CONTABILITÀ & BILANCIO

Iper ammortamento: nuove risposte del Mise

La Legge di Bilancio 2017, oltre ad aver prorogato la disciplina dei già noti e collaudati super ammortamenti (fatta salva la dolorosa esclusione dal beneficio dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata di cui all’art. 164, Tuir [CFF5264] ), ha previsto l’introduzione di un’ulteriore misura, i cd. iper ammortamenti , di maggior impatto rispetto ai super ammortamenti, seppur destinata ad interessare una platea più ristretta di contribuenti. L’intervento del Legislatore, connotato da una logica finalmente sistemica, mira ad incentivare il rinnovamento secondo il modello denominato «Industria 4.0» tramite l’acquisizione di assets ad elevato contenuto tecnologico da parte delle nostre imprese e si accompagna all’ulteriore maggiorazione rivolta agli investimenti in beni immateriali strumentali (principalmente software, piattaforme digitali ed applicazioni per l’integrazione e l’interoperabilità). Nel 2017 si assiste quindi alla coesistenza nel nostro ordinamento di tre diverse agevolazioni , con ambiti soggettivi ed oggettivi differenti ma con il fine concorde e convergente di promuovere un rinnovamento in senso tecnologico delle imprese presenti nel nostro panorama aziendale e, con esso, il rilancio della loro competitività a livello internazionale. Questo breve approfondimento, dopo aver sinteticamente ripercorso gli elementi essenziali della disciplina degli iper ammortamenti, si soffermerà sui più recenti chiarimenti forniti dal Mise in materia di investimenti di carattere innovativo.

Concorso tra bancarotta fraudolenta documentale e sottrazione o distruzione di documenti contabili

Confermando un indirizzo consolidato, la Cassazione con la sentenza 32367/2017 ribadisce il principio che non sussiste la violazione del principio di « ne bis in idem » , quando l’imputato è condannato al reato tributario e successivamente viene sottoposto a processo per quello fallimentare, trattandosi di ipotesi incriminatrici del tutto differenti. I fatti illeciti alla base del delitto tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili e quelli   contemplati in caso di bancarotta fraudolenta documentale non sono i medesimi; ne consegue che i due reati possono concorrere tra di loro. È quanto ha stabilito la sentenza della Cassazione 5 luglio 2017, n. 32367 esaminando anche la normativa europea in materia di Diritti dell’uomo.  In particolare è stato escluso l’assorbimento da parte del più grave reato fallimentare regolato dall' art. 216, co. 1, n. 2, Legge fallimentare di quello meno grave e di natura fiscale di cui all'art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [CFF9527l].

Bancarotta può concorrere con occultamento e distruzione dei documenti contabili

Oggetto delle seguenti note è un breve commento alla sentenza della Corte di Cassazione 18927/2017 (di seguito, anche brevemente, sentenza in esame o in commento). In essa viene trattato un argomento di notevole interesse per la materia del diritto penale tributario, attinente alla questione dei rapporti fra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ( art. 216, n. 2, L.f. ) e quello di frode fiscale mediante occultamento e distruzione di documenti contabili (in precedenza disciplinato dall' art. 4, co. 1, lett. b) L. 516/1982, cd. Legge Manette agli evasori, ora sostanzialmente riprodotto dal vigente art. 10, D.Lgs. 74/2000 [CFF9527l] ).

Regolamento Ue: nuovi «soggetti privacy» nelle imprese

Il Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali conferma la presenza di alcune figure «protagoniste» nell’ambito della normativa privacy già presenti nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , come il titolare (e contitolare) del trattamento, il responsabile del trattamento, l’incaricato del trattamento e l’interessato. Tuttavia, anche sotto il profilo soggettivo, il Regolamento europeo innova fortemente il «mondo privacy», introducendo due nuove tipologie di soggetti : il responsabile della protezione dei dati (Rpd, o Dpo se si utilizza l’acronimo inglese « Data Protection Officer» , o più semplicemente « Privacy Officer ») e il sub-responsabile del trattamento dei dati . È indispensabile che le imprese, le quali nell’ambito della loro attività raccolgono, trattano e gestiscono dati personali, comprendano chiaramente compiti e funzioni attribuiti ai vari soggetti operanti nell’ambito privacy, in modo da individuare le risorse aziendali più idonee a ricoprire tali ruoli. La «nuova squadra» dei «soggetti privacy» , infatti, deve essere formata dalle imprese e aziende italiane entro il 25 maggio 2018 , data a partire dalla quale il Regolamento europeo sarà direttamente e pienamente efficace negli Stati membri, senza bisogno di atti legislativi formali di recepimento.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate

Il recente Studio 73 del Notariato si sofferma su numerose questioni attinenti la disciplina agevolativa introdotta dall’ art. 1, co. da 115 a 120, L. 28 dicembre 2015, n. 208 [CFF8474] . Tale agevolazione, lo si ricorda, consente l’ assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione. Si analizzano in sintesi i principali aspetti di interesse trattati nello Studio con un ulteriore cenno alla recente R.M. 8 giugno 2017, n. 66 dell’Agenzia delle Entrate.

Svalutazione dei crediti e limite fiscale del fondo

La R.M. 8 giugno 2017, n. 65/E , ha chiarito che il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti – necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa – deve essere effettuato esclusivamente con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti , e non con quelli complessivamente iscritti in bilancio. L’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che, se in un esercizio l’importo complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito del periodo d’imposta l’ eccedenza , e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nel corso del medesimo esercizio. In tale sede, l’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, osservato che la Cass. 1° luglio 2015, n. 13458 non aveva stabilito espressamente un principio di diritto diverso rispetto all’interpretazione fornita dalla Risoluzione.

IVA

Contabilità semplificata e regime di Iva per cassa

La C.M. n. 11/E dello scorso 13 aprile ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo regime normativo, introdotto dalla Legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232 all’art. 1, co. da 17 a 23 [CFF1875] ), che prevede la determinazione del reddito d’impresa delle imprese minori applicando il criterio di cassa – già previsto per i redditi di lavoro autonomo - al fine di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi di pagamento, ormai cronici, e avvicinando, in tal modo, il momento del sorgere dell’obbligazione tributaria a quello dell’incasso.

Principio di competenza: prova di certezza e determinabilità

Con la sentenza 18 gennaio 2017, n. 1107 , la Cassazione è intervenuta a chiarire le modalità di applicazione del principio di competenza posto dall’art. 109, Tuir [CFF5209] nella versione vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 13-bis, co. 2, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, conv. con L. 27 febbraio 2017, n. 19. In particolare la sentenza si sofferma sul concetto di competenza correlato al principio di certezza e determinabilità , posto dalla legislazione fiscale all’art. 109, Tuir. La Suprema Corte giunge ad affermare che in tema di reddito d'impresa, i corrispettivi conseguiti per prestazioni di servizi devono essere imputati all'esercizio in cui le prestazioni sono state ultimate, salvo che non ne sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, sicché incombe sull'Amministrazione finanziaria, che, assumendo un’erronea imputazione, pretenda una maggiore imposta, dimostrare il momento di ultimazione delle prestazioni e sul contribuente, il quale abbia registrato i ricavi in altro periodo d'imposta, che solo in tale anno questi sono diventati certi e determinabili nell'ammontare, mentre non lo erano alla chiusura del precedente esercizio, né alla scadenza dei termini per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

PRINCIPI CONTABILI

Oic 23: lavori in corso su ordinazione

Il principio contabile Oic 23 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei  lavori  in  corso  su  ordinazione,  nonché  le  informazioni  da  presentare  nella  nota  integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile. Di seguito viene svolta l’analisi del principio alla luce dell’aggiornamento intervenuto sullo stesso nel 2016, a seguito del processo di modifica dei principi contabili nazionali ad opera dell’Oic.

Bilancio di esercizio: chiarimenti di Assonime per le imprese Oic

Assonime con un corposo documento illustra le novità per il bilancio d’esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e dall’Organismo italiano di contabilità con i nuovi principi contabili. La circolare di Assonime 14/2017 cerca di fornire un primo quadro complessivo degli effetti della riforma evidenziando le molteplici tematiche applicative che le imprese si trovano a dover affrontare già a partire dall’esercizio 2016. La circolare è sostanzialmente suddivisa in due parti: la prima è incentrata sugli aspetti civilistici e, cioè, sull’esame delle principali innovazioni apportate dal D.Lgs. 139/2015 e dai nuovi principi Oic e sull’analisi del relativo impatto sull’ informativa di bilancio ; la secondo parte entra nel merito delle novità, spiegando le questioni interpretative più dibattute e di maggior interesse. Con il presente commento ci soffermeremo sulle principali novità riguardanti il bilancio di esercizio.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformazione dell'impresa individuale in società

L’operazione di trasformazione dell’impresa individuale in società unipersonale ha ricevuto nuovo slancio dalla riforma societaria del 2003, in particolare per il cospicuo ampliamento delle forme giuridiche trasformabili anche al di fuori del campo delle aziende con finalità di lucro, che sembra proporre un concetto ben diverso della gestione straordinaria in esame rispetto a quello endosocietario abituale. Benché la prassi notarile abbia formalmente accolto tale innovativa duttilità dell’istituto, in effetti a volte utilizzato nella pratica, la giurisprudenza prevalente si è finora dichiarata contraria , ammettendo solo lo schema del conferimento dell’impresa individuale in una società.

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