CONTABILITÀ & BILANCIO

Crisi d'impresa: nuove regole

La disciplina della Legge fallimentare è in continua evoluzione . Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (GU Serie Generale 27 giugno 2015, n.147) ha rivisto pesantemente le regole delle procedure concorsuali . L’applicazione concreta della nuova normativa sul concordato preventivo e l’ accordo di ristrutturazione hanno indotto il Legislatore a modificare la norma al fine di promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficoltà e migliorare l’efficienza degli accordi di ristrutturazione. In estrema sintesi, si potrebbe dire che le linee guida del Legislatore sono stati il principio di indipendenza e terzietà dei soggetti coinvolti (per concordati ed accordi di ristrutturazione) e di velocità della procedura (per i fallimenti).

La revisione legale può essere svolta anche dalle Stp

L' attività di revisione legale può essere indicata nell' oggetto di una società tra professionisti , unitamente alle altre materie oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Tale attività può però essere svolta solo dai soci professionisti , iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché iscritti anche nel Registro dei revisori legali.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Il punto sul falso in bilancio

In seguito all'approvazione della L. 27 maggio 2015, n. 69, sono intervenute novità in ambito di falso in bilancio ( artt. 2621 e 2622, Codice civile) . Di seguito una sintesi delle principali novità relative alla disciplina del falso in bilancio alla luce delle recenti novità legislative.

False comunicazioni sociali: nuove disposizioni

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui agli artt. 2621 e 2622, Codice civile i «fatti materiali» non rispondenti al vero rilevanti, esposti o omessi in bilancio, al fine della configurazione del reato di false comunicazione sociali sostituiscono le «informazioni» previste dalla previgente normativa. Inoltre le « valutazioni estimative » vengono eliminate dalle condotte penalmente sanzionate le quali continueranno a rilevare quindi sul piano esclusivamente civilistico .

Falso in bilancio: conseguenze nel fallimento

Il 14 giugno scorso è entrata in vigore la L. 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata nella G.U. 30 maggio 2015, n. 124, che, intervenendo sui temi di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, modifica i previgenti artt. 2621 e 2622, Codice civile , prevedendo l’estensione della punibilità del reato di falso in bilancio senza limiti, pur confermando i soggetti destinatari ivi indicati, e introduce, con l’inserimento dei nuovi artt. 2621 bis e ter, c.c., due ipotesi di tenuità della pena prevista dal 2621, c.c. per i fatti di «lieve entità» e per le società «non fallibili», rimettendo il giudizio alla discrezionalità del giudice sulla base di taluni criteri previsti. Tali ultime modifiche sortiscono effetti anche sui reati fallimentari, con la conseguenza che, ancorché le due tipologie di reato – societario e fallimentare – siano autonome, non è escluso il concorso, a patto che vi sia un nesso causale tra il falso in bilancio e il successivo dissesto della società.

Redazione del bilancio: recepimento della nuova Direttiva Ue

La Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/Ue abroga le precedenti Direttive contabili comunitarie relative alla redazione del bilancio di esercizio e consolidato (Direttiva 78/660/Cee e 83/349/Cee), introducendo un’unica, nuova, disciplina, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 luglio 2015. Le nuove disposizioni dovranno trovare applicazione, per la prima volta, con il bilancio dell’esercizio che ha inizio il 1° gennaio 2016 ovvero nel corso del 2016. Con la L. 7 ottobre 2014, n. 154, il Governo è stato autorizzato a recepire la Direttiva 2013/34/Ue. Il Governo italiano ha quindi ritenuto di recepire la Direttiva 2013/34/Ue in due distinti schemi di decreti legislativi, entrambi approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri 18 maggio 2015, n. 64. Più precisamente, un primo schema di decreto legislativo è relativo agli obblighi di bilancio per le società di capitali e gli altri soggetti , mentre l’altro disciplina gli obblighi di bilancio per i confidi minori , gli operatori di microcredito e i soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico.

PRINCIPI CONTABILI

Immobilizzazioni materiali: analisi del Cndcec

Sul sito del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è disponibile un documento di analisi (maggio 2015) sulle novità introdotte dal nuovo principio Oic 16 in materia di immobilizzazioni materiali . Il documento è il primo di una serie di approfondimenti tematici sulle novità contenute nei principi contabili che incidono maggiormente sull’attività di professionisti e imprese . Il documento di analisi dal titolo « Oic 16 : immobilizzazioni materiali » si compone di cinque capitoli , suddivisi in paragrafi,  ognuno dei quali si apre con una tabella di confronto tra la vecchia e la nuove versione dell’Oic 16 , corredata da un’analisi delle conseguenze della transazione.

REVISIONE LEGALE

Responsabilità 231 delle imprese e nuovo reato di autoriciclaggio

Dal 1° gennaio 2015 ( L. 15 dicembre 2014, n. 186 ) il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1, c.p.) è entrato a far parte dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ossia i reati idonei a determinare la responsabilità amministrativa delle imprese in caso di commissione. È necessario pertanto l'adeguamento, da parte delle imprese, dei modelli organizzativi 231 in essere al fine di prevedere protocolli preventivi volti ad evitare il compimento di tale nuovo reato.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Partecipazioni concambiate nellascissione societaria

La R.M. 26 maggio 2015, n. 52/E , emessa a seguito di un interpello, interviene su un aspetto, specifico delle operazioni di scissione , finora ritenuto risolto con un’interpretazione fornita dalla C.M. 17 maggio 2000, n. 98. L’aspetto specifico riguarda le modalità con cui deve essere ripartito il costo fiscale originario della partecipazione in una società oggetto di scissione fra le beneficiarie e la società scissa (nella scissione parziale). In effetti il Testo unico delle imposte dirette, al comma 3 dell’art. 173 [CFF5273] afferma, nell’ipotesi di scissione, il principio di neutralità fiscale sia in capo alle società partecipanti sia in capo ai soci della società scissa, precisando che la sostituzione delle partecipazioni nella società scissa con le partecipazioni nelle società beneficiarie della scissione non genera né materia imponibile né costi fiscalmente deducibili in capo ai soci. Ne deriva, come conseguenza, che per ciascun socio le partecipazioni ricevute nella società beneficiaria e l’eventuale partecipazione residua in quella scissa finiscono per avere, complessivamente, lo stesso valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute nella società scissa prima della scissione.

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