In tema di bilancio , tra i tanti adempimenti imposti dalla normativa civilistica, si ricorda quello contenuto nell’ art. 2427, comma 1, lett. 22- bis , c.c., che richiede di indicare nella nota integrativa le operazioni realizzate con parti correlate , precisando l’ importo , la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio r elativa a tali operazioni , qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato . Un’operazione con parti correlate può essere definita come un trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni con le altre società del gruppo (e quindi tra la società e la controllante, le controllate, le collegate, le consociate), con i manager, gli amministratori, i sindaci, nonché i loro stretti familiari, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo . Tali operazioni possono presentare profili di criticità e dare luogo a possibili fenomeni fraudolenti. A tale fine, è necessario che i rischi siano misurati e presidiati , anche con un’adeguata disclosure . È evidente che la conoscenza delle informazioni poste in essere con parti correlate può essere molto utile al destinatario del bilancio (investitori, finanziatori e altri creditori) per comprenderne gli effetti sul patrimonio, sul risultato economico e sui rischi. Si esamina la disciplina a livello civilistico, contabile e procedurale anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano n. 6040 del 20 giugno 2019 . 1