CONTABILITÀ & BILANCIO

Rigidi requisiti di indipendenza per l'attestatore

Con l’ ordinanza 9927/2017 , i giudici di legittimità hanno ribadito che, a pena di inammissibilità della proposta di concordato preventivo il professionista attestatore del piano concordatario deve essere indipendente rispetto al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento, non potendo dunque svolgere alcuna ulteriore attività di consulenza in favore della società proponente. La violazione dell’indipendenza del professionista attestatore è, infatti, un vizio radicale che impedisce al professionista di svolgere in maniera adeguata la propria funzione e che comporta l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo. Inoltre, con la stessa pronuncia, la Corte Suprema individua le circostanze suscettibili di compromettere l’indipendenza dell’attestatore, ossia la sua sistematica collaborazione con il professionista incaricato dal debitore per la predisposizione del piano concordatario e la proposta, o con altro professionista creditore, e quindi soggetto interessato, all’operazione.  Prima di accettare l’incarico di attestatore occorre pertanto essere molto prudenti, laddove il valore di un lavoro anche diligentemente eseguito può risultare insanabilmente compromesso ove si eccepisca la sua indipendenza.

Dichiarazione di fallimento e impugnazioni del concordato preventivo

Con l’Ordinanza 22 settembre 2016, n. 18558 la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla sorte del ricorso per Cassazione, ex art. 111, Cost., proposto contro il decreto di inammissibilità di un concordato preventivo nel caso in cui risulti impugnata anche la sopravvenuta sentenza di fallimento . Il tutto anche alla luce dell’Ordinanza 23 febbraio 2016, n. 3472 con la quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa l’impugnabilità per cassazione del decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, senza la contestuale dichiarazione di fallimento. Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto necessario chiarire il rapporto intercorrente tra il giudizio di impugnazione del diniego di ammissione (o di omologazione) del concordato e il giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento .

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: riapertura dei termini

I commi da 556 a 563 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017 hanno riproposto la facoltà per i soggetti che adottano i principi contabili domestici di procedere alla rivalutazione del costo dei beni strumentali materiali ed immateriali , ammortizzabili e non, nonchè delle partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie. La disciplina in commento, rivolta a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato, vede applicazione con riferimento ai beni risultanti nel bilancio relativo all’esercizio in corso alla data 31 dicembre 2015 , con adeguamento dei valori da compiersi nella predisposizione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. I beni/partecipazioni oggetto della rivalutazione devono, quindi, essere iscritti quali immobilizzazioni sia nel bilancio 2015 che nel bilancio 2016. La C.M. 27 aprile 2017, n. 14/E , ripercorre e precisa il contenuto delle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2017, con espresso richiamo, in quanto compatibili, delle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione (L. 21 novembre 2000, n. 342, L. 30 dicembre 2004, n. 311  e, da ultimo, L. 28 dicembre 2015, n. 208), esplicitando la procedura che consente l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di un’ imposta sostitutiva ed il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici espressi nel documento di bilancio.

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA

Disciplina Iri: ultimi chiarimenti

La Legge di Bilancio per il 2017, L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha inserito nel Tuir il nuovo art. 55-bis [CFF5155a] rubricato « Imposta sul reddito di impresa » (acronimo Iri). Il regime Iri è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017 dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice , in regime di contabilità ordinaria , previa apposita opzione e consiste nella possibilità di assoggettare a tassazione separata il reddito di impresa applicando l’aliquota propria dei soggetti Ires (dal 1° gennaio 2017 scesa al 24% ad opera dell’art. 1, co. 61, L. 28 dicembre 2015, n. 208 [CFF6277] ). La disposizione nasce anche per favorire la capitalizzazione delle imprese in quanto separa, ai fini dell’imposizione, il reddito derivante dall’impresa dagli altri redditi percepiti dall’imprenditorie assoggettati invece ad Irpef in misura ordinaria e progressiva.

Nuova imposta Iri («Flat tax») e società a responsabilità limitata

La Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’imposta sul reddito d’impresa ( Iri ). Tale regime opzionale è applicabile dalle imprese individuali, dalle società di persone in contabilità ordinaria (Snc e Sas) e dalle Srl in regime di trasparenza (art. 116, co. 2-bis, Tuir [CFF5216] ) e consiste nell’applicazione di un’ imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura del 24% sugli utili non distribuiti a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, ossia, reinvestiti nell’impresa. Con l’introduzione dell’Iri il Legislatore ha voluto favorire la patrimonializzazione delle imprese di minor dimensione, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica adottata. Anche la disciplina della trasparenza delle «piccole» Srl si è adeguata alla nuova Iri. Infatti le regole di tassazione separata degli utili non distribuiti – previste per Snc e Sas – sono estese, su opzione, alle Srl con non più di dieci soci persone fisiche, che in precedenza potevano solo optare per il regime di trasparenza. 

Super e iper ammortamento: chiarimenti dalle Entrate e da Assonime

La C.M. 4 emanata dall’Agenzia delle Entrate nell’anno 2017, il 30 marzo, torna nuovamente sul tema del superammortamento , già trattato dalla stessa Agenzia in un precedente documento nel 2016, il n. 23 . La circolare in commento affronta, insieme a questo tema dimostratosi tra quelli di maggior tendenza nell’ultimo biennio, anche un nuovo argomento di recente introduzione ad opera della Legge di Bilancio 2017, L. 11 dicembre 2016, n. 232 vale a dire l’« iperammortamento» , collegato all’attuazione del piano nazionale cd. Industria 4.0

Ammortamento: deducibilità nella recente giurisprudenza

In vista dell’approssimarsi dei termini per il versamento delle imposte appare opportuno un particolare approfondimento anche di quegli argomenti che, talvolta, vengono considerati come ormai assodati. Tra questi, il processo di ammortamento è uno di quei temi che, pur apparendo consolidato nella prassi, potrebbe avere effetti di rilievo sulla deducibilità delle componenti negative di reddito . Molte sono, infatti, le insidie fiscali che possono celarsi dietro la deduzione delle quote di ammortamento e i dubbi inerenti la concreta applicazione delle relative regole civilistiche e fiscali. Per tali ragioni appare utile richiamare alcune delle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione che hanno avuto modo di esprimersi in materia. Nel corso del 2016, infatti, sono state emesse alcune sentenze di particolare interesse, quattro delle quali saranno oggetto del presente intervento, oltre ad una decisione delle Sezioni Unite del 2017. Gli aspetti affrontati possono essere suddivisi in due macro aree. La prima può essere ricondotta a temi inerenti la quantificazione delle componenti negative deducibili . La seconda, invece, attiene agli aspetti documentali , necessari per provare e consentire la deduzione degli ammortamenti.

PRINCIPI CONTABILI

Bilancio delle cooperative: focus dei commercialisti sulle novità

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento «Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs. 139/2015» che ha come finalità quello di definire il comportamento contabile delle società cooperative alla luce dell'introduzione della riforma che ha modificato sostanzialmente le norme in materia di bilancio; il documento si concentra su argomenti riguardanti le nuove norme contenute nell' art. 2435-ter, c.c., le «micro-cooperative» , la classificazione delle poste di patrimonio netto, la determinazione dei ristorni alla luce dell'eliminazione dei componenti straordinari di reddito, la (non) adozione del costo ammortizzato. La finalità del Cndcec consiste, in sintesi, nel cercare di rendere disponibile agli operatori un sistema di comportamento consolidato che possa tenere conto, oltre che del dettato codicistico in materia di bilancio, anche degli interventi del Ministero dello Sviluppo Economico e delle previsioni dei principi contabili nazionali dell'Organismo italiano di contabilità.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Neutralità fiscale delle operazioni di permuta di partecipazioni

Con la R.M. 43/2017 , emessa su richiesta di un contribuente che si è avvalso della procedura di interpello di cui all’art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212 [CFF6725] la Direzione Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha reso noto il suo parere con riguardo ad un’operazione di scambio di partecipazioni , nella quale la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti.

Trasformazione agevolata in società semplice e abuso del diritto

La Legge di Stabilità 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) ha prorogato al 30.9.2017 i termini per beneficiare della disciplina di cui all’ art. 1, co. 115-120, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016 ) [CFF6277] , riguardante le assegnazioni e le cessioni agevolate dei beni ai soci , nonché la trasformazione da società commerciale in società semplice . Con particolare riferimento alla trasformazione «agevolata», lo studio del Consiglio nazionale del notariato n. 92-2016/T ha formulato, tra le altre, alcune considerazioni in merito all’attività - necessariamente non imprenditoriale - che la società semplice dovrà realizzare successivamente alla trasformazione, affermando altresì che l’ operazione straordinaria in parola si potrebbe prestare a costruzioni potenzialmente elusive . Quest’ultima osservazione, però, deve essere «rivista» alla luce di quanto recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’applicazione delle agevolazioni in questione « non concretizza mai una fattispecie di abuso del diritto, anche laddove prima della trasformazione si eseguano delle operazioni funzionali all’ottenimento dei requisiti per fruire delle agevolazioni » (R.M. 101/E/2016).

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