CONTABILITÀ & BILANCIO

Conservazione dei documenti: «favor» dell'Amministrazione

A tutti coloro che si approcciano ai temi che saranno oggetto del presente contributo, l'insegnamento più prezioso che si possa lasciare è quello di tenere sempre a mente che, per quanto velocemente possa correre il diritto, come ben sanno tutti coloro che si occupano di tributario, mai questa evoluzione potrà tenere il passo della tecnologia. Nozioni giuridiche (si pensi a quella di documento, protocollo, firma) e processi giuridici (si pensi all'archiviazione ed alla conservazione, per attenerci ai temi che ci occupano), pertanto, nati in tempi molto lontani e tendenzialmente immutati in questo lungo arco temporale, oggi subiscono il contraccolpo dell'applicazione dell' informatica nel diritto . È del tutto evidente che il diritto non deve cambiare per il solo avvento delle tecnologie e dell'informazione, ma deve essere in grado di adattarsi in considerazione delle potenzialità maggiori che la tecnologia offre rispetto al passato. Queste elementari considerazioni sono alla base di ciò che in gergo viene definito «approccio fondato sulla neutralità tecnologica », ossia la necessità di costruire norme che, nel definire o nel regolare processi, siano, nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di certezza che il diritto deve dare, agevolmente adattabili alla rapidissima evoluzione tecnologica, che siano cioè in grado di funzionare mentre, alla base, tutto scorre (e scorre estremamente veloce).

Aumento di capitale, finanziamento soci e postergazione

L’aumento di capitale eseguito dal socio mediante compensazione di un proprio credito verso la partecipata non è contrario all'interesse della società o dei terzi, ed è ammissibile anche in mancanza di un’espressa disposizione della deliberazione di aumento. È, tuttavia, escluso qualora l’ assemblea dei soci stabilisca esplicitamente la liberazione dell'aumento del capitale mediante versamento in denaro. Il principio della compensabilità tra il credito derivante dalla mancata restituzione del finanziamento e il debito da sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato trova, inoltre, un ulteriore limite nell’ipotesi in cui i finanziamenti eseguiti siano soggetti al principio di postergazione di cui all’ art. 2467, c.c. (Trib. Roma 6 febbraio 2017).

Privacy: «accountability» e analisi dei rischi

Il Regolamento europeo sulla privacy 27 aprile 2016, n. 679, pienamente efficace dal 25 maggio 2018, valorizza a pieno il principio della responsabilizzazione nella gestione dei dati personali in capo a titolari e responsabili del trattamento . Questo approccio basato su « accountability » ed analisi dei rischi rappresenta una grande novità per la protezione dei dati, in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità , le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel Regolamento. Il primo criterio è quello della « Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita » (cd. « data protection by default and by design » ), mentre il secondo fa riferimento al  all’analisi e alla valutazione dei rischi di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati e alla relativa valutazione d’impatto (« data protection impact analysis »). Il Legislatore europeo, in questo modo, ora rende obbligatorio un vero e proprio sistema di governance del rischio privacy . Confermano l’approccio responsabilizzante anche altri nuovi adempimenti previsti a partire dal 25 maggio 2018: la tenuta del Registro delle attività del trattamento , la previsione di adeguate ed appropriate misure di sicurezza e il procedimento di notifica delle violazioni di dati personali all’autorità di controllo.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Regime premiale: quali benefici per l'imprenditore

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato dato il via all’accesso alla disciplina premiale per gli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2016 ; il provvedimento   contiene l’elenco dei 155 studi che consentono di accedere alla disciplina di favore  introdotta  dal  decreto Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) e che,  quest’anno,  rappresentano  l’80%  del totale (155 su 193). Al regime premiale sono ammessi i contribuenti «virtuosi» che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, anche per adeguamento, che hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi e che risultano coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili  

Impianti fotovoltaici: aliquota 9% e superammortamento per la parte impiantistica

Con la C.M. 30 marzo 2017, n. 4/E 1 , l’Agenzia delle Entrate adotta un’ interpretazione utile alle imprese 2 , affermando che i costi delle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche - non più oggetto di stima catastale in quanto «imbullonati» - devono essere ammortizzati al 9% , mentre le componenti immobiliari di questi impianti devono essere ammortizzate al 4% . Di conseguenza, le componenti impiantistiche delle centrali potranno, se ricorrono gli altri presupposti di legge, fruire del «super-ammortamento» 3 .

PRINCIPI CONTABILI

Valenza tecnica dei Principi contabili Oic e falso in bilancio

Con una recente sentenza (29885/2017) la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore per il reato di bancarotta impropria derivante da falso in bilancio, allineandosi con quanto già ribadito dalle Sezioni Unite (sent. 22474/2016) sul «falso valutativo» e sulla valenza tecnica che i Principi contabili emanati dall’Oic rivestono per la redazione del bilancio.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione inversa e stratificazione del Patrimonio netto

Con la R.M. 24 maggio 2017, n. 62/E, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito importanti chiarimenti circa la composizione fiscale del patrimonio netto della società incorporante in caso di fusione inversa , nonché in tema di ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta. In particolare, l’Agenzia, pur considerando che in base ai principi contabili sia Ias sia nazionali (Oic 4) l’esito contabile della fusione inversa deve essere lo stesso della fusione diretta , ha comunque ritenuto che anche in caso di fusione inversa la composizione fiscale del patrimonio netto post fusione sia quella riferibile all’incorporante. Si sottolinea, inoltre, che l’Oic 4 sulla fusione e scissione (emesso nel gennaio 2007) è in corso di rivisitazione da parte dell’Oic. Esso è stato inserito in un progetto di  post-implementation review , per valutare se e come modificarlo; a tal fine, l’Oic ha predisposto un apposito questionario al fine di identificare le difficoltà applicative riscontrate negli ultimi anni.

Fusione per incorporazione di società di capitali in fondazione

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la R.M. 7 marzo 2017, n. 27/E, in tema di fusione per incorporazione eterogenea , da società di capitali in ente non commerciale, per affrontare e chiarire i dubbi interpretativi riguardanti il corretto trattamento, ai fini delle imposte dirette, delle riserve in sospensione di imposta iscritte nel Patrimonio netto della società incorporata. Nel fornire la propria risposta all’interpello di una fondazione che non esercita attività commerciale, e che ha intenzione di incorporare una S.r.l., l’Agenzia chiarisce che: « nel caso  in  cui  l’ente  non  commerciale  risultante  dalla fusione/trasformazione non eserciti alcuna attività commerciale, come  nella fattispecie in esame, si ritiene che la riserva in  sospensione  di  imposta debba essere tassata in capo alla società, per effetto della destinazione a finalità estranea dell’intera sua attività, mentre in capo  alla  Fondazione saranno considerate distribuite le riserve di utili (compresa la riserva  in sospensione d’imposta), come previsto dalla lettera b) del  secondo  periodo del comma 1 dell’art. 171  del Tuir, nell’esercizio successivo a quello di trasformazione.».

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