BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Perdite su crediti: trattamento contabile e fiscale

I crediti vanno indicati in bilancio tenendo conto del valore di presumibile realizzo (art. 2426, comma 1, n. 8 c.c.). Occorre quindi fare attenzione alla corretta rilevazione delle perdite su crediti, la cui determinazione discende dalla presenza di elementi “certi e precisi” atti a ridurre in tutto o in parte il valore inziale del credito. Tali costi sono classificabili nella voce B.14 “Oneri diversi di gestione” del conto economico, previo l’utilizzo (scarico) dell’eventuale fondo svalutazione crediti. Le perdite su crediti differiscono ai fini civilistici, rispetto alle svalutazioni , poiché costituiscono elementi di reddito realizzati e non derivano, invece, da un procedimento di carattere valutativo. Il trattamento fiscale delle perdite su crediti è contenuto nell’art. 101, comma 5, Tuir , che disciplina, in modo particolare, i requisiti al ricorrere dei quali le perdite sono deducibili senza limiti e con meccanismo analitico. L’art. 106, comma 1 e 2, Tuir , disciplina, invece, la svalutazione dei crediti , stabilendo una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti stessi che, se pur probabile, si presenta ancora come "potenziale".

Il regime fiscale applicabile alla separazione degli strumenti derivati

In Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2018, n. 19 sono stati pubblicati i decreti 10 gennaio 2018, con l'obiettivo di coordinare i principi contabili internazionali Ifrs 9 (dedicato agli strumenti finanziari) e Ifrs 15 (dedicato ai ricavi provenienti da contratti con i clienti) con le regole di determinazione della base imponibile Ires e Irap . Tali decreti, emanati in attuazione dell'art. 4, comma 7-quater, D.Lgs. 38/2005, hanno l'obiettivo di individuare, tra gli altri aspetti, le modalità di separazione contabile degli strumenti derivati , con un ambito soggettivo di applicazione molto diffuso , escludendo di fatto soltanto le micro-imprese.

Nuovo criterio del costo ammortizzato per i titoli di magazzino

L’Agenzia delle entrate, con un proprio documento, chiarisce che, in presenza di un magazzino valutato contabilmente in maniera univoca con il criterio del costo ammortizzato , ai fini fiscali gli effetti reddituali e patrimoniali sono assoggettati a due tipologie diverse di regimi : 1) per i titoli acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e ancora in possesso della società negli esercizi successivi si applica la disciplina fiscale previgente; 2) per i titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016 , si applica il criterio del costo ammortizzato. In tale contesto, l’Agenzia delle entrate è del parere che sia ragionevole adottare un criterio proporzionale che consenta, in ciascun periodo d'imposta, di attribuire la vendita dei titoli in base al rapporto tra l'ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in ciascun dei due "magazzini fiscali" e l'ammontare complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla Società.

REVISIONE LEGALE

Una panoramica sugli emendamenti agli Oic

L'Organismo Italiano di Contabilità ha recentemente pubblicato alcuni emendamenti che modificano e integrano i principi contabili nazionali in vigore. Il ricorso agli emendamenti, come alternativa alla revisione dei principi, pare motivato dal fatto che numerose modifiche sono dettate dalla necessità di allineamento tra le definizioni contenute nei diversi principi oppure ne chiariscono specifici punti . Questa modalità operativa pare ispirarsi alla prassi seguita dallo Iasb che periodicamente pubblica cicli di miglioramento agli Ias/Ifrs. Gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva . Le disposizioni di prima applicazione prevedono generalmente la rilevazione retroattiva (con rideterminazione dell'informazione comparativa ai sensi dell'Oic 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio) degli effetti derivanti dalla prima applicazione degli emendamenti , salvo nei casi di seguito specificati.

Debiti: modifiche per le operazioni di ristrutturazione

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato a dicembre 2017 una serie di emendamenti ai Principi Contabili Nazionali. L’esperienza maturata dagli operatori in sede di prima applicazione degli Oic - modificati nel 2016 per effetto del D.Lgs. 139/2015 - ha infatti reso necessario apportare alcune modifiche e integrazioni che si applicheranno ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 . Rilevanti sono i cambiamenti apportati al Principio Contabile Oic 19 - Debiti ad oggi integrato con quanto in precedenza contenuto nell’ Oic 6 - Ristrutturazione del debito e informativa finanziaria .

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento e cessione di partecipazioni in esenzione

La disciplina di cessioni e conferimenti di azienda e partecipazioni rende possibile un'operazione descrivibile come segue: conferimento di azienda in neutralità ai sensi dell'art. 176 Tuir e successiva cessione della partecipazione in regime di esenzione , se avente i requisiti richiesti dall'art. 87 Tuir.

VALUTAZIONE D'AZIENDA

Modelli di previsione della crisi aziendale: una rielaborazione

Le aziende sono spesso soggetto a momenti di difficoltà gestionale che possono portare a fasi più avanzate di crisi aziendale. La previsione della crisi aziendale è un tema che interessa da sempre gli esperti del settore e gli studiosi della materia – in primis , Beaver e Altman – hanno sviluppo modelli articolati su variabili sensibili estrapolate dall'informativa finanziaria. Il presente contributo, dopo aver richiamato le principali indicazioni su cui tali modelli sono articolati , illustra come il modello di Altman (Z-score) può essere rivisitato e riconsiderato per poter essere più efficace e funzionale nel settore geografico e merceologico di riferimento .

Discounted Cash Flow e metodi di controllo

Si riporta lo svolgimento di un parere volontario non vincolante ( fairness opinion ) in merito al valore del capitale economico delle azioni rappresentanti il 10% del capitale della Società PR SGR S.p.a., alla data del 30 giugno 2015, al fine dell’operazione fra parti correlate volta all’acquisto, al prezzo di 6.500.000 euro, del 10% delle azioni della Società.

CONTABILITÀ & BILANCIO

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