno fornito le Entrate in passato 1 . 

Riportabilità a nuovo del credito Iva

La Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 8 settembre 2016, n. 17757 relativa alla riportabilità a nuovo del credito Iva in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva offre lo spunto per analizzare un principio generale che, a parere di chi scrive, dovrebbe essere applicato a qualsiasi tipologia di dichiarazione e non solamente a quella relativa all’imposta sul valore aggiunto. Nel presente elaborato vogliamo pertanto analizzare se i contenuti della Sentenza 17757/2016 possono essere applicati anche alle perdite fiscali riportabili ai sensi degli artt. 8 o 84, Tuir [CFF5108 e 51 84] qualora il contribuente ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o, più semplicemente e verosimilmente, ometta di compilare o di riportare le perdite fiscali nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi.

Consolidato fiscale e perdite

Con la R.M. 27 dicembre 2016, n. 121 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello sul riconoscimento in prededuzione alle società aderenti al consolidato delle perdite fiscali trasferite in passato alla fiscal unit e non ancora utilizzate. Contemporaneamente, l'Oic – Organismo italiano di contabilità - ha pubblicato i nuovi principi contabili nazionali, a seguito delle modifiche al Codice civile introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139; tra questi è stato anche aggiornato il principio contabile n. 25 «Imposte sul reddito» che riguarda anche la disciplina contabile del bilancio consolidato. Di seguito un sintetico commento sia della R.M. 121 che del principio Oic 25.

PRINCIPI CONTABILI

Oic 28: Patrimonio netto

Si è concluso il 22 dicembre 2016 il procedimento di aggiornamento dei principi contabili nazionali a cura dell’Organismo italiano di contabilità (Oic) con lo scopo di recepire le novità introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e le conseguenti modifiche apportate alla disciplina civilistica dei bilanci nelle società di capitali. Sono state pubblicate quindi le versioni definitive dei nuovi principi contabili che trovano applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli eserciti aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Ifrs 9: nuove regole per l'informativa finanziaria

Il principio Ifrs ( International Financial Reporting Standard )  n. 9, ha come finalità  quella di stabilire principi per la presentazione nel bilancio delle attività e passività finanziarie la cui applicazione consentirà di fornire agli utilizzatori dei bilanci informazioni significative ed utili per la valutazione degli importi, della tempistica e del grado di incertezza dei flussi finanziari futuri ; il presente principio deve essere applicato , tra l’altro,  ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per l' incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dal soggetto interessato.

REVISIONE LEGALE

Regolamento di contabilità degli enti pubblici locali

Tutti gli enti pubblici locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, consorzi pubblici di funzione) sono obbligati alla redazione del Regolamento di contabilità , stabilito dall’ art. 152, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel), con le variazioni ed integrazioni apportate con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Il Regolamento in esame deve essere redatto con riferimento alle norme contenute nel Tuel con gli aggiornamenti successivi, in forma snella ma completa, in modo che il suo contenuto evidenzi tutte le procedure contabili che l’ente locale è tenuto ad osservare, con riferimento alla documentazione a loro supporto. Si ritiene di dover precisare che esso deve essere redatto in modo che possa risultare una guida operativa per tutti gli adempimenti contabili che l’ente locale deve adempiere e non solo per quelli previsti nel Tuel. In altri termini esso deve contenere anche le procedure di collegamento delle scritture contabili pubbliche con quelle fiscali (con specifico riferimento all’Iva) ed agli adempimenti che l’ente locale ha come sostituto d’imposta. Non va infatti dimenticato che l’ art. 19 ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF219b] esplicitamente prevede che per la detraibilità dell’Iva sugli acquisti relativi alle attività commerciali poste in essere dall’ente locale è indispensabile creare delle diversificazioni nella contabilità pubblica. Inoltre deve essere regolamentato il metodo per la determinazione dell’Iva relativamente agli acquisti che si riferiscono a beni e servizi ad utilizzo promiscuo per l’attività istituzionale ed a domanda individuale dell’ente. In altri termini il Regolamento di contabilità deve risultare redatto tenendo conto dell’intera attività che l’ente pubblico pone in essere nell’ambito del suo territorio.

VALUTAZIONE D'AZIENDA

Metodi per la valutazione delle aziende in crisi

Il documento Cndcec-Sidrea fornisce delle utili Linee guida per la stima delle Pmi che si trovano in una situazione di difficoltà, aiutando il professionista incaricato ad adottare specifiche accortezze nelle svolgimento della propria attività. Tra gli aspetti maggiormente critici, rientra la scelta del metodo di stima , differenziato a seconda del contesto. In presenza di una crisi reversibile, sono preferibili i metodi basati sui flussi finanziari, in quanto maggiormente sensibili alle politiche di ristrutturazione: l’adozione dei metodi reddituali non risulta talvolta possibile, a causa dei risultati economici negativi, nonché dell’eventuale valore negativo dell’azienda generato da ingenti costi di ristrutturazione da sostenere. L’applicazione del metodo patrimoniale è, invece, raccomandata quando l’azienda è destinata alla liquidazione.

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