BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Approvazione dei bilanci 2019: proroghe e criticità

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo si riflette sull’economia e conseguentemente sui bilanci delle imprese . Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” interviene anche in tale ambito , disponendo la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio . Inoltre la situazione impone alcune riflessioni circa l’ informativa da inserire nei bilanci 2019 , nonché ulteriori approfondimenti per le società con esercizio “a cavallo” dell’anno .

Il calendario delle mini-proroghe a sostegno di famiglie e imprese

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 prevede una serie di slittamenti e sospensioni dei termini di versamenti e di adempimenti fiscali e contributivi , con particolare riguardo ai settori e territori più colpiti. Le prime proroghe possono però ingenerare confusione, oltre che risultare del tutto insufficienti . Il rischio è che, come già successo in passato, tale confusione possa avere come effetto l’emissione delle cosiddette “cartelle pazze”, con contestazioni e conseguente contenzioso. Si propone in sintesi un quadro completo dei rinvii con l'indicazione dei soggetti interessati, dell'adempimento o versamento sospeso e del nuovo termine previsto dal decreto.

Trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate

Nell’ambito del recente decreto “cura Italia” , l ’art. 5 5 prevede una misura di sostegno per le imprese − in particolare, le banche − che, nel corso del 2020 , si troveranno a cedere crediti deteriorati . È prevista infatti, per questi soggetti, la possibilità di monetizzare immediatamente, sotto forma di crediti d’imposta, le imposte anticipate (anche qualora le stesse non siano state previamente contabilizzate) relative a determinate posizioni soggettive ( perdite fiscali ed eccedenze Ace ) senza dovere attendere i periodi d’imposta in cui il suddetto assorbimento avverrà in base al raggiungimento di imponibili positivi . Può essere utile soffermarsi sugli impatti contabili della misura, distinguendo il caso in cui l’impresa non abbia iscritto il credito per imposte anticipate (Dta − deferred tax assets ) da quello in cui, viceversa, abbia provveduto a tale iscrizione.

Continuità aziendale ai tempi del coronavirus: alcune riflessioni

L'emergenza sanitaria in corso sta interessando gran parte del mondo con pesanti ricadute in chiave economica . Con l’intervento che segue si propongono alcune riflessioni anche in chiave prospettica sugli effetti che da tale fenonemo possano derivare in termini di valutazione della continuità aziendale, avendo come obbiettivo la salvaguardia del bene impresa.

Statuti, versamenti, erogazioni liberali: tutte le misure per il non profit

Le misure adottate con il decreto "Cura Italia" incidono anche sugli adempimenti e sulle attività degli enti non profit . In primo luogo, è previsto il rinvio dei termini per l'adozione delle modifiche statutarie , in adeguamento alla riforma del Terzo settore, per mezzo delle maggioranze semplificate. A questo si aggiungono i rinvii per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti con effetti diversi a seconda della natura giuridica dell'ente non profit . Con riferimento invece ai versamenti delle ritenute e dei contributi , sono previsti specifici termini di sospensione , che tengono conto del tipo di ente, nonché dell'attività di interesse generale svolta. I termini per gli adempimenti tributari invece sono sospesi per tutti gli enti, a prescindere dalla tipologia e dal volume delle entrate. Al fine di sostenere le raccolte fondi legate al contenimento e alla gestione dell'emergenza, il decreto "cura Italia" introduce alcune disposizioni speciali, che assegnano benefici fiscali in caso di erogazioni in denaro e in natura effettuate, fino alla fine del 2020, a beneficio di enti pubblici e privati da parte sia di imprese, sia di persone fisiche.

Bilancio 2019, informazioni sulle operazioni con parti correlate

In tema di bilancio , tra i tanti adempimenti imposti dalla normativa civilistica, si ricorda quello contenuto nell’ art. 2427, comma 1, lett. 22- bis , c.c., che richiede di indicare nella nota integrativa le operazioni realizzate con parti correlate , precisando l’ importo , la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio r elativa a tali operazioni , qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato . Un’operazione con parti correlate può essere definita come un trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni con le altre società del gruppo (e quindi tra la società e la controllante, le controllate, le collegate, le consociate), con i manager, gli amministratori, i sindaci, nonché i loro stretti familiari, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo . Tali operazioni possono presentare profili di criticità e dare luogo a possibili fenomeni fraudolenti. A tale fine, è necessario che i rischi siano misurati e presidiati , anche con un’adeguata disclosure . È evidente che la conoscenza delle informazioni poste in essere con parti correlate può essere molto utile al destinatario del bilancio (investitori, finanziatori e altri creditori) per comprenderne gli effetti sul patrimonio, sul risultato economico e sui rischi. Si esamina la disciplina a livello civilistico, contabile e procedurale anche alla luce della sentenza del Tribunale di Milano n. 6040 del 20 giugno 2019 . 1

Vendita di beni mobili, rilevanza degli Incoterms nella redazione del bilancio

Al fine di individuare quando, per i beni mobili , si verifica il trasferimento della proprietà , da un punto di vista sostanziale e non solo formale, con particolare riferimento all’analisi delle modalità contrattuali dell'acquisto, occorre esaminare fino a quale momento, sulla base dei termini commerciali applicabili , il venditore deve sopportare i rischi che la merce può correre . Nel corso del 2019, la Camera di Commercio Internazionale (Icc) ha pubblicato la nuova edizione delle regole Incoterms, denominata Incoterms 2020 , che va a sostituire l’edizione Incoterms 2010, dando enfasi soprattutto al momento della consegna e del trasferimento del rischio , al fine di « indirizzare gli operatori verso la scelta della regola Incoterms più idonea al contratto di vendita », fermo restando che, in assenza di tale indicazione, occorre fare riferimento alle norme dettate dal codice civile .

Svalutazione di immobili classificati nel circolante irrilevante per l'Irap

L'operazione di svalutazione di un compendio immobiliare ricevuto a seguito di una datio in solutum per l'estinzione di un credito garantito da ipoteca non può trovare alcun riconoscimento fiscale . È quanto ha stabilito l’Amministrazione finanziaria con la risposta all’interpello n. 60 del 19 febbraio 2020 , con cui ha specificato che, già in sede di acquisizione del credito, si è tenuto conto sia di un valore di mercato degli immobili inferiore al valore nominale del credito, sia dei costi da sostenere, nell'ambito della datio in solutum e per la vendita degli immobili; tale circostanza ha giustificato l'acquisizione del credito a un prezzo inferiore al valore nominale. L’interpello è l’occasione per svolgere alcune considerazioni sul calcolo della base imponibile Irap e Ires conseguenti alla svalutazione di beni immobili classificati nell’attivo circolante.

Modello Redditi 2020 SC, nuovo prospetto degli interessi passivi

Una delle principali novità della dichiarazione Modello Redditi 2020 Società di capitali è senza dubbio rappresentata dal nuovo “Prospetto interessi passivi non deducibili” contenuto nel Quadro RF (righi da RF 118 a RF 122), che recepisce la disciplina di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 96 del Tuir , come innovata a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 142 del 29 novembre 2018 (c.d. “ decreto Atad ”), con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (dunque dall’esercizio 2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) 1 .

Metodi di transfer pricing a confronto su transazioni di beni e di servizi

Nella disciplina dei prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 1 ) occorre tenere in considerazione, per le transazioni riguardanti sia le cessioni di beni, sia le prestazioni di servizi , il criterio del prezzo di libera concorrenza , che ha sostituito il vecchio criterio del valore normale. Differenti possono essere le implicazioni a seconda che le transazioni abbiano a oggetto cessioni di beni o prestazioni di servizi, riconducibili da un lato alle caratteristiche delle imprese, dall’altro alla natura degli addebiti operati, in quanto nei gruppi multinazionali generalmente le prestazioni di servizio possono riguardare le cosiddette “ management fees ” 2 . Nell’ambito dei metodi generalmente utilizzati può essere utile effettuare un parallelo fra uno dei metodi principali – cost plus – e un metodo reddituale attualmente molto utilizzato, il Tnmm ( Transactional net margin method ) . La principale differenza consiste nel fatto che il primo è basato su margini lordi, mentre il secondo su margini netti. La problematica di transfer pricing non è mai soltanto di tipo fiscale e si accompagna ad aspetti contabili e aziendalistici spesso preminenti .

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