BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Contabilizzazione e valutazione dell'attivo immobilizzato

I principi contabili nazionali Oic 9, 15, 16, 20, 21 e 24 declinano le regole contabili per iscrizione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Si analizzano le principali criticità per i redattori del bilancio , ma anche per i soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, in merito all’iscrizione e alla successiva valutazione dell’attivo immobilizzato, derivanti dalla prassi applicativa di tali principi contabili.

Fondo rischi e oneri: il processo di stima

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio nel rispetto dei dettami dell’articolo 2423 c.c. Il rispetto di questi requisiti e la verificabilità degli stessi risultano maggiormente complessi per le voci di bilancio oggetto di stima : tra queste, i Fondi per rischi e oneri richiedono un’attenzione particolare. Ciò perché le stime possono venire influenzate da molteplici variabili esogene all’azienda, variabili la cui definizione e quantificazione richiede competenze professionali talora molto specifiche (tecniche, legali, ecc.), che possono anche mutare in funzione del settore in cui opera l’azienda. Le modalità di contabilizzazione e i precetti generali circa i processi valutativi utilizzabili dagli amministratori in merito alla necessità o meno di effettuare o di mantenere un accantonamento a tali fondi vengono trattati dall’Oic 31 “Fondi per rischi e oneri e Tfr”.

Le novità sul pareggio di bilancio

Gli enti locali, a partire dal 1° gennaio 2019, devono rispettare il pareggio di bilancio secondo quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011, mandando in soffitta i vincoli dettati dall’articolo 9 legge 243/2012. Si analizza l’impatto delle novità che interesseranno gli enti locali e avranno inevitabili riflessi sull’attività di programmazione e gestione delle amministrazioni locali focalizzando la questione sia dal punto di vista dell’ente sia dal punto di vista dell’organo di revisione dell’ente.

Le rilevazioni contabili dei risconti attivi e passivi

È necessario che, nella redazione del bilancio, confluiscano tutti i costi e i ricavi relativi alla produzione effettuata, inseriti nella contabilità aziendale; non tutti i costi e i ricavi si sono manifestati nella misura di competenza dell’esercizio, perché alcuni di tali componenti si manifestano per difetto, mentre altri per eccesso. Particolare rilievo assumono i risconti attivi, che riguardano quote di costi da rinviare al prossimo esercizio, mentre i risconti passivi sono ricavi da rinviare al prossimo esercizio (o ai prossimi esercizi). Il rispetto del principio della competenza economica assume importanza nella redazione del bilancio d’esercizio ex art. 2423-bis c.c.: ciò comporta che, al termine di ogni esercizio amministrativo, il redattore del bilancio debba verificare se vi siano costi e ricavi a cavallo tra più esercizi; in particolare, in presenza di componenti positivi e negativi comuni a più periodi, quali ad esempio premi assicurativi o interessi attivi o passivi, sarà opportuno che gli stessi vengano imputati pro-quota all’esercizio rendicontato o, qualora non di competenza, rinviati a quello successivo.

Cessione dei crediti fiscali infragruppo

Alcune risposte ad interpelli in materia di circolazione di crediti Ires a riporto nell’ambito di un gruppo societario, attraverso gli strumenti previsti dall’Ordinamento del consolidato fiscale nazionale e della cessione infragruppo, consentono di fare il punto sulle caratteristiche salienti di questi istituti, non del tutto sovrapponibili quanto al novero dei soggetti potenziali fruitori, anche per apprezzare la completezza della disciplina della tassazione di gruppo in una visione ispirata a quella aziendalistica. I chiarimenti forniti sono intervenuti anche sull’applicazione a queste fattispecie di particolari aspetti operativi di cautela nell’utilizzo delle eccedenze di imposta destinate alla compensazione orizzontale, quali il visto di conformità e il massimale annuo di euro 700.000. In chiusura, le rilevazioni contabili tipiche del cedente e del cessionario nella casistica più frequente.

Illiceità delle clausole di tacito rinnovo dei patti parasociali

I patti parasociali rappresentano uno strumento di disciplina dei rapporti fra i contraenti (generalmente soci), al di fuori della regolamentazione statutaria, con una durata determinata o indeterminata. Per i patti aventi durata determinata , assunta la possibilità di un loro rinnovo a seguito di una manifestazione di volontà degli aderenti, si è da tempo discussa in dottrina la liceità di eventuali clausole di rinnovo tacito. La sentenza n. 1568 dell’8 ottobre 2018 della Corte d’Appello di Brescia, sez. 1 civile, ha affrontato per la prima volta l’argomento ritenendo nulla una clausola di rinnovo automatico di un patto parasociale. Con ciò offrendo un precedente giurisprudenziale nell’ambito di un vivace dibattito che si era da tempo creato in dottrina.

REVISIONE LEGALE

La vigilanza dei sindaci sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

Con specifico focus sulle società quotate, il Caso 9/2018 di Assonime “ Sistema dei controlli interni e vigilanza dei sindaci di società quotate nella più recente giurisprudenza ” ha indagato il ruolo di vertice che la disciplina riserva al collegio sindacale nella funzione di vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni dell’impresa. Il commento di Assonime illustra i contenuti delle oramai numerose decisioni in argomento, di legittimità e di merito, offrendo spunto per alcune considerazioni attorno a questa importante funzione, nella quale il sistema sembra riporre crescenti aspettative anche nel caso di strutture societarie particolarmente complesse, quali tipicamente le società quotate e sottoposte a vigilanza.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il patrimonio netto espresso in termini reali nella disciplina antielusiva

L’Agenzia delle entrate, con le risposte agli interpelli n. 93 e 94 del 5 dicembre 2018, ha enfatizzato la nozione di patrimonio netto espresso in termini reali, anziché meramente contabili, per l’ottenimento della disapplicazione della disciplina antielusiva di cui all’articolo 172, comma 7, Tuir necessaria al fine di beneficiare del riporto delle perdite, degli interessi indeducibili e dell’Ace nell’ambito delle operazioni di fusione per incorporazione.

VALUTAZIONE D'AZIENDA

Congruità del canone d'affitto di un ramo d'azienda

Si analizza il processo per determinare la congruità del canone d’affitto di un ramo d’azienda, utilizzando il metodo patrimoniale semplice . Tale metodologia si fonda sul principio di valutazione analitica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo che compongono il capitale. Mentre gli elementi passivi sono sempre tutti considerati, gli elementi attivi sono variamente trattati. Il metodo patrimoniale semplice assume normalmente, come punto di partenza, il capitale netto di bilancio, o comunque il "netto" espresso da una situazione patrimoniale contabile.

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