CONTABILITÀ & BILANCIO

Riforma fallimentare: rivoluzione nel concordato

La L. 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del D.L. 27 giugno 2015, 83 recante « Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria » è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192. Tra le principali novità il provvedimento rinnova le procedure competitive nell’ambito del concordato preventivo, semplifica l’accesso al credito nelle crisi d’impresa e introduce requisiti più stringenti per i curatori fallimentari.

Rilevazione contabile del «rent to buy»

L’ art. 23, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, conv. con L. 11 novembre 2014, n. 164, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (cd. « rent to buy» ) . Si tratta di una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore l’immediato godimento dell’immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento. Qualora una delle parti contraenti risulti essere una società oppure un soggetto esercente attività d’impresa risulta necessario capire come avviene la rilevazione in bilancio di tale operazione.

Relazione di stima: conferimenti dei valori immobiliari

Nelle operazioni di conferimento di beni nelle società a responsabilità limitata, l’ art. 2465, Codice civile prescrive che l’esperto incaricato della stesura della stima predisponga una relazione contenente la descrizione dei beni oggetto di valutazione, i criteri di valutazione adottati ed il valore ad essi attribuito. La stima così eseguita dovrà contemperare le differenti esigenze di natura contabile e fiscale insorgenti nella società conferitaria. Con la riforma del diritto societario intervenuta attraverso il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 il nostro ordinamento ha recepito la possibilità di conferire nelle società a responsabilità limitata, oltreché gli apporti di denaro, ogni altra entità, sotto forma di bene o di servizio, suscettibile di valutazione economica.

Bilancio consolidato del gruppo pubblico

Il 2015 per gli enti locali rappresenta la svolta per la corretta applicazione di una contabilità di gruppo . Gli enti locali che partecipano alla sperimentazione saranno tenuti per la prima volta a predisporre, in via obbligatoria, il proprio bilancio di gruppo. Tale previsione comporterà non pochi problemi applicativi ai comuni tenuti a tali operazioni. Non a caso, il comma 509 dell’art. unico della Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190 ) sposta, dal 31 luglio al 30 settembre, il termine per l’approvazione del bilancio consolidato secondo il principio n. 4/4 di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (decreto armonizzazione) per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dallo stesso decreto legislativo. La necessità di un bilancio consolidato per il Gruppo pubblico ha come obiettivo finale l’insaturazione di un sistema coordinato di azioni volte alla individuazione di un sistema coeso di strategie per l’ente locale. Il presente contributo riassume brevemente le logiche di applicazione del bilanci consolidato del gruppo pubblico definendone i lineamenti di base e le prospettive.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

«Lease back»: effetti contabili e disciplina fiscale

L’operazione di « sale and lease back » rappresenta un contratto atipico con il quale un soggetto cede, a fronte di un corrispettivo, un proprio bene ad una società di leasing, la quale concede il medesimo cespite, in locazione finanziaria, allo stesso venditore. Dall’alienazione del bene potrebbe emergere una plusvalenza, da imputarsi a conto economico in funzione della durata del contratto di leasing: tale principio non è, invece, contemplato dalla normativa fiscale, con l’effetto che devono applicarsi le regole ordinarie di integrale imposizione nel periodo d’imposta del conseguimento o, in presenza dei relativi presupposti, in quote costanti, nell’orizzonte temporale massimo di 5 anni.

Società di persone in contabilità semplificata

La Fondazione nazionale dei Commercialisti ha reso disponibile un documento del 15 giugno 2015, dal titolo « Società di persone in contabilità semplificata: rilevanza degli obblighi civilistici »; con tale documento la Fondazione approfondisce, in modo esaustivo, gli obblighi civilistici che investono le società di persone in regime di contabilità semplificata . Il documento analizza la diversità di ratio tra la normativa civilistica e la normativa fiscale, l’omessa tenuta delle scritture civili e la responsabilità dell’amministrazione verso la società e verso i soci e l’omessa tenuta delle scritture contabili civili e il fallimento. Il documento, in particolare, analizza la scelta, per le società di persone, del regime di contabilità semplificata, evidenziando che se per tale scelta gli obblighi contabili fiscali delle società risultano alleggeriti , lo stesso non può dirsi per gli adempimenti contabili che attengono alla sfera civile e che,  a prescindere dal regime fiscale in essere, si concretizzano, innanzitutto, nella tenuta del libro giornale e del libro degli inventari .  

PRINCIPI CONTABILI

Oic 9: casi pratici

L’ Oic 9 emanato ad agosto 2014 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Questo nuovo principio contabile, ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le indicazioni contenute nel nuovo principio sostituiscono quelle contenute negli Oic 16 (nella sua versione rivista del 13 luglio 2005) e 24 (nella sua versione rivista del 30 maggio 2005).

Oic 24: disponibile il nuovo documento della Fondazione

È stato pubblicato il secondo documento della serie dedicata agli approfondimenti tecnico-applicativi sui principi contabili nazionali rilasciato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il contributo recante il titolo « Oic 24 : immobilizzazioni immateriali » esamina alcuni aspetti inerenti le novità del documento pubblicato dall’Organismo italiano di contabilità nel gennaio scorso, fornendo utili considerazioni sul trattamento contabile delle poste esaminate. Inoltre, in linea con quanto già fatto con un precedente documento relativo all’ Oic 16 , l’ elaborato approfondisce l’ impatto a livello fiscale delle nuove disposizioni, in materia di oneri che originano la ristrutturazione del debito.   In tale contesto, la Fondazione si augura una revisione dell’ Oic 6 «Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio» al fine di poter prevedere che i suddetti oneri possano essere capitalizzati e inclusi nella classe delle immobilizzazioni immateriali.

Ammortamento dei beni ceduti

L’ ammortamento , una delle operazioni più comuni nella predisposizione dei bilanci, rappresenta la ripartizione in modo sistematico del valore di un bene lungo il periodo di vita utile economica dello stesso. Si riferisce, quindi, a beni immobilizzati, ossia beni destinati a perdurare per più esercizi in azienda . Di fatto, l’ammortamento – in una logica di correlazione tra costi e ricavi - esprime il consumo delle risorse che ha dato luogo all’ottenimento di ricavi; per tali motivi la correlazione – in questo caso convenzionale - implica che il valore contabile di un bene immobilizzato sia giustificato qualora la previsione di ricavi ottenibili per mezzo dell’utilizzo dello stesso induca a ritenere che questi sono almeno pari ai costi ad esso riferibili. Per altro verso, quindi, nel caso in cui l’investimento effettuato non possa essere recuperato, sarà opportuno svalutare il bene sino al suo valore recuperabile, così come previsto anche dall’ Oic 9 (2014), Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ifrs: linee guida della«European Securities and Markets Authority»

Il presente contributo fornisce una sintesi di talune significative decisioni prese dagli organismi di vigilanza dei mercati regolamentati europei, poi pubblicate dalla European securities and markets authority (Esma), organismo che rappresenta le autorità di sorveglianza dei mercati regolamentati europei, nel luglio 2015 per mezzo del « 17th Extract from the EECS’s Database of Enforcement».  

REVISIONE LEGALE

Vigilanza del collegio sindacale sull'assetto organizzativo

È onere del collegio sindacale, fra l’altro, vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento (art. 2403, Codice civile). Attività di vigilanza posta in essere tanto all’inizio dell’incarico, quanto nel corso dello stesso, le cui conclusioni sono riassunte in un apposito paragrafo della relazione proposta all’assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio . Nel valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, il collegio sindacale, attraverso: – l’esame dell’organigramma aziendale, nei mansionari e manuali interni delle procedure; – le interviste alla direzione ed ai responsabili delle diverse funzioni; – lo svolgimento campionario di verifiche di conformità; – il periodico confronto con i responsabili delle funzioni di controllo interno, riscontra, fra l’altro, l’esistenza di: 1. chiara identificazione di funzioni, compiti e linee di responsabilità; 2. effettivo esercizio dell’attività decisionale ed adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate.

loader