CONTABILITÀ & BILANCIO

Aspetti «critici» nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

La disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata introdotta dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 con l’obiettivo di regolamentare tutte quelle situazioni di sovra indebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali presentandosi   come strumento concorsuale con effetti esdebitatori. Per sovraindebitamento si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, che determini la rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. A tal proposito, sono state, infatti, introdotti due istituti: - l’accordo del debitore; - il piano del consumatore; Il debitore può formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio o, se consumatore, può proporre in alternativa un piano di ristrutturazione del debito. Caratteristica peculiare è che entrambi i procedimenti possono essere intrapresi soltanto su istanza del debitore.

Disponibilità e distribuibilità delle riserve di patrimonio netto

In riferimento al regime delle riserve di patrimonio netto il Codice civile non contiene una disciplina compiuta ma si limita a definire l’utilizzo delle riserve disponibili per specifici fini (quali, ad esempio, l’aumento gratuito di capitale o il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio), nonché a porre alcuni limiti alla distribuibilità al ricorrere di determinate fattispecie. In questo contesto diventa estremamente utile il Documento emanato lo scorso 15 gennaio 2017 dalla Fondazione nazionale commercialisti, proprio finalizzato a delineare il regime di disponibilità nonché le fattispecie di indisponibilità e/o di indistribuibilità delle riserve di patrimonio netto.

La responsabilità degli amministratori non si estende alle sanzioni

In estrema sintesi si afferma come in tema di solidarietà tributaria l' amministratore o legale rappresentante di società di capitali non è solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni a essa direttamente imputabili. È quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza 16 dicembre 2016, n. 26042.

Agevolazioni per l'acquisto di unità immobiliari da procedure esecutive

L’ art. 16, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18  (« Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio ») ha introdotto nel nostro ordinamento una norma che agevola il trasferimento di immobili oggetto di esecuzione immobiliare anche nell’ambito delle procedure concorsuali ed in particolare nelle procedure previste dall’art. 107, Legge fallimentare attraverso la riduzione del costo di tassazione dell’atto La legge finanziaria per l’anno 2017 ha prorogato l’agevolazione fino al 30 giugno 2017 e ha apportato alcune modifiche migliorative alla norma.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti Oic «adopter»

L’ art. 13 bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (conv. con modif. dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19) ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali , escluse le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, Codice civile le quali continueranno a determinare la base imponibile in ossequio al tradizionale criterio del «doppio binario». Le nuove modalità di determinazione del reddito d’impresa esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015. È comunque prevista una disciplina transitoria per il primo esercizio di applicazione dei principi contabili nazionali aggiornati ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139. L’art. 13-bis, D.L. 244/2016 ha disposto, infine, la proroga di quindici giorni del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap a favore dei soli soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile.

Nuovo regime di cassa: criterio di cassa e di competenza

La Legge di Bilancio 2017, veicolata nella L. 11 dicembre 2016, n. 232 (G.U. 21.12.2016, n. 297 - S.O. n.57), all’art. 1, dai co. 17 a 23, interviene sulla tassazione dei redditi delle cd. imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata , sostituendo il vigente principio di competenza con il principio di cassa;  dal 1° gennaio 2017 , tutte le imprese in contabilità semplificata passano automaticamente dal regime di competenza a quello di cassa ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Si tratta di un passaggio obbligatorio a cui non è possibile rinunciare, a meno che non si opti per la contabilità ordinaria. Con il nuovo principio di cassa, le imprese minori in contabilità semplificata  calcolano l’ imponibile come differenza tra l’ ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa.

PRINCIPI CONTABILI

Oic 18, Ratei e risconti: novità

Con la pubblicazione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015 si è completato l’ iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato la disciplina del Codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 in tema di bilancio consolidato . L’Oic nel rivedere i singoli  standards  contabili sulla base delle novità legislative contenute nel D.Lgs. 139/2015, ha anche provveduto all’immediata declinazione pratica – con riferimento a una serie di fattispecie significative – dei principi generali della rilevanza e della sostanza economica.

REVISIONE LEGALE

«Check list» dei controlli del collegio sindacale sul bilancio

Il controllo sul bilancio da parte dei sindaci (senza controllo contabile) rientra nei controlli sulla vigilanza dell’« osservanza della legge e dello statuto». In proposito la norma di comportamento del Cndcec (norma 3.7) evidenzia senza indugio la minor responsabilità del Collegio rispetto al revisore legale dei conti in merito: laddove prevede che «Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, al so ggetto incaricato della revisione legale ».

Domanda di concordato preventivo e controlli dei sindaci

L’organo di controllo deve svolgere verifiche differenziate in base alla tipologia di ricorso presentato, in merito ai profili di legalità, senza entrare nel merito degli aspetti sostanziali. Nel caso della domanda di concordato preventivo «in bianco», è necessario accertare, prima, la correttezza della documentazione depositata in tribunale e, poi, il corretto assolvimento degli obblighi informativi periodici . Nella fase successiva, altri controlli riguardano la predisposizione del piano concordatario , la nomina del professionista attestatore e il contenuto della sua relazione , la presentazione di offerte e proposte concorrenti, il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il rispetto della par condicio creditorum e le eventuali irregolarità nella gestione.

Indipendenza e modalità di svolgimento della revisione legale

Diverse sono le novità introdotte con l’entrata in vigore del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 , che ha modificato alcuni contenuti del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in tema di revisione legale.  Le principali novità riguardano: Obiettivo della presente trattazione è quello di focalizzarsi sugli aspetti di novità riguardanti l’indipendenza e lo svolgimento dell’incarico di revisione, con particolare riferimento agli enti diversi dagli enti di interesse pubblico e dagli enti sottoposti a regime intermedio.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trust autodichiarato

La pronuncia della Corte Suprema della Cassazione del 26 ottobre 2016, n. 21614 si inserisce in un variegato panorama dottrinario e giurisprudenziale sulla fiscalità indiretta del trust , e affronta diversi temi afferenti diverse imposte, con evidente imprecisione e sovrapposizione di piani. Il trust oggetto della pronuncia che si annota appartiene alla fattispecie del trust autodichiarato i cui beneficiari erano i discendenti del disponente.

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