CONTABILITÀ & BILANCIO

Crisi di impresa: ultime novità

L’ultima novità in tema di Legge fallimentare è del 1° febbraio 2017 con l’approvazione da parte della Camera del disegno di legge che riscrive parte della legge fallimentare, con l’introduzione di procedure innovative e inedite come l’ allerta e la revisione di istituti cardine come il concordato e la ristrutturazione del debito: tale riforma risulta approvata dalla Camera a larga maggioranza (276 voti a favore, 125 astenuti e 1 contrario). Va chiarito subito che il provvedimento non avrà effetto a breve tempo perché l’iter sarà ancora lungo, in quanto si tratta di un disegno di legge (n. 3671-bis-A) recante « Delega al Governo per la riforma dalle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza ».

Regime delle società di comodo e stato di crisi

La sentenza 21 giugno 2016, n. 12777 , con cui la Cassazione afferma l’autonoma impugnabilità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione , anche in materia di reddito di società di comodo, fornisce lo spunto per esaminare la disciplina delle società non operative alla luce delle più recenti novelle normative.  

Impianti fotovoltaici ed eolici

L'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc), nella norma di comportamento 18 luglio 2016 , n. 197 ha chiarito che agli impianti fotovoltaici ed eolici fissi al suolo (cd. imbullonati),   si rende applicabile il coefficiente di ammortamento del 9 per cento, con l'eccezione delle parti che si qualificano come fabbricati, cui si rende applicabile il 4 per cento. Alle componenti «autonome» si applicano invece, i coefficienti diversificati previsti per ogni tipologia dal provvedimento del 31 dicembre 1988. La complessità degli impianti fotovoltaici ed eolici è tale che di sovente vengono stipulati un unico contratto chiavi in mano per la loro costruzione, con determinazione di un solo corrispettivo per l’intero impianto. Questa condizione rende problematici gli aspetti contabili e fiscali , per gestire il quale è necessaria la scomposizione del valore dell’impianto nelle diverse componenti. Già in fase di bilancio, occorre suddividere i cespiti secondo la natura e procedere all’ammortamento delle immobilizzazioni sulla base della durata. L’impostazione contabile, di conseguenza, si riflette sul trattamento fiscale, con riferimento al quale occorre tenere conto delle aliquote massime di ammortamento stabilite dal «vecchio» D.M. 31 dicembre 1988.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Novità sulla transazione fiscale

La Legge di Bilancio 2017 (L.11 dicembre 2016, n. 232) ha apportato una significativa e sostanziale variazione alla disciplina della transazione fiscale regolata dall'art. 182-ter, Legge fallimentare. Tale modifica normativa amplia l'ambito applicativo e i relativi effetti delle procedure dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione , ridefinendone l'efficacia e gli effetti nei molteplici casi di crisi aziendale. Per meglio comprendere la portata di tale riforma analizziamo le differenze che tal disciplina ha subito con la Legge di Bilancio 2017 ( art. 1, co. 81, L. 232/2016 ). Verrà eseguito un esame delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 sulla possibilità di poter transigere con lo Stato anche per quei tributi intrattabili fino al 31.12.2016.

Ace nella Legge di Bilancio 2017

La Legge di Bilancio 2017 riscrive le regole applicative dell’Ace, in particolar modo per le imprese individuali e le società di persone . A partire dall’esercizio 2016, il calcolo della base Ace delle imprese Irpef avverrà secondo il metodo incrementale previsto per le società di capitali, rilevando a livello di «incremento» gli accantonamenti di utili a riserva e i conferimenti in denaro dei soci. Resta confermato l’incremento verificatosi tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015 a prescindere dalla sua formazione. Sempre dal 2016, per tutti i soggetti – comprese quindi le società di capitali - scatta una nuova sterilizzazione della base Ace costituita dagli incrementi di titoli rispetto a fine 2010. Nell’esercizio 2017, infine, il coefficiente da applicare alla base Ace scende al 2,3%, per poi assestarsi a regime al 2,7%. 

IVA

Disciplina del gruppo Iva

La Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232 ) ha introdotto in Italia l’istituto del gruppo Iva, così come previsto in via facoltativa dall’art. 11, Direttiva 2006/112/CE: con l’intervento legislativo, più specificamente, è stato inserito il titolo V bis nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 composto da 11 nuovi articoli ( art. 70 bis - art. 70 duodecies ). La novità rappresenta un’importante opzione per i soggetti passivi ed allinea il sistema italiano a quelli già vigenti in diversi Paesi dell’Unione Europea colmando, sotto questo profilo, il gap competitivo con i soggetti passivi che ivi operano. La relativa disciplina presenta diversi profili di particolarità e merita approfondimento per alcune sue specifiche peculiarità.

PRINCIPI CONTABILI

19° rapporto di Esma sull'applicazione degli Ifrs

La European Securities and Market Authority (Esma), organizzazione che rappresenta gli organismi di vigilanza delle società quotate, ha pubblicato per il 2016 come per i precedenti anni un documento inerente alcune problematiche applicative derivanti dall’adozione degli International Financial Reporting Standards (Ifrs). La pubblicazione « 19th Extract from the EECS’s Database of Enforcement » include l’esame di alcune circostanze verificatesi a soggetti vigilati nell’area di interesse dell’Esma (circa 6.300 società) e considerate dalle Authority nazionali. Le fattispecie, spersonalizzate, rappresentano un utile supporto operativo e forniscono ulteriori autorevoli opinioni in merito all’adozione degli Ifrs.

Novità del bilancio Ifrs 2016

Nei bilanci redatti in accordo agli Ifrs così come omologati dall’Unione Europea per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (di seguito anche «Bilanci Ifrs 2016») sono previste diverse novità, ma nessuna di esse appare in grado di modificare in modo veramente significativo la presentazione negli schemi e la disclosure , rappresentando, in sostanza, esclusivamente miglioramenti di principi contabili già in vigore. Come noto, sono invece attese rilevanti modifiche all’impianto dei principi contabili internazionali a partire: - dal bilancio Ifrs 2018 , nel quale verranno applicati per la prima volta l’Ifrs 9 (Strumenti finanziari) e l’Ifrs 15 (Ricavi provenienti da contratti con clienti); - dal bilancio Ifrs 2019 nel quale per la prima volta troverà applicazione l’Ifrs 16 ( Leases ). Nel prosieguo viene riportata una sintesi delle modifiche ai principi contabili internazionali con impatto sui Bilanci Ifrs 2016; daremo inoltre conto delle implicazioni sui Bilanci Ifrs 2016 dei nuovi principi contabili Ifrs 9 e Ifrs 15 (che, come detto, avranno prima applicazione nel 2018); infine verrà data indicazione dell’attività svolta da Assirevi (Associazione italiana revisori contabili) per supportare le società ed i lori auditors nella verifica della completezza ed accuratezza dell’informativa fornita in bilancio.

REVISIONE LEGALE

Piano attestato di risanamento e controlli dei sindaci

L’organo sindacale deve svolgere una verifica di legalità sul piano di risanamento, prendendone conoscenza, pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito dello stesso: in primo luogo, deve accertare che il professionista attestatore, nominato dalla società, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, co. 3, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Le altre attività di controllo riguardano principalmente il contenuto formale della relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, nonché l’effettiva esecuzione del piano e, conseguentemente, l’individuazione di eventuali scostamenti significativi, a fronte di quali è opportuno richiedere chiarimenti all’organo amministrativo e – qualora questi non vengano forniti, o risultino insufficienti – convocare l’assemblea dei soci, al fine di comunicare tali fatti, e sollecitare l’adozione di opportuni provvedimenti.

Terzo settore: l'Anac «impone» il modello 231

Frequentemente le Pubbliche Amministrazioni scelgono di ricorrere agli organismi no-profit per l’affidamento o l’acquisto di servizi alla persona . Si tratta dei cd. soggetti del « terzo settore» , quali le organizzazioni di volontariato , le associazioni e gli enti di promozione sociale , gli organismi della cooperazione , le cooperative sociali , le fondazioni , gli enti di patronato , altri soggetti privati non a scopo di lucrativo. Le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione contenute nella Determinazione 32/2016 contengono indicazioni operative destinate alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori che operano in questo settore, al fine di far rispettare a pieno la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e contratti pubblici e di prevenzione della corruzione . In particolare, l’Anac ha previsto che gli enti no-profit debbano dotarsi di un modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e all’ aggiornamento dello stesso.  Le stazioni appaltanti devono, inoltre, verificare l’osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

VALUTAZIONE D'AZIENDA

Variazioni condizionate al prezzo di trasferimento

Di frequente in caso di trasferimento d’azienda o dei corrispondenti pacchetti di titoli sociali, in qualsiasi contesto professionale, viene sollevato il problema della valorizzazione di particolari potenzialità o minacce prospettiche insite nel compendio produttivo ma che possono sfuggire alla logica della stima eseguita con le metodologie tradizionali. In questi casi è possibile determinare un controvalore economico positivo o negativo , che tenga conto delle probabilità di manifestazione, in sede di valutazione dell’impresa e quindi prima di conoscere l’esito di tali eventi, qualificabili «opzioni reali», ovvero stabilire un ammontare a favore del cedente ( earn out ) o del cessionario ( claw back ) da liquidare in seguito previa verifica positiva della situazione probabilistica considerata.

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