CONTABILITÀ & BILANCIO

Bancarotta: evitabilità e concorso con altri reati

Partendo dal punto focale e centrale dell’amministratore della società e dei risvolti connessi alla sua gestione, si è ritenuto di analizzare in un unico intervento l’ipotesi di concorso formale tra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta per distrazione e la situazione in cui l’ amministratore della società reintegri il patrimonio per evitare il fallimento. L’obiettivo è di riuscire in un unico contesto a visualizzare due lati contrapposti della gestione di un’azienda: condotte che concretizzano fattispecie criminose ed altre che consentono di evitare il fallimento . Partiamo analizzando l’ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta per distrazione.

Bancarotta fraudolenta anche con il piano di risanamento

La Cassazione, con la Sentenza , Sez. pen . V , 3 marzo 2016 , n. 8926 ha stabilito che il piano di risanamento , anche se attestato da un professionista qualificato, non è sufficiente per evitare la contestazione della bancarotta e le relative misure cautelari; ciò in quanto un piano di risanamento aziendale deve essere almeno idoneo a consentire il risanamento dell’ impresa e redatto nell’ottica della continuazione dell’attività d’impresa e non, invece, in funzione della liquidazione della società al di fuori di qualsiasi controllo pubblico e della sua finalità tipica di garanzia per i creditori. Questa è la ragione che porta ad escludere da revocatoria i pagamenti effettuati in esecuzione del piano.

Linee guida per la cessione dell'azienda e dei beni materiali

Il Cndcec ha pubblicato un manuale operativo della fase di realizzo dell’attivo fallimentare, approfondendo le diverse modalità mediante le quali può essere attuata la liquidazione, e tenendo altresì conto delle recenti novità normative introdotte dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 . In primo luogo, sono state fornite alcune indicazioni in merito alla redazione della relazione di stima dei beni, ed esaminati i casi in cui trovano applicazione le disposizioni del Codice di procedura civile , nonché quelli in cui il curatore effettua direttamente le operazioni di vendita , avvalendosi di soggetti specializzati. Sono stati, poi, segnalati alcuni aspetti operativi in ordine al miglior realizzo degli asset fallimentari (azienda o rami della stessa, beni immobili e mobili), anche con l’ausilio dell’Istituto vendite giudiziarie, coerentemente con la prassi di alcuni tribunali.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Legge di Stabilità 2016: estromissione dei beni strumentali

Con la Legge di Stabilità 2016 il Legislatore consente la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili , fruendo di una tassazione «agevolata» rispetto alle ordinarie modalità impositive. In sostanza, si dà la possibilità di far passare l’immobile dal regime d’impresa al patrimonio personale della persona fisica. L’estromissione agevolata è rivolta ai beni strumentali , sia che si tratti di immobili strumentali per natura o di immobili strumentali per destinazione . A tal riguardo va evidenziato che per l’impresa individuale per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 1992, un immobile può essere considerato strumentale a condizione che questo sia stato iscritto nei registri contabili, sia che si tratti di immobile strumentale per natura che di immobile strumentale per destinazione; per gli acquisti effettuati ante 1992 , invece, la qualifica di strumentale per destinazione dipende solo dall’ utilizzo effettuato , mentre l’immobile strumentale per natura può essere considerato tale se è stato annotato nei registri contabili .

Consolidato fiscale dopo il Decreto Internazionalizzazione

Con il Decreto «Internazionalizzazione» è stato ampliato il novero dei soggetti potenzialmente rientranti nel regime opzionale del consolidato fiscale , estendendo tale possibilità anche a società «consorelle» partecipate da controllanti residenti nella Ue (o nello See). Ciò ha comportato un complessivo ridisegno delle disposizioni riguardanti l’accesso al consolidato fiscale, con importanti conseguenze anche sugli aspetti «interruttivi», in materia di gestione delle perdite fiscali residue . Quest’ultima questione è stata dapprima affrontata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015, con successivi chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2016.

PRINCIPI CONTABILI

Nuovo Oic 15: crediti

L’Organismo di contabilità italiana (Oic) ha iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali che si prevede volgerà al termine entro il prossimo mese di luglio. L’Oic ha ritenuto opportuno rilevare fin da subito gli impatti che il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha avuto sui bilanci. Un primo gruppo di principi contabili, Oic 15 e Oic 19 , sono già posti in consultazione , mentre a breve sarà disponibile la bozza del principio contabile sugli strumenti finanziari derivati e per fornire indicazioni in tema di eliminazione dallo stato patrimoniale delle voci di costi di ricerca e osti di pubblicità.

Costo ammortizzato alla luce della Bozza di Oic 19, Debiti

Non vi è dubbio che una delle principali novità introdotte dalla recente riforma del bilancio ( D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ) consista nell’introduzione del costo ammortizzato . Il novellato art. 2426, co.1, n. 8, c.c. dispone che: « i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo». Non è questa la sede per soffermarsi sui presupposti teorici e tecnici del criterio di valutazione. Ai nostri fini, basti, quindi, considerare che l’introduzione normativa non trova la propria ragione di esistere nella Direttiva 2013/34/Ue, bensì nella volontà normativa nazionale che, in aggiunta al canonico costo storico, ha ritenuto opportuno introdurre – obbligatoriamente per le società non piccole, facoltativamente per le società piccole- l’ amortised cost , la cui origine è da rinvenirsi negli Ifrs. Ciò detto, è bene mettere in evidenza che l’adozione del costo ammortizzato è obbligatoriamente applicabile (nelle società non piccole), laddove l’effetto derivante dall’adozione delle norme sia rilevante.

Rendiconto finanziario

Per le società diverse da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e dalle « micro-imprese » la redazione del rendiconto finanziario nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016 è diventata, da semplicemente raccomandata, obbligatoria . L’aggiornamento dei Documenti Oic dopo le modifiche apportate al Codice civile dal D.Lgs. 139/2015 è l’occasione per chiarire due temi lasciati «aperti» dal Documento Oic 10 « Rendiconto finanziario » di agosto 2014 e per conferire ulteriore valenza informativa al rendiconto.

I fatti successivi alla luce della evoluzione normativa

Alcuni accadimenti aziendali possono intervenire dopo la chiusura dell’ esercizio , quali fatti positivi ed anche negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d’esercizio: i cd. fatti successivi . Nell’ambito del progetto generale di aggiornamento dei Principi contabili anche l’ Oic 29 « Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi ed operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio » è stato oggetto di rivisitazione rispetto alla versione risalente a luglio 2005. Scopo del presente contributo è, pertanto, quello di procedere con la disamina dei principali cambiamenti derivanti dall’aggiornamento dell’Oic 29, tenendo in considerazione anche le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

REVISIONE LEGALE

Supervisione del rischio da parte del Cda

Assirevi ha di recente pubblicato il Quaderno n. 18/2016 dal titolo «L’esercizio dell’over sight da parte del consiglio di amministrazione». Si tratta di un documento che fornisce una panoramica sul ruolo del Consiglio di amministrazione nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché elementi utili alla comprensione delle modalità operative per lo svolgimento delle attività connesse alla sua funzione di supervisione del rischio.

VALUTAZIONE D'AZIENDA

Valutazione d'azienda con il metodo dei multipli

Nell’ambito dei criteri empirici di valutazione del capitale economico aziendale, che hanno spesso ispirato la metodologia seguita dalla stessa Amministrazione finanziaria in sede tra l’altro di accertamento induttivo , il perito può disporre del procedimento dei multipli per ottenere una prima risposta al quesito proposto dalla stima, o una conferma al risultato ottenuto attraverso metodi di maggior rigore scientifico ma, probabilmente, con un livello di soggettività altrettanto marcato. Sorge quindi l’esigenza di disporre di fonti informative univoche ove attingere i parametri occorrenti, oltre quelli riferibili ai mercati delle quotazioni mobiliari.

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