CONTABILITÀ & BILANCIO

Le agevolazioni economiche in favore degli enti no profit

La normativa relativa al Terzo settore ha preso in considerazione una serie di agevolazioni in favore degli enti interessati al fine di permettere la realizzazione , senza scopo di lucro diretto o indiretto, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale evidenziate nei rispettivi statuti . Il Codice (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) ha riservato alle agevolazioni diversi articoli. In linea di principio, tali agevolazioni si possono suddividere in due distinte categorie: agevolazioni economiche e agevolazioni fiscali . La novità normativa richiede un’analisi comparata di queste agevolazioni. A tal fine, è stato predisposto uno studio per l’esame delle agevolazioni di carattere economico che gli enti interessati possono utilizzare per poter realizzare gli obiettivi statutari nel rispetto dei principi normativi contenuti nelle attività di interesse generale del Codice.

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali

Il Legislatore europeo con il Regolamento n. 679/2016 introduce la nuova nozione di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA, utilizzando l’acronimo inglese per “ Data Protection Impact Assessment ”), la quale consiste in una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali, attraverso la valutazione di tali rischi e la definizione delle misure idonee ad affrontarli . La valutazione di impatto sulla protezione dei dati è, dunque, uno strumento importante in termini di responsabilizzazione , in quanto aiuta il titolare non soltanto a rispettare le prescrizioni del RGPD , ma anche a dimostrare l’adozione di misure idonee a garantire il rispetto di tali prescrizioni. La conduzione di una DPIA non è imposta con riguardo a ogni trattamento che possa comportare rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche: infatti l’art. 35, par. 1, Regolamento Ue accosta al termine “rischio” l’aggettivo “elevato”, cosicché la DPIA è obbligatoria solo qualora un trattamento « possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ».

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Il trattamento fiscale dei carried interest

Capita spesso che, a manager o amministratori di società, vengano attribuiti degli incentivi sotto forma di strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati e così detti “ carried interest ”. In caso di proventi derivanti da tali strumenti, è necessario determinare se essi rappresentino una “integrazione” del compenso o dello stipendio del percipiente ovvero proventi di altra natura . A tale proposito è intervenuto il Legislatore fiscale, con il D.L. 50/2017, che ha individuato i profili di applicazione delle norme fiscali nelle fattispecie appena indicate.

Passaggio tra regimi contabili e operazioni a cavallo d'anno

Il passaggio dal regime di competenza (su cui era impostato il vecchio testo dell’art. 66 Tuir) a quello “misto cassa/competenza” disegnato dalla nuova disposizione (e dalla C.M. 11/E/2017) determina, per i contribuenti, la necessità di i ntervenire (redigendo un apposito prospetto richiesto dalla stessa circolare) sulle risultanze contabili , al fine di evitare di dichiarare un reddito imponibile di periodo errato, viziato da omissioni o duplicazioni. Sono molte, infatti, le operazioni “a cavallo” tra il 2016 e il 2017 che determinano una movimentazione finanziaria in quest’ultimo periodo non corretta ai fini reddituali. Gli aggiustamenti cambiano, inoltre, nel caso in cui il contribuente opti per la tenuta della contabilità (semplificata) ai sensi dell’art. 18, comma 18, D.P.R. 600/1973.

IVA

I chiarimenti del Fisco sulle novità per la detrazione Iva

Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva è necessaria la sussistenza non solo del requisito sostanziale dell’esigibilità dell’imposta , ma anche di quello formale del possesso della fattura . Tuttavia, eventuali violazioni pregresse non saranno sanzionate, atteso il ritardo con cui è stata emessa la C.M. 1/E/2018, esplicativa delle novità in materia, che ha anche evidenziato l’ impatto di tali novità sullo split payment e sul regime dell’Iva per cassa .

Regime di branch exemption: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap da parte delle imprese che vogliono aderire al regime della branch exemption , già a far data dal periodo di imposta 2016 ; tali soggetti, secondo quanto chiarito dalle Entrate, possono utilizzare i modelli redditi 2017 , anche se la modulistica non è aggiornata con le regole previste da tale regime. La branch exemption , introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 147/2015 (cd. «decreto internazionalizzazione»), prevede la possibilità che, in capo a un’impresa residente nel territorio dello Stato, non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all’estero. L’impresa può esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della branch , a partire dal quale è efficace il regime di esenzione.

REVISIONE LEGALE

Come identificare la rilevanza nei bilanci Ifrs

Il tema della materiality (da ora in avanti anche “rilevanza”) è un tema assai dibattuto e importante, per la predisposizione del bilancio economico-finanziario (e per la rendicontazione non-finanziaria), Il Legislatore del D.Lgs. 139/2015 ha introdotto formalmente tale concetto per mezzo del comma 4 dell’art. 2423 c.c. La bozza di Oic 11 ha poi sostanziato tale concetto. La tematica è oggetto di assiduo dibattito anche a livello internazionale. Il presente contributo è, nello specifico, dedicato alla pubblicazione da parte dello Iasb (settembre 2017) dell’ Ifrs Practice Statement 2 “ Making Materiality Judgements”.

Il collegio sindacale e le verifiche sulla situazione economico-finanziaria

Il ruolo del collegio sindacale nell’ambito delle società, in quanto posto a presidio dei soci e dei terzi, diventa particolarmente rilevante in caso di crisi d’impresa . Trattasi di una funzione tanto più importante in quanto posta anche in ottica preventiva della crisi . Ciò nel senso non di arrogarsi compiti gestionali, ma di valutare l’adeguatezza degli assetti e lo stato della situazione finanziaria della società attivando ove necessario gli strumenti a disposizione. In merito sono di supporto anche le Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate in vigore dal 30 settembre 2015, nonché il Documento elaborato dal Cndcec nell’aprile 2016 avente ad oggetto Verbali e Procedure del collegio sindacale.

Struttura e contenuto della nuova relazione di revisione

Durante l’estate 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato, ha emanato due determine molto importanti per i revisori . La prima pubblicata in ordine cronologico è la determina datata 15 giugno 2017, con la quale è stata emanata la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) n. 720B , che sarà oggetto di un prossimo articolo. Questo contributo è invece dedicato ai principi pubblicati con la seconda determina, datata 31 luglio 2017, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha messo a disposizione le nuove versioni dei principi di revisione Isa Italia 260, 570, 700, 705, 706 e 710 , in sostituzione delle versioni precedenti emanate con la determina del 23 dicembre 2014, e ha pubblicato un nuovo principio di revisione , l’Isa Italia 701 “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente” .

VALUTAZIONE D'AZIENDA

Stima del capitale con il metodo reddituale a due fasi

La Società H Spa ha richiesto allo scrivente un parere volontario non vincolante finalizzato alla stima del valore del capitale economico attribuibile alle azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale di ES Spa, oggetto di compravendita infragruppo.

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