BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Il falso qualitativo penale in bilancio

La chiarezza è uno dei tre postulati imposti dall’art. 2423 c.c. per la redazione del bilancio. La sua disapplicazione o applicazione parziale provoca conseguenze a livello civilistico in quanto, se il bilancio non è chiaro, la sua delibera approvativa deve essere dichiarata radicalmente nulla . La chiarezza, però, implica anche effetti penali . La sua assenza, infatti, provoca il c.d. falso qualitativo che, seppur in presenza di un bilancio quantitativamente veritiero, rappresenta un reato penale le cui conseguenze sono descritte analiticamente negli artt. 2621 e 2622 c.c.

Partecipazioni sociali e vendor loan

Si analizzano gli effetti contabili e fiscali dell’applicazione del c riterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione alla compravendita di partecipazioni sociali con pagamento dilazionato a tassi non di mercato (finanziamento denominato "vendor loan"), oggetto della recente Norma n. 203 della Commissione Norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell'Aidc. Secondo quanto stabilito dall'emendamento al Principio contabile Oic 21 “ Partecipazioni ”, per  determinare il costo di acquisto di una partecipazione nel caso in cui il pagamento del prezzo sia differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato, è necessario rilevare la partecipazione tenendo conto del valore di prima iscrizione del debito e non, invece, del prezzo di acquisto della partecipazione stessa .

I lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione sono disciplinati dall’Oic 23 e si riferiscono a un contratto, di durata spesso pluriennale, per la realizzazione di opere e/o la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto conforme alle specifiche tecniche richieste dal cliente. Si analizzano, anche tramite il ricorso a esempi, i diversi criteri per la rilevazione dei lavori in corso su ordinazione previsti dall’Oic 23, soffermandosi infine sulla problematica della rilevazione delle “commesse in perdita” .

L'eliminazione della sezione straordinaria e l'informativa in nota integrativa

Tra le principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015, recepite nella versione recentemente emendata dal principio Oic 12, si rileva l’ eliminazione della sezione straordinaria del conto economico con conseguente riallocazione delle voci in altre sezioni dello schema. Congiuntamente, le modifiche hanno riguardato anche l’art. 2427 c.c., relativo all’informativa di nota integrativa, con l’indicazione dell’ importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità e incidenza eccezionali.

I chiarimenti del Fisco sulle società che determinano catastalmente il reddito

L'Agenzia delle entrate fornisce, con la R.M. 11 aprile 2018, n. 28/E, una serie di chiarimenti che riguardano il regime fiscale delle società di capitali che determinano catastalmente il loro reddito . Diversi sono i punti affrontati, tra i quali si evidenzia quanto segue: pur in assenza dell'apposita comunicazione, il comportamento concludente posto in essere dal contribuente, riguardante il versamento delle imposte in applicazione del regime catastale e nella successiva presentazione della dichiarazione dei redditi in conformità a tale scelta, non pregiudica la possibilità di determinare il reddito ai sensi dell'art. 32 Tuir; le società agricole in esame possono accedere , in qualità di consolidate, al regime della tassazione di gruppo disciplinato dagli artt. 117 ss. Tuir; le società agricole possono scegliere di rateizzare, ex art. 86, comma 4, Tuir, le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili realizzate in costanza del regime catastale, sempreché ricorrano i requisiti normativamente richiesti.

Le azioni proprie nell'Ace

Ai fini del calcolo dell’Ace, il nuovo criterio di contabilizzazione delle azioni proprie quale riserva negativa di patrimonio netto influisce anche sulla determinazione della base imponibile dell’agevolazione, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018. Infatti, le azioni proprie acquistate, ai fini della determinazione del limite di patrimonio netto ex art. 11 D.M. 3 agosto 2017, vanno a diretta diminuzione del patrimonio netto stesso.

REVISIONE LEGALE

L'applicazione degli Isa Italia alle Pmi: una prima riflessione

Pubblicata dal Cndcec la versione definitiva del documento sull' approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni. Quello che risulta un vero e proprio manuale, propone una metodologia comune di riferimento applicabile dai professionisti, accompagnando le varie fasi dell'attività di controllo dei bilanci e si pone come strumento per l'identificazione orientativa delle imprese di dimensioni minori indicando anche concreti parametri quantitativi .

Società quotate: le novità per i collegi sindacali

Sì è chiusa il 15 marzo la consultazione pubblica proposta del Cndcec all’edizione rivista delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, che rivestono lo scopo di orientare l’attività degli iscritti all’Albo che svolgono incarichi nei collegi sindacali di società quotate. Le Norme, avendo natura tecnica e deontologica , declinano i principi applicabili in via generale ai collegi sindacali delle società quotate, integrandoli con eventuali disposizioni di settore dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati e rendendoli applicabili in misura proporzionata alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'affrancamento dei plusvalori nelle operazioni straordinarie

In caso di operazioni di conferimento d’azienda , o di ramo d’azienda, di fusioni o di scissioni , la normativa nazionale offre alcune opportunità per riallineare, ai fini fiscali, eventuali plusvalenze emergenti a seguito della maggior valutazione economica dei complessi trasferiti rispetto al corrispondente valore del patrimonio netto contabile, riconducibili a determinati elementi dell’attivo. L’affrancamento si consegue con il versamento di un’imposta sostitutiva significativamente inferiore rispetto alle vigenti aliquote delle imposte dirette, e induce quindi ad appropriate riflessioni sulla possibilità di investire le risorse finanziarie occorrenti in cambio del maggior risparmio tributario futuro, cadenzato nel tempo a seconda del tipo di asset interessato.

La successione e la donazione d'azienda

La successione e la donazione d’azienda trovano le proprie regole nel Capo VI del Titolo I del Tuir, in particolare l’art. 58 Tuir conferma il principio di continuità dei valori di libro dei beni aziendali . Tale disposizione riprende, in sostanza, la norma prevista dall’art. 3, comma 25, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662, con la quale il legislatore si poneva, da un lato, l’obiettivo di favorire il “passaggio generazionale” delle imprese individuali, evitando che un eccessivo carico fiscale impedisse agli eredi o donatari di proseguire l’attività imprenditoriale, dovendo ricorrere alla liquidazione del patrimonio aziendale per far fronte alla pretesa erariale; dall’altro, quello di differire il prelievo sui plusvalori latenti nell’azienda , precedentemente maturati in capo all’imprenditore.

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