Finanziamento soci: presunzioni di onerosità ed enunciazione
L’ art. 46, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF5146] prevede una presunzione di dazione a mutuo delle somme erogate dal socio alla partecipata, qualora dalle scritture contabili non risulti un diverso titolo: l’ art. 45, co. 2, Tuir [CFF5145] stabilisce, inoltre, che gli interessi su questi capitali concessi in prestito s’intendono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto, e si computano al tasso legale se una diversa misura non è determinata per iscritto. Il finanziamento effettuato dai soci sulla base di intese verbali, o con scambio di corrispondenza, può essere altresì assoggettato, ai fini dell’imposizione indiretta, all’istituto dell’ enunciazione di cui all’ art. 22, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [CFF2022] , in virtù del quale alcuni atti societari precedentemente non sottoposti all’ imposta di registro devono scontare questo tributo, nel caso in cui vengano enunciati successivamente in un altro atto soggetto a registrazione (Cass. 30 giugno 2010, n. 15585).