CONTABILITÀ & BILANCIO

Falso valutativo: conferma delleSezioni Unite

A fine maggio sono state depositate le motivazioni della  Sentenza 22474/2016 , anticipata con informazione provvisoria al termine dell’udienza del 31 marzo u.s. Si tratta della pronuncia che ha risolto il contrasto sorto tra le sezioni semplici della Corte Suprema circa la punibilità o meno dell’erronea valutazione di bilancio.

Acquisto di azioni proprie

L’ art. 6, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 , di recepimento della Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/34/Ue, in materia di conti annuali e consolidati , interviene sul trattamento contabile dell’operazione di acquisto di azioni proprie. In particolare viene modificato il comma 3 dell'art. 2357-ter, Codice civile in base al quale l’acquisto di azioni proprie aveva come contropartita contabile una riserva indisponibile di importo pari a quello delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio da mantenere fino al momento di alienazione o di annullamento delle stesse. Il nuovo comma 3 dell’art. 2357-ter, c.c. prevede ora che l'acquisto di azioni proprie comporti una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo. Tale voce, denominata «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio», sostituisce dunque la «Riserva per azioni proprie in portafoglio» nello schema di bilancio di cui all’art. 2424, c.c.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Maxiammortamento in chiaro dopo la C.M. 23/E/2016

I commi da 91 a 97 dell’unico articolo della Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208), hanno introdotto i cd. « superammortamenti » riconosciuti sugli investimenti in beni ammortizzabili materiali nuovi effettuati nel periodo che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 . La defiscalizzazione è fruita tramite il riconoscimento di un surplus di ammortamenti deducibili calcolati sulla maggiorazione del 40% del costo fiscale di riferimento del bene ammortizzabile da liquidare in via extra contabile nella dichiarazione dei redditi. L’agevolazione va considerata positivamente rispetto alle disposizioni precedenti che premiavano gli investimenti in relazione al superamento delle medie storiche degli acquisti dei beni ammortizzabili, penalizzando chi avesse già eseguito un’entità adeguata di investimenti. L’Agenzia con la C.M. 26 maggio 2016, n. 23 ha affrontato in modo organico il tema affrontando sostanzialmente tutti gli aspetti dubbi. 

Assegnazione agevolata immobili: tassazione e base imponibile Iva

Uno degli aspetti di maggior interesse analizzati nella C.M. 26/E dello scorso 1° giugno 2016 in tema di assegnazioni agevolate riguarda i profili di tassazione in capo al socio assegnatario. Nel trattare il tema, l’Amministrazione finanziaria ha distinto a seconda che in contropartita della riduzione dell’attivo patrimoniale, in virtù della fuoriuscita del bene «agevolabile», venga corrispondentemente ridotto il patrimonio netto o attraverso una distribuzione di riserve di capitali , o attraverso una distribuzione di riserve di utili oppure con una contestuale riduzione delle riserve di capitali e delle riserve di utili. Viene altresì distinto a seconda del caso in cui l’assegnazione sia effettuata da società di capitali rispetto all’ipotesi in cui la stessa è operata da società di persone . Alla luce delle considerazione forniteci dall’Amministrazione finanziaria facciamo il punto su uno degli aspetti di maggior interesse per chi intende fruire della normativa che permettere di far fuoriuscire determinati beni in maniera «agevolata» dal perimetro societario. I chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nel citato documento di prassi risultano importanti anche per ciò che riguarda l’individuazione della base imponibile delle assegnazione soggette a Iva, con un occhio di riguardo ai beni acquistati in leasing.

Rivalutazione dei beni e riallineamento degli «intangibles»

Ancora una volta, la Legge di Stabilità per il 2016 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni , non detenuti in regime d’impresa . Si tratta di un'opportunità che evita al possessore dei predetti beni di subire, in caso di loro alienazione, una tassazione progressiva che potrebbe rivelarsi elevata. Sul fronte delle imprese , invece, viene modificata la norma che consente il riallineamento dei valori fiscali a quelli civili , con riferimento a determinati asset . Anche in questo caso non si tratta di una novità assoluta, visto che la originaria norma è datata 2008, ma bensì di una modifica al precedente regime, in senso favorevole al contribuente. Di questi aspetti se ne è occupata la recente C.M. 18 maggio 2016, n. 20/E.

Linee guida sui bilanci delle cooperative

Sul sito del Consiglio nazionale dei commercialisti è stato pubblicato un documento di approfondimento in merito alle caratteristiche delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione aziendale.  Il documento tratta e si concentra sulle problematiche di bilancio , analizzando ambiti di interesse, quali l’ informativa di bilancio inerente elementi tipici delle società cooperative, il calcolo della mutualità prevalente o il trattamento contabile dei ristorni . In considerazione anche dell’esteso ambito di attività dell’iscritto all’albo e dei naturali riflessi delle decisioni prese su ambiti diversi rispetto a quello di riferimento, in taluni casi, è stato ritenuto insufficiente esaminare i profili amministrativi e contabili, senza trattare dei correlati elementi di natura tributaria , societaria e gestionale.  La finalità del documento, sviluppato nella forma di «Quaderno», è quella di fornire ai professionisti e agli operatori del settore delle linee guida , proponendo soluzioni condivise in un contesto normativo particolarmente frammentario.

PRINCIPI CONTABILI

Oic 14: disponibilità liquide

Il 13 giugno 2016, la Fondazione Oic ha posto in consultazione la bozza del principio contabile 14 che dovrebbe recepire le novità introdotte con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139. In particolare le novità più rilevanti, applicabili dal 2016, si riferiscono alla classificazione dei crediti verso la società tesoriera di gruppo: nei gruppi aziendali infatti è solito che una delle consociate assuma funzione di tesoreria in modo da ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie, ad esempio con i contratti di cash pooling.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Società fiduciarie: apertura del mandato

La società semplice si può prestare a fungere da «collettore» per la detenzione di investimenti , immobiliari o finanziari, da parte di persone fisiche residenti in Italia che, in particolare per gli investimenti di carattere finanziario, utilizzano le società semplici cd. «di gestione finanziaria », ossia società che acquistano o si prestano comunque ad essere soggetti aventi causa di beni finanziari con la finalità di detenzione e di investimento per la loro valorizzazione e per il loro godimento. Nelle pagine che seguono si rappresenta il caso di una persona fisica residente in Italia che, insieme ad un soggetto non residente nel territorio italiano, costituisce una société civile di diritto lussemburghese avente per oggetto sociale la proprietà diretta o indiretta nonché la gestione di un portafoglio di valori mobiliari (Sicav, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari in genere) e di liquidità. Può accadere che la société civile lussemburghese intenda affidare in amministrazione, con intestazione, ad una fiduciaria italiana , le attività finanziarie, esercitando l’opzione per l’applicazione del regime di risparmio amministrato dell’art. 6, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 [CFF5648] e, a tal fine, nella verifica della fattibilità di tale opzione, si analizzano le relative conseguenze fiscali e l’applicabilità del regime di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 .

VALUTAZIONE D'AZIENDA

Nuovi principi italiani di valutazione: caso del recesso del socio

Dal 1° gennaio 2016 sono stati varati i nuovi principi italiani di valutazione . Nel presente contributo si analizza la loro applicazione nel caso specifico del recesso del socio . Nell’ipotesi di valutazione a fini di recesso, la configurazione di valore di riferimento è il valore intrinseco , che deve riferirsi all' impresa « as is » alla data della valutazione , ovvero deve esprimere la realtà operativa dell'impresa, con i propri punti di forza e di debolezza, al momento in cui scatta il presupposto del recesso, mentre non deve invece riflettere i benefici attesi derivanti dalle decisioni che hanno fatto scattare il recesso stesso del socio.

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