Alcune recenti operazioni di consolidamento in ambito bancario hanno riportato alla ribalta il cosiddetto “ avviamento negativo ” o badwill , che nasce nell’ambito di operazioni di acquisizione di aziende o di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) . La disciplina contabile di questa voce, spesso ricavata a contrariis rispetto all’avviamento, non ha una sua esplicita formulazione nell’ambito dei principi contabili nazionali. Per questo motivo, occorre rifarsi all’ Oic 24 , che, in tema di immobilizzazioni immateriali, tratta specificamente dell’avviamento. Importanti indicazioni sul badwill sono contenute sia nel principio Oic 4 relativo alle fusioni e scissioni, sia nell’ Oic 17 relativo al bilancio consolidato. Dall’insieme di questi principi si desume che tale posta trova allocazione, a livello patrimoniale, in una specifica riserva di patrimonio netto o in un fondo per rischi e oneri, quando non è utilizzata a diretta riduzione di alcune poste attive. Sotto un profilo strettamente fiscale, si tratta di una posta che non nasce da un accantonamento che, in quanto tale, risulterebbe fiscalmente indeducibile, ma trae origine esclusivamente a livello patrimoniale. Di recente, anche le linee guida dell’Ecb Banking Supervision hanno messo in luce l’ importanza di un corretto utilizzo del badwill nell’ambito delle operazioni che hanno riguardato il mercato bancario e, pur se applicate in ambito Ias/Ifrs, appaiono perfettamente in linea con la prassi contabile dei principi nazionali sopra riportati.