BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Ifrs 16 "Leasing": nuove regole contabili con qualche complicazione fiscale

In un’ipotetica graduatoria dei quesiti più gettonati nei convegni , il trattamento contabile e fiscale del leasing occuperebbe, se non il primo, uno dei primi posti: questo numero della rivista contiene, oltre al presente, due articoli, che illustrano rispettivamente il nuovo principio contabile internazionale Ifrs 16 “ Leasing ” (Francesco Caligiore) e le criticità, nonché le possibili soluzioni della prima applicazione del documento (Luca Cencioni e Mario Vinzia) .

Contabilizzazione dei contratti di leasing per i locatari: l'Ifrs 16

Il principio contabile internazionale Ifrs 16 “ Leasing ” viene esaminato nella prospettiva del locatario 1 per l’ applicazione a regime , 2 che può presentare aspetti di complessità connessi, non da ultimo, anche alla terminologia di matrice anglosassone su cui è basato. 3 Si analizzano le peculiarità relative alla rilevazione contabile.

Ifrs 16: prime considerazioni operative, criticità applicative e possibili soluzioni

L’ Ifrs 16 è un principio corretto e condivisibile , che consente un’ appropriata rappresentazione delle attività e passività aziendali , sebbene sia caratterizzato da un significativo grado di complessità . Pur nel quadro di una valutazione complessivamente positiva del nuovo principio, non possono essere sottaciute alcune criticità , quali l’ assenza di scope exclusion rilevanti e la previsione di limiti di soglia irrisori , che comportano l’applicazione delle disposizioni del principio a fattispecie non significative e prive di qualsivoglia contenuto informativo rilevante con conseguente aggravio dei processi di amministrazione e controllo. Analogamente complessa e articolata appare la gestione della “convivenza” del principio con altri standard , né può essere trascurata la rilevante diversità tra l’Ifrs 16 e “l’omologo” principio statunitense . Estremamente pervasivi appaiono gli impatti non solo in ambito amministrazione, finanza e controllo, ma anche nella gestione dei contratti contenenti dei leases .

Strumenti finanziari: la circolare Assonime 12/2019 e i dubbi ancora aperti

A seguito dell’applicazione obbligatoria dell’ Ifrs 9 a partire dal 1° gennaio 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 10 gennaio 2018 con la finalità di chiarire le regole per la determinazione della base imponibile ai fini Ires e Irap, in sede di prima applicazione ( First time adoption ) e a regime, degli strumenti finanziari. Assonime, con la circolare n. 12/2019 “L’Ifrs 9 in materia di strumenti finanziari: profili contabili e fiscali”, valuta le conseguenze contabili e fiscali prodotte dal nuovo principio contabile, evidenziando le criticità e le diverse possibili tesi interpretative di alcune fattispecie , identificate nel decreto, che necessitano di ulteriori chiarimenti.

Direttiva europea sui quadri di ristrutturazione preventiva e nuovo Codice della crisi

Nel giugno scorso è stata emanata la direttiva (UE) 2019/1023 sui “quadri di ristrutturazione preventiva” , volta a uniformare il diritto concorsuale dei Paesi membri in tre ambiti principali: l’introduzione, laddove ne fossero privi, e la disciplina di almeno un istituto volto al risanamento dell’impresa prima dell’insolvenza; le misure di efficientamento delle procedure esistenti e le misure di allerta volte a segnalare la potenziale insolvenza; infine, l’interdizione e l’esdebitazione dell’imprenditore insolvente. Il legislatore italiano ha già in buona parte recepito nel recente Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza le istanze comunitarie che hanno originato la direttiva in esame, ma un aggiornamento si renderà comunque necessario .

Interessi passivi e consolidato fiscale: l'Agenzia riscrive le regole

Le eccedenze di interessi passivi possono essere trasferite al consolidato fiscale anche in presenza di perdite pregresse ante consolidato , in tutti i casi in cui tale trasferimento non comporti un aggiramento del divieto di trasferimento alla fiscal unit delle perdite fiscali anteriori all’esercizio dell’opzione (art 118, comma 2, del Tuir). 1 Il rischio di aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite ante consolidato non si verifica, in particolare, nel caso in cui la società consolidata, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l’esercizio sociale a zero. Ma anche nel caso in cui la società consolidata consegua un imponibile positivo, il divieto di trasferire le eccedenze di interessi (in presenza di perdite ante opzione) non va inteso in senso assoluto, ma solo nei limiti dell’ammontare delle perdite effettivamente scomputate dalla società consolidata dal proprio imponibile di periodo . Il chiarimento arriva dalla risoluzione n. 67/E, pubblicata lo scorso 11 luglio, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito spiegazioni in materia rettificando il proprio precedente orientamento espresso nella circolare n. 19/E/2009.

Gli Isa nei bilanci 2019: i chiarimenti della circolare n. 20/E/2019

Il ritardo con cui sono stati rilasciati gli strumenti utili per il calcolo del grado di affidabilità Isa ha avuto conseguenze dirette per le società che avevano depositato il bilancio prima della messa a disposizione, le quali non hanno potuto rilevare correttamente l’effetto “adeguamento Isa” , necessario per la contabilizzazione delle imposte di competenza , con effetti sui bilanci dell’esercizio 2019.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Interpretazioni restrittive dell'Agenzia delle Entrate sulle operazioni "circolari"

Le operazioni cosiddette “circolari” sono quelle operazioni nelle quali , come il termine stesso indica, non si opera con terzi, ma sostanzialmente cedendo partecipazioni a se stessi . Tali operazioni, anche note come merger leveraged cash out , sono particolarmente attenzionate dal fisco, in quanto possono integrare una condotta volta a ottenere un illecito risparmio d’imposta . Infatti il socio persona fisica, anziché percepire dividendi dalla società, che sono tassati al 26%, può cedere le proprie partecipazioni a una newco da lui costituita. Quest’ultima acquista il controllo integrale della target e, mediante i dividendi provenienti dalla seconda, corrisponde il prezzo di acquisto al socio venditore. Costui, qualora abbia affrancato il valore della partecipazione ante cessione, sconterà un’imposta sostitutiva (storicamente pari al 4%, poi 8% e infine 11% sulle partecipazioni qualificate) di gran lunga inferiore rispetto alla tassazione sui dividendi (26%). Il recente principio di diritto n. 20 fornisce alcuni chiarimenti utili su questa tipologia di operazioni sotto il profilo dell’ottica del fisco. La visione dell’Agenzia delle Entrate è ulteriormente ribadita dalla risposta a interpello n. 341 del 23 agosto 2019 , che conferma la criticità di queste operazioni .

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