Perdite su crediti: trattamento contabile e fiscale
I crediti vanno indicati in bilancio tenendo conto del valore di presumibile realizzo (art. 2426, comma 1, n. 8 c.c.). Occorre quindi fare attenzione alla corretta rilevazione delle perdite su crediti, la cui determinazione discende dalla presenza di elementi “certi e precisi” atti a ridurre in tutto o in parte il valore inziale del credito. Tali costi sono classificabili nella voce B.14 “Oneri diversi di gestione” del conto economico, previo l’utilizzo (scarico) dell’eventuale fondo svalutazione crediti. Le perdite su crediti differiscono ai fini civilistici, rispetto alle svalutazioni , poiché costituiscono elementi di reddito realizzati e non derivano, invece, da un procedimento di carattere valutativo. Il trattamento fiscale delle perdite su crediti è contenuto nell’art. 101, comma 5, Tuir , che disciplina, in modo particolare, i requisiti al ricorrere dei quali le perdite sono deducibili senza limiti e con meccanismo analitico. L’art. 106, comma 1 e 2, Tuir , disciplina, invece, la svalutazione dei crediti , stabilendo una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti stessi che, se pur probabile, si presenta ancora come "potenziale".