Rigidi requisiti di indipendenza per l'attestatore
Con l’ ordinanza 9927/2017 , i giudici di legittimità hanno ribadito che, a pena di inammissibilità della proposta di concordato preventivo il professionista attestatore del piano concordatario deve essere indipendente rispetto al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento, non potendo dunque svolgere alcuna ulteriore attività di consulenza in favore della società proponente. La violazione dell’indipendenza del professionista attestatore è, infatti, un vizio radicale che impedisce al professionista di svolgere in maniera adeguata la propria funzione e che comporta l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo. Inoltre, con la stessa pronuncia, la Corte Suprema individua le circostanze suscettibili di compromettere l’indipendenza dell’attestatore, ossia la sua sistematica collaborazione con il professionista incaricato dal debitore per la predisposizione del piano concordatario e la proposta, o con altro professionista creditore, e quindi soggetto interessato, all’operazione. Prima di accettare l’incarico di attestatore occorre pertanto essere molto prudenti, laddove il valore di un lavoro anche diligentemente eseguito può risultare insanabilmente compromesso ove si eccepisca la sua indipendenza.